lettera autografa dell'ing. Domenico DI PAOLA |
Questi sono alcuni rilievi in merito alla concessione da parte dell'ENAC ad Aeroporti di Puglia ex-SEAP. La concessione di 3 anni del 25/01/2002, venne prorogata di altri 40 anni, dopo un solo anno, il 12/02/2003. Per "sanare" l'anomalia il Governo adotta un decreto il 06/03/2003.
DECRETO MINISTERIALE DEL 6 MARZO 2003
RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ S.E.A.P. DELLA GESTIONE TOTALE DEL
SISTEMA AEROPORTUALE DELLA REGIONE PUGLIA
In data 6 marzo 2003 è stato
adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero della Difesa) un
decreto per l’assegnazione alla SEAP, società di gestione locale, di una
concessione quarantennale con relativa cessione alla medesima delle aree
demaniali essenziali agli aeroporti pugliesi di Bari, Brindisi, Foggia e
Taranto.
Il decreto in questione,
preceduto dalla presentazione di un disegno di legge da parte della Regione
Puglia, con cui la stessa intendeva
affidare in concessione alla SEAP la gestione totale del sistema aeroportuale pugliese,
rappresenta una soluzione opportuna in termini di politica sia economica, sia
giuridica.
Sotto il primo profilo occorre
considerare che il provvedimento in esame apre la via ad un nuovo processo di
privatizzazione e rafforza l’ipotesi della creazione di un ulteriore polo
aeroportuale italiano dopo Milano e Roma, focalizzato al Sud. Un nuovo polo
aeroportuale, in particolare, appare assolutamente idoneo a ridurre il gap allo
stato esistente fra il Centro – Nord e il mezzogiorno e rappresenta
indubbiamente una spinta per tutto il Sud, che potrebbe in tal modo trarre
notevole vantaggi sia dalla crescita del turismo, motore dell’azienda del
Mezzogiorno, sia da quella degli investimenti.
Nondimeno il decreto ministeriale
in oggetto appare lo strumento giuridico ottimale per l’affidamento in
concessione alla società di gestione locale dell’intero sistema aeroportuale
pugliese, alla luce dei principi della Costituzione, delle norme che regolano
il procedimento amministrativo e delle specifiche disposizioni che disciplinano
il rilascio delle concessioni aeroportuali.
Sotto il primo profilo occorre
infatti rilevare che l’utilizzo di una legge regionale per l’affidamento delle
concessioni aeroportuali sarebbe stata con tutta probabilità tacciata di incostituzionalità,
dal momento che ai sensi dell’articolo 117 C., terzo comma, la potestà
legislativa regionale in materia è concorrente e pertanto subordinata alla
previa adozione da parte dello Stato di una legge cornice che fissi i principi
generali regolatori, la
quale non è stata adottata con riferimento al settore in questione.
Peraltro il disegno di legge regionale appariva
illegittimo anche sotto altro profilo ponendosi, come anticipato, in
contrasto con i principi che governano il procedimento amministrativo e in
particolare destava perplessità l’affidamento della gestione di beni del
demanio statale da parte della Regione, in assenza di una riserva esclusiva
della stessa.
Ciononostante, seppure il decreto
in oggetto nasca come strumento di risoluzione su un piano preventivo di problemi di costituzionalità e
di legittimità in genere che sarebbero presumibilmente sorti nell’ipotesi
di adozione di una legge – provvedimento regionale per l’affidamento della
concessione, il medesimo desta a sua volta alcune perplessità. Innanzitutto non può negarsi
che la sua formulazione sia in
alcune parti oscura e che il medesimo presenti una discrasia logica (che
emerge peraltro ictu oculi) tra le premesse e il dispositivo.
Appare incoerente infatti il richiamo in premessa
della Direttiva del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 30 Novembre
2000 n. 141 – T., la quale ha acconsentito per ragioni di urgenza l’affidamento temporaneo
della gestione con la possibilità per l’ENAC di stabilire in un secondo momento
la durata definitiva della concessione, e la previsione della sua abrogazione
al quarto comma dell’articolo unico.
Inoltre pare irragionevole e scarsamente aderente
al dato normativo la soluzione di approvare la convenzione stipulata dall’ENAC con
la SEAP in data 25 gennaio
2002 che fa riferimento ad un rapporto di concessione della durata di
tre anni e di prevedere un successivo intervento da parte dell’ENAC in via di
urgenza per l’estensione della durata di detta convenzione a quaranta anni decorrenti
dalla data di sottoscrizione della postilla (12 febbraio 2003).
Non può infatti negarsi che
sarebbe stata maggiormente
opportuna (anche per ragioni di trasparenza) l’adozione di una nuova
convenzione tra SEAP ed ENAC e che la medesima avrebbe evitato i problemi di
coordinamento e sovrapposizione di interventi (normativi e convenzionali) che
invece discendono dalla soluzione adottata.
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