Presidente del Consiglio prof. Mario MONTI |
Recentemente il Governo ha approvato il decreto "Liberalizzazioni".
Vediamo cosa introduce l'art. 37:
1) garantire condizioni di accesso eque
e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali
e portuali;
3) stabilire le condizioni minime di
qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o
sovvenzionati;
b) determina i criteri per la redazione
della contabilità delle imprese regolate e può imporre, se necessario per
garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese
integrate;
c) propone all'amministrazione
competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione,
delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di
programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora
sussistano le condizioni previste dall'ordinamento;
e)
se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua
competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione
mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante
l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello
Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale,
ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli;
delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto
apposito verbale;
f)
ordina la cessazione delle
condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli
impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino;
nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano
impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere
obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza
accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze
di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse
dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze
straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al
fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio
di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei
di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le
segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in
ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti
esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle
sue competenze;
l)
applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del
fatturato dell'impresa interessata qualora:
1) i destinatari di una richiesta della
stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete,
ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito;
m)
nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f) applica una
sanzione fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre
competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni
pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati; in particolare, restano
ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito
dei rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle infrastrutture,
in materia di sicurezza e standard tecnici, di definizione degli ambiti del servizio
pubblico, di tutela sociale e di promozione degli investimenti. Restano
altresì ferme e possono essere contestualmente esercitate le competenze
dell'Autorità garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre
1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007,
n. 146, e le competenze dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e le competenze dell'Agenzia
per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 36 del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98.
Il decreto fa anche riferimento
alla “DIRETTIVA 2009/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 marzo 2009 - concernente
i diritti aeroportuali” (ricordo che nel 2010, Brindisi ha incassato oltre 8
milioni di €).
Questi gli artt. più importanti:
(7) Gli incentivi per avviare
nuove rotte in modo da promuovere, tra l’altro, lo sviluppo delle regioni
svantaggiate e ultraperiferiche dovrebbero essere concessi solo in conformità
del diritto comunitario.
(10) Secondo il Consiglio
dell’ICAO, un diritto aeroportuale è un prelievo appositamente concepito e
applicato per recuperare i costi derivanti dalla messa a disposizione di infrastrutture
e servizi per l’aviazione civile, mentre un’imposta è un prelievo concepito per
aumentare le entrate nazionali o quelle delle amministrazioni locali che
generalmente non si applica all’aviazione civile nel suo complesso oppure non è
applicato tenendo conto specificatamente dei costi.
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