giovedì 17 novembre 2011

La convenzione ENAC-SEAP del 25/01/2002

lettera autografa dell'ing. Domenico DI PAOLA
Questi sono alcuni rilievi in merito alla concessione da parte dell'ENAC ad Aeroporti di Puglia ex-SEAP. La concessione di 3 anni del 25/01/2002, venne prorogata di altri 40 anni, dopo un solo anno, il 12/02/2003. Per "sanare" l'anomalia il Governo adotta un decreto il 06/03/2003.


DECRETO MINISTERIALE DEL 6 MARZO 2003 RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ S.E.A.P. DELLA GESTIONE TOTALE DEL SISTEMA AEROPORTUALE DELLA REGIONE PUGLIA
In data 6 marzo 2003 è stato adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero della Difesa) un decreto per l’assegnazione alla SEAP, società di gestione locale, di una concessione quarantennale con relativa cessione alla medesima delle aree demaniali essenziali agli aeroporti pugliesi di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto.
Il decreto in questione, preceduto dalla presentazione di un disegno di legge da parte della Regione Puglia,  con cui la stessa intendeva affidare in concessione alla SEAP la gestione totale del sistema aeroportuale pugliese, rappresenta una soluzione opportuna in termini di politica sia economica, sia giuridica.
Sotto il primo profilo occorre considerare che il provvedimento in esame apre la via ad un nuovo processo di privatizzazione e rafforza l’ipotesi della creazione di un ulteriore polo aeroportuale italiano dopo Milano e Roma, focalizzato al Sud. Un nuovo polo aeroportuale, in particolare, appare assolutamente idoneo a ridurre il gap allo stato esistente fra il Centro – Nord e il mezzogiorno e rappresenta indubbiamente una spinta per tutto il Sud, che potrebbe in tal modo trarre notevole vantaggi sia dalla crescita del turismo, motore dell’azienda del Mezzogiorno, sia da quella degli investimenti.
Nondimeno il decreto ministeriale in oggetto appare lo strumento giuridico ottimale per l’affidamento in concessione alla società di gestione locale dell’intero sistema aeroportuale pugliese, alla luce dei principi della Costituzione, delle norme che regolano il procedimento amministrativo e delle specifiche disposizioni che disciplinano il rilascio delle concessioni aeroportuali.
Sotto il primo profilo occorre infatti rilevare che l’utilizzo di una legge regionale per l’affidamento delle concessioni aeroportuali sarebbe stata con tutta probabilità tacciata di incostituzionalità, dal momento che ai sensi dell’articolo 117 C., terzo comma, la potestà legislativa regionale in materia è concorrente e pertanto subordinata alla previa adozione da parte dello Stato di una legge cornice che fissi i principi generali regolatori, la quale non è stata adottata con riferimento al settore in questione.
Peraltro il disegno di legge regionale appariva illegittimo anche sotto altro profilo ponendosi, come anticipato, in contrasto con i principi che governano il procedimento amministrativo e in particolare destava perplessità l’affidamento della gestione di beni del demanio statale da parte della Regione, in assenza di una riserva esclusiva della stessa.
Ciononostante, seppure il decreto in oggetto nasca come strumento di risoluzione su un piano preventivo di problemi di costituzionalità e di legittimità in genere che sarebbero presumibilmente sorti nell’ipotesi di adozione di una legge – provvedimento regionale per l’affidamento della concessione, il medesimo desta a sua volta alcune perplessità. Innanzitutto non può negarsi che la sua formulazione sia in alcune parti oscura e che il medesimo presenti una discrasia logica (che emerge peraltro ictu oculi) tra le premesse e il dispositivo.
Appare incoerente infatti il richiamo in premessa della Direttiva del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 30 Novembre 2000 n. 141 – T., la quale ha acconsentito per ragioni di urgenza l’affidamento temporaneo della gestione con la possibilità per l’ENAC di stabilire in un secondo momento la durata definitiva della concessione, e la previsione della sua abrogazione al quarto comma dell’articolo unico.
Inoltre pare irragionevole e scarsamente aderente al dato normativo la soluzione di approvare la convenzione stipulata dall’ENAC con la SEAP in data 25 gennaio 2002 che fa riferimento ad un rapporto di concessione della durata di tre anni e di prevedere un successivo intervento da parte dell’ENAC in via di urgenza per l’estensione della durata di detta convenzione a quaranta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della postilla (12 febbraio 2003).
Non può infatti negarsi che sarebbe stata maggiormente opportuna (anche per ragioni di trasparenza) l’adozione di una nuova convenzione tra SEAP ed ENAC e che la medesima avrebbe evitato i problemi di coordinamento e sovrapposizione di interventi (normativi e convenzionali) che invece discendono dalla soluzione adottata.




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