La denuncia alla Procura della
Repubblica per l'Aeroporto di Taranto
4 ottobre 2013 alle ore 13.58
-Al Sig. Procuratore della
Repubblica di Taranto per il tramite del Comando della Guardia di Finanza della
Provincia di Taranto.
-Al Comando Provinciale della
Guardia di Finanza di Taranto.
DENUNCIA
L’Avv. Nicola RUSSO, nato a
Taranto il 5.9.1954 e residente in Taranto- C.A.P.74121, via Medaglie D’oro n.
21,TELEFONO e FAX 39/0997354634- , coordinatore del Comitato cittadino “TARANTO
FUTURA”, espone e denuncia quanto segue:
da molti anni l’Aeroporto
“Arlotta” di Grottaglie(che ha una delle piste più lunghe d’Europa- KM 3,200,
con i necessari servizi aeroportuali), pur con una ricettività totale del
Bacino d’utenza(Provincia di Taranto, Area Metapontina, ed alcuni Comuni della
Provincia di Cosenza), pari a 512 esercizi, 41.794 posti letto,
2.047.822presenze e 355.425 arrivi(vedi dati della Camera di Commercio di
Taranto, allegati)non viene destinato per voli civili passeggeri, ma solo per
voli cargo, peraltro questi prevalentemente riservati alla società privata spa
“Alenia”(che usufruisce in pieno delle strutture dell’Aeroporto in questione),
con evidente violazione di quanto statuito dalla Costituzione italiana(art.
16), dal Codice della Navigazione, dalla Delibera Cipe del 24 aprile 1996, dal
D.M.(Ministero dei Trasporti e della Navigazione) n. 521 del 12 novembre 1997,dalla
Convenzione ENAC-ADP n. 40 del25.1.2002 e successivo Decreto Interministeriale
n. 4269 del 6.3.2003,
dal Decreto legislativo n. 18/1999, lungi da ogni ed arbitraria giustificazione
data (finanziaria, economica, di bilancio, ecc.) per il pieno funzionamento(e
l’utilità esclusiva) dell’Aeroporto di Bari e Brindisi, per i voli civili
passeggeri, a fronte del danno procurato al Servizio aeroportuale di pubblica
utilità dell’Aeroporto di Grottaglie-Taranto, e, quindi, del danno subito dai
cittadini-utenti della Provincia di Taranto( e non solo), per la mancata
utilizzazione del bene demaniale.
Invero, a fronte dell’affidamento
in Concessione(di cui non si conosce l’avvenuta gara pubblica originaria, se
avvenuta al momento del passaggio da SEAP spa ad ADP spa) alla Società
Aeroporti di Puglia S.P.A. dell’Aeroporto civile di Bari, Brindisi e Taranto,
giusto Decreto Interministeriale(MIT-MEF-DIFESA) n. 4269 dell’11 marzo 2003,gli
Organi preposti hanno omesso(art.328 c.p.) di applicare, per il funzionamento
di voli civili passeggeri presso l’Aeroporto di Grottaglie-Taranto, abusando,
peraltro, del potere a loro conferito(art. 323 c.p.) da altri Organi preposti,
quanto statuito dall’art. 16 della Costituzione(impedendo la libertà di
mobilità, e, quindi, la libertà di circolazione dei cittadini ed utenti del
territorio della Provincia di Taranto e dei territori limitrofi), in cui si
statuisce che: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo limitazioni che la legge
stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna
restrizione può essere determinata da ragioni politiche”.
A tal proposito, l’art. 782 del
Codice della Navigazione (D.lg. Vo 9 maggio 2005, n. 96) statuisce che:” Nel
caso in cui l’offerta dei servizi aerei non garantisca il diritto alla mobilità
previsto dall’art. 16 della Costituzione, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti può imporre oneri di servizio pubblico, con procedure trasparenti
e non discriminatorie, riguardo a servizi aerei di linea effettuati verso un
aeroporto situato sul territorio nazionale che serve una regione periferica o in
via di sviluppo all’interno del territorio nazionale o riguardo ad una rotta a
bassa intensità di traffico verso una qualsiasi aeroporto regionale nel
territorio nazionale, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo
sviluppo economico della regione in cui si trova l’aeroporto stesso”.
L’art. 16-comma 10del Regolamento
(CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24settembre
2008(recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità)
permette di effettuare una gara pubblica(l’ultima è stata effettuata per
l’Aeroporto di Grottaglie-Taranto nel lontano 2007) per l’accesso ai servizi
aerei di linea(per rotte singole o per serie di rotte).
Nel caso dell0’Aeroporto di
Grottaglie nulla è avvenuto in merito a quanto prescritto dalla citata
normativa, tenendo presente che, ai sensi del comma 9 del citato art. 16del
menzionato Regolamento comunitario ,in caso di mancanza di vettori o di vettori
incapaci di sostenere l’onere di servizio pubblico, lo Stato membro può
interessare un unico vettore per un periodo non superiore a quattro anni, “al
termine del quale si procederà ad un riesame della situazione”, fermo restando
il diritto di effettuare i servizi di linea giusto il citato comma 10 dell’art.
16 e art. 17 del Regolamento comunitario di cui trattasi, per gara pubblica.
Gara che, ad oggi, non risulta
mai effettuata!!!!
Ebbene, il Decreto Ministeriale
(Ministero dei Trasporti e della navigazione) del 12 novembre1997, n. 521,
nell’evidenziare all’art. 13 che “Nelle ipotesi di gravi ovvero relative
violazioni….di mancato ed immotivato rispetto del programma di intervento e del
piano degli investimenti di cui all’art. 7, o di grave e immotivato ritardo
nell’attuazione degli stessi o al verificarsi di eventi da cui risulti che la
società affidataria non si trova più nella capacità di gestire l’aeroporto, il
Ministro dei Trasporti e della navigazione, con decreto motivato, dispone la
revoca della Concessione contestualmente nomina un commissario per la gestione
operativa dell’aeroporto”, proprio all’art. 7 del citato D.M. n. 521/97
statuisce che: ”L’Affidamento in concessione delle gestioni totali aeroportuali
alla società di capitali richiedenti è subordinato alla sottoscrizione:
a) della convenzione da
predisporsi secondo le indicazioni contenute nel disciplinare tipo di cui al
successivo art. 17, comma 1;
b) del contratto di programma da
predisporsi secondo i contenuti di cui alla delibera CIPE 24 aprile 1996,
recante linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità”.
Afferma il CIPE nella Delibera
del 24 aprile 1996 che “2. La regolazione del servizio di pubblica utilità, ove
non diversamente disciplinato per legge, è effettuata dalle amministrazioni
competenti attraverso la stipula di contratti di programma con le aziende
erogatrici dei servizi. Il contratto di programma è strumento finalizzato a
tutelare gli interessi dei consumatori(ns. rif. non certo della società privata
“Alenia” o degli altri operatori economici che usufruiscono dell’Aeroporto in
questione) attraverso adeguate condizioni di concorrenza, efficienza ed
economicità dei servizi medesimi…3. Il contratto di programma osserva le
prescrizioni delle vigenti disposizioni nonché quelle comunitarie” E così: 12.
“Qualora l’azienda interessata registri squilibri di bilancio non recuperabili
nel periodo di vigenza del contratto attraverso l’incremento della produttività
massima perseguibile, il contratto di programma potrà stabilire termini e
condizioni per il recupero dell’ulteriore squilibrio…13. In sede di contratto
di programma….sono definiti precisi standard qualitativi delle prestazioni da
garantire agli utenti”.
Nel caso dell’Aeroporto “Arlotta”
di Grottaglie-Taranto non risulta che ci sia stato (ed attuato) da parte degli
Organi preposti, un contratto di programma, un piano di investimenti e un piano
economico-finanziario, per l’effettuazione dei voli civili passeggeri!!!
Di contro, detti Organi, in
violazione delle prescritta concorrenza (che avrebbe dovuto effettuarsi tra gli
Aeroporti pugliesi), violando il principio di autonomia di ogni aeroporto
pugliese (vedi art. 3, comma 2, Decreto legislativo n. 18/99,appresso
riportato) ed in violazione dell’equa distribuzione ed attribuzione degli
investimenti e finanziamenti per realizzare e mantenere voli di linea
passeggeri, hanno solo favorito gli Aeroporti di Bari e Brindisi, contravvenendo
anche a quanto statuito dalla Convenzione n. 40 del 25.1.202 tra ENAC e ADP
spa.
Invero, la citata Convenzione
attribuisce alla Concessionaria ADP spa i seguenti obblighi:
-art. 2, comma 5: ”a. promuovere
il miglioramento ed il potenziamento di tutti gli aeroporti pugliesi anche in
relazione alle esigenze di traffico servito, promuovendo ed incrementando i
collegamenti aerei per ciascun aeroporto in concessione”;
-art. 4: a “gestire ciascun
aeroporto adottando ogni opportuna iniziativa in favore delle comunità
territoriali vicine”;
b- “erogare con continuità e
regolarità, nel rispetto del principio di imparzialità e secondo le regole di
non discriminazione dell’utenza, i servizi di propria competenza”;
Anche in questo caso, gli
adempimenti di cui sopra non sono stati rispettati nei confronti dell’Aeroporto
“Arlotta” , con grave danno per la comunità tarantina intera ed, in
particolare, per gli utenti e consumatori, ivi compreso il comitato cittadino
istante.
Eppure, dai dati forniti dalle
Compagnie aree (vedi nota allegata), risulta che, nel periodo ultimo di
utilizzazione dell’Aeroporto di Grottaglie, sia avvenuto il seguente ed
importante traffico aereo:
-Alitalia- dall’1.4.1999 al
31.5.1999- voli Taranto-Roma e viceversa: passeggeri n.11.049-
-AirOne-: volo Taranto- Linate-
aprile 1999: passeggeri n.6050; maggio 1999 :passeggeri n. 3.450, ecc.
Volo Taranto- Bergamo- aprile
1999: passeggeri n. 2426
Infine, a conferma delle gravi
omissioni ed abusi, si riporta pedissequamente il Decreto Legislativo n. 18 del
13 gennaio 1999,che,tra l’altro, evidenzia, l’autonomia di ogni aeroporto(art.
3) e la mancanza nel caso considerato di un sistema aeroportuale(art. 2, comma
1,lettera b):
“Decreto Legislativo 13 gennaio
1999, n. 18
"Attuazione della direttiva 96/67/CE
relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli
aeroporti della Comunità"
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999 -Supplemento Ordinario n. 29
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la direttiva 96/67/CE del
Consiglio del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato del servizi di
assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;
Vista la legge 24 aprile 1998, n.
128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria
1995-1997), ed in particolare gli articoli 1 e 24, nonché l'allegato A;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23dicembre 1998;
Sulla proposta dei Ministri per
le politiche comunitarie e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dell'ambiente;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente
decreto si applicano, nel rispetto delle vigenti normative in materia di ordine
pubblico e di sicurezza negli aeroporti, ai servizi di assistenza a terra
individuati in allegato A, prestati negli aeroporti aperti al traffico aereo
commerciale.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto
si intende per:
a) aeroporto, qualsiasi terreno
appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre di
aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso può comportare per le
esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili, nonché gli impianti
necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;
b) sistema aeroportuale, un raggruppamento
di due o più aeroporti che servono la stessa città o lo stesso agglomerato
urbano, come indicato nel regolamento (CEE) n. 2408 del Consiglio del 23
luglio1992;
c) ente di gestione, il soggetto
cui è affidato, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di
amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e
controllare le attività dei vari operatori presenti nell'aeroporto o nel
sistema aeroportuale considerato;
d) utente di aeroporto o vettore,
qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri,
posta, merci, da e per l'aeroporto considerato;
e) assistenza a terra, il
servizio, tra quelli elencati nell'allegato A, reso in un aeroporto a un utente;
f) auto-assistenza a terra o
autoproduzione, la situazione nella quale un utente fornisce direttamente a se'
stesso una o più categorie di servizi di assistenza e non stipula alcun
contratto con terzi, sotto qualsiasi denominazione, avente per oggetto la
prestazione dei servizi stessi; non sono considerati terzi fra loro gli utenti
di cui uno detiene una partecipazione maggioritaria nell'altro, ovvero la cui
partecipazione in ciascuno degli altri è detenuta a titolo maggioritario da uno
stesso ente;
g) prestatore di servizi di
assistenza a terra, qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce a terzi
una o più categorie di servizi di assistenza a terra;
h) E.N.A.C., l'Ente nazionale per
l'aviazione civile, istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
Art. 3
Ente di gestione
1. Ai fini dell'applicazione del
presente decreto, qualora la gestione e l'esercizio di un aeroporto o di un
sistema aeroportuale siano di competenza di enti distinti, ognuno di essi è
considerato come facente parte dell'ente di gestione.
2. Qualora un unico ente di
gestione gestisca diversi aeroporti o sistemi aeroportuali, ogni aeroporto o
sistema aeroportuale è considerato separatamente.
3. L'ente digestione assicura
agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a
terra, fornendoli direttamente o coordinando l’attività dei soggetti che
forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione.
Art. 4
Accesso dei prestatori di servizi
di assistenza a terra
1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, negli aeroporti con traffico annuale pari o
superiore a 3 milioni di passeggeri o a 75 mila tonnellate di merci e negli
aeroporti che nel corso dei sei mesi antecedenti il 1 aprile o il1 ottobre
dell'anno precedente hanno avuto un traffico pari o superiore a 2milioni di
passeggeri od a 50 mila tonnellate di merci, è riconosciuto il libero accesso
al mercato dei servizi di assistenza a terra ai prestatori di servizi sulla
base dei requisiti previsti dall'articolo 13.
2.L'E.N.A.C., per motivate
ragioni inerenti alla sicurezza, alla capacità o allo spazio disponibile
nell'aeroporto, può limitare il numero dei prestatori perle categorie di
servizi di assistenza bagagli, assistenza operazioni in pista, assistenza
carburante e olio, assistenza merci e posta per quanto riguarda il trattamento
fisico delle merci e della posta in arrivo, in partenza e intransito, tra
l'aerostazione e l'aeromobile. In ogni caso il numero dei prestatori non può
essere inferiore a due, per ciascuna delle categorie di servizi sottoposte a
limitazione. E' comunque garantita a tutti gli utenti, indipendentemente dalle
parti di aeroporto a loro assegnate, l'effettiva scelta tra almeno due
prestatori di servizi di assistenza a terra.
3. A decorrere dal 1 gennaio
2001, almeno uno dei prestatori non deve essere controllato direttamente o
indirettamente ne' dall'ente di gestione, ne' da un vettore che abbia
trasportato più del 25% dei passeggeri o delle merci registrati nell'aeroporto
durante l'anno precedente a quello in cui viene effettuata la selezione dei
prestatori, ne' da un ente che controlla o che è controllato direttamente o
indirettamente dall'ente di gestione o dal vettore interessati.
4. La richiesta, sulla base della
normativa comunitaria, di eventuale differimento dell'adempimento dell'obbligo
di cui al comma 3 è formulata dal Ministero dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito l'E.N.A.C.
Art. 5
Auto-assistenza
1. Salvo quanto previsto nei
commi 2 e 3 e nei casi di limitazione all'accesso di cui all'articolo 12, comma
1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è
consentita, in tutti gli aeroporti aperti al traffico commerciale, l'effettuazione
dei servizi aeroportuali a terra da parte del vettore in regime di auto-assistenza.
2. Negli aeroporti con traffico
annuale pari o superiore a 1 milione di passeggeri o a25 mila tonnellate di
merce, l'E.N.A.C., nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza e non
discriminazione, su richiesta dell'ente digestione, può limitare, per motivate
ragioni inerenti alla sicurezza, alla capacità o allo spazio disponibile in
aeroporto, il numero dei soggetti autorizzati all'effettuazione dell'auto-assistenza
per le categorie di servizi dell'assistenza bagagli, dell'assistenza operazioni
in pista, dell'assistenza carburante, dell'assistenza merci e posta per quanto
riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, in partenza
e in transito tra l'aerostazione e l'aeromobile, garantendone l'effettuazione
da parte di almeno due richiedenti.
3. Negli aeroporti con traffico
annuale inferiore a un milione di passeggeri o a 25 mila tonnellate di merci,
l'E.N.A.C. può escludere, nel rispetto dei criteri e con le modalità di cui al
comma 2, dal regime di auto-assistenza i servizi elencati al medesimo comma 2.
Art. 6
Estensione
1. Fatto salvo quanto stabilito
negli articoli 4 e 5, le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1
gennaio 2001 ad ogni aeroporto aperto al traffico commerciale avente un
traffico annuale pari o superiore a 2 milioni di passeggeri o a 50 mila
tonnellate di merci.
Art. 7
Separazione delle attività
1. L'ente digestione, il vettore
e il prestatore, che forniscono servizi di assistenza aterra, operano la
separazione contabile tra le attività legate alla fornitura di tali servizi e
le altre attività da loro esercitate.
2. La separazione contabile
relativa alle attività di cui al comma 1 è certificata secondo la legislazione
vigente. Il certificatore, in particolare, verifica l'assenza di flussi
finanziari tra l’attività di assistenza a terra e le altre attività esercitate
dall'ente di gestione.
Art. 8
Comitato degli utenti
1. Per ciascun aeroporto, l'ente
di gestione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, costituisce il comitato degli utenti al quale ha diritto di
partecipare ogni vettore che utilizza i servizi dell'aeroporto, direttamente o
tramite organizzazioni rappresentative.
2. L'ente digestione stabilisce
una procedura di consultazione almeno annuale con il comitato degli utenti di
cui al comma 1 e con i soggetti prestatori di servizi per la corretta
attuazione del presente decreto, per la determinazione dei prezzi massimi delle
categorie di servizi che sono oggetto di eventuale limitazione disposta a norma
dell'articolo 12, comma 1, lettera b), per l'organizzazione della fornitura dei
servizi stessi e per la determinazione dei corrispettivi per l'uso delle
infrastrutture di cui all'articolo 9.
Art. 9
Infrastrutture centralizzate
1.L'E.N.A.C., sentito l'ente di
gestione e il comitato degli utenti, riserva la gestione delle infrastrutture
centralizzate, tra quelle elencate a titolo esemplificativo nell'allegato B,
all'ente di gestione medesimo che ne assicura la gestione in via esclusiva,
qualora la loro complessità, costo o impatto ambientale non ne consentono la
suddivisione o duplicazione, rendendone eventualmente obbligatorio l'impiego da
parte dei prestatori di servizi e degli utenti che effettuano l'auto-assistenza.
2. Il Ministero dei trasporti e
della navigazione, avvalendosi dell'E.N.A.C., vigila affinché' la gestione
delle infrastrutture centralizzate si svolga secondo criteri trasparenti,
obiettivi e non discriminatori che garantiscano l'accesso dei prestatori di
servizi e degli utenti che effettuano l'auto-assistenza.
Art. 10
Vigilanza sull'accesso agli
impianti
1.L'E.N.A.C. vigila affinché':
a) sia garantito l'accesso agli
impianti aeroportuali da parte dei prestatori di servizi e degli utenti che
effettuano l'auto-assistenza;
b) le condizioni poste
all'accesso siano adeguate, trasparenti, obiettive e non discriminatorie;
c) siano resi disponibili gli
spazi necessari per l'effettuazione dell'assistenza a terra anche in regime di
auto-assistenza e che gli stessi spazi siano ripartiti in base a criteri
adeguati, trasparenti, obiettivi e non discriminatori;
d) i corrispettivi per l'utilizzo
delle strutture centralizzate, dei beni d'uso comune e di quelli in uso
esclusivo, siano pertinenti ai costi di gestione e sviluppo del singolo
aeroporto in cui le attività si svolgono.
Art. 11
Procedure di selezione
1. Per l'individuazione dei
prestatori delle categorie di servizi di assistenza a terra il cui accesso è
sottoposto a limitazioni o a provvedimenti di deroga di cui all'articolo 12,
comma 1, l'ente di gestione indice una gara d'appalto ai sensi del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee, aperta a tutti i prestatori interessati e che preveda,
oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo13, anche un capitolato
d'oneri o specifiche tecniche, stabiliti previa consultazione del comitato
degli utenti.
2. Al riguardo il Ministero dei
trasporti e della navigazione, anche su segnalazione dell'E.N.A.C., dispone,
ove necessario, obblighi di servizio pubblico per gli aeroporti che servono
regioni periferiche o in via di sviluppo, informandone la Commissione europea.
Il Ministero dei trasporti e della navigazione, previa approvazione della
Commissione europea, ove necessario, può estendere, anche su segnalazione
dell'E.N.A.C., un obbligo di servizio pubblico ad un aeroporto ubicato in una
regione insulare avente un volume di traffico non inferiore a100.000 passeggeri
all'anno, dandone notizia nel bando di gara.
Art. 12
Limitazioni all'accesso
1.L'E.N.A.C., in presenza di
vincoli specifici di spazio o di capacità disponibile, specialmente in funzione
della congestione e del coefficiente di utilizzazione delle superfici, previa
segnalazione dell'ente di gestione che presenta un piano di intervento per la
rimozione o per la riduzione dei vincoli, autorizza l'ente di gestione a:
a) limitare, per non oltre tre
anni, l'accesso dei prestatori di determinate categorie di servizi non elencate
nell'articolo 4, comma 2, garantendo comunque le condizioni di cui all'articolo
4, commi 2 e 3;
b) riservare, per non oltre due
anni rinnovabili per una sola volta, ad un solo prestatore una o più
determinate categorie di servizi di assistenza a terra elencati nell'articolo
4, comma 2;
c) riservare, per non oltre tre
anni, l'effettuazione dell'auto-assistenza a un numero limitato di utenti per
le categorie di servizi non elencate nell'articolo 5, comma 2;
d) non consentire o limitare ad
un solo utente, per non oltre tre anni, l'effettuazione dell'auto-assistenza
per una o più determinate categorie tra i servizi di cui all'articolo 5, comma
2.
2. Le limitazioni di cui al comma
1, complete dei relativi piani di intervento, sono comunicate al Ministero dei
trasporti e della navigazione almeno sei mesi prima della loro entrata in
vigore. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede alla
notificazione delle limitazioni medesime alla Commissione europea almeno tre
mesi prima della loro entrata in vigore, per l'approvazione e per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Art. 13
Requisiti di idoneità dei
prestatori
1.L'E.N.A.C. verifica l’idoneità
dei prestatori di servizi di assistenza a terra subordinata al rispetto del
tipo di contratto che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende
di gestione e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra ed al possesso dei
seguenti requisiti:
a) capitale sociale almeno pari
ad un quarto del presumibile giro di affari derivante dalle attività da
svolgere;
b) risorse strumentali e capacità
organizzative idonee in relazione alle categorie di servizio richieste;
c) attestato comprovante il
rispetto degli obblighi derivanti dalla legislazione sociale e sulla sicurezza
del lavoro;
d) copertura assicurativa
adeguata ai rischi connessi all’attività da svolgere.
Art. 14
Protezione sociale
1. Nel garantire il libero
accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra, nei trenta mesi
successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto si deve
salvaguardare il mantenimento dei livelli di occupazione e della continuità del
rapporto di lavoro del personale dipendente dal precedente gestore.
2. Salvo restando l'ipotesi di
trasferimento di ramo d'azienda, ogni trasferimento di attività concernente una
o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B
comporta il passaggio del personale, individuato dai soggetti interessati
d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dal precedente gestore
del servizio stesso al soggetto subentrante, in misura proporzionale alla quota
di traffico o di attività acquisita da quest'ultimo.
Art. 15
Tutela dell'ambiente
1. In relazione all'accesso al
mercato dei servizi di assistenza a terra, il Ministero dell'ambiente, di
concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, adotta le misure,
anche di carattere generale, idonee a garantire la tutela dell'ambiente in
ambito aeroportuale, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 16
Accesso dei prestatori di Paesi
non comunitari
1. Fatti salvi gli impegni
internazionali dell'Italia, applicazione del presente decreto è estesa, in
regime di reciprocità, ai prestatori di servizi di assistenza a terra e ai
vettori che effettuano l'auto-assistenza appartenenti a Paesi non comunitari.
2. In caso di accertata mancanza
delle condizioni di reciprocità con un Paese non comunitario, L'ENAC può
esercitare il potere di sospensione o esclusione del prestatore dall'esercizio
dei servizi di assistenza a terra, dandone comunicazione alla Commissione
europea.
Art. 17
Adempimenti del Ministero dei
trasporti e della navigazione, nonché dell'E.N.A.C.
1. Il Ministero dei trasporti e
della navigazione comunica, entro il 1 luglio di ogni anno, alla Commissione
europea l'elenco degli aeroporti soggetti alla disciplina del presente decreto.
2. Il Ministero dei trasporti e
della navigazione invia alla Commissione europea, entro il 31dicembre 2001, una
relazione informativa sullo stato di applicazione del presente decreto ed
eventuali proposte di revisione della direttiva 96/67/CE.
3.L'E.N.A.C. vigila sul rispetto
degli adempimenti derivanti dal presente decreto ed invia ogni sei mesi al
Ministero dei trasporti e della navigazione una relazione sull’attività svolta
e i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto.
Art. 18
Esclusione
1. Le disposizioni del presente
decreto dirette a disciplinare categorie di servizi di assistenza a terra che
si riferiscono esclusivamente ai passeggeri non si applicano agli aeroporti nei
quali, pur essendo state raggiunte le soglie del traffico merci di cui agli
articoli 4 e 5, non sono state invece raggiunte le soglie del traffico
passeggeri parimenti previste negli articoli 4 e 5.
Art. 19
Tariffe
1. Nel caso in cui i servizi aeroportuali
di assistenza a terra vengano forniti da un unico prestatore, le relative
tariffe sono approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione, su
proposta dell'E.N.A.C., in conformità alle previsioni di cui all'articolo 1
della legge 2 ottobre 1991, n. 316.
Art. 20
Norma transitoria
1. Restano salve le situazioni
contrattuali del personale dei servizi di assistenza a terra, in atto al 19
novembre 1998, che prevedono diversi assetti organizzativi o contrattuali, sino
alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga, ed in ogni
caso per un periodo non superiore a sei anni.
Art. 21
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.”
Così come si riporta nella
presente denuncia, al fine di evidenziare le palesi violazioni in merito in
danno degli utenti e consumatori della Provincia di Taranto, l’art. 10 del
citato D.M. n. 521/1997:
“1. Salvo l'adempimento degli obblighi
derivanti dalla normativa vigente e dalla convenzione, la società digestione
aeroportuale:
a) gestisce l'aeroporto quale
complesso di beni, attività e servizi organizzati destinati alle attività
aeronautiche civili, adottando ogni opportuna iniziativa in favore delle comunità
territoriali vicine, in ragione dello sviluppo intermodale dei trasporti;
b) organizza e gestisce l'impresa
aeroportuale garantendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili per la
produzione di attività e di servizi di adeguato livello qualitativo, nel
rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicità;
c) eroga i servizi di competenza
con continuità e regolarità, nel rispetto del principio di imparzialità e
secondo le regole di non discriminazione dell'utenza;
d) adotta, entro nove mesi
dall'entrata in vigore del regolamento, sulla base dei principi definiti nel
disciplinare tipo, la Carta dei servizi da sottoporre all'approvazione dell’Autorità
vigilante di cui all'articolo 11.”
Va, infine, evidenziata la
circostanza che sia la Regione Puglia (raccomandata a.r. n. 05334158410-7 del
20.5.2013) che Aeroporti di Puglia spa(raccomandata a.r. n. 05334158409-5 del
20.5.2013) non hanno mai risposto a quanto richiesto e diffidato dall’odierno
istante, nella sua suddetta qualità, come da atti di significazione e diffida
allegati alla presente denuncia.
Così come va evidenziata
l’inspiegabile discriminazione per gli utenti dell’Aeroporto di Grottaglie in
ordine al pagamento degli oneri di servizio pubblico, rispetto agli oneri di
servizio pubblico previsti per gli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia(Vedi
nota allegata).
P.Q.M.
Previa richiesta di sequestro
penale preventivo (art. 321 c.p.p.) dell’Aeroporto “Arlotta di Grottaglie”, al
fine di evitare la reiterazione dei reati ipotizzati, ed al fine di evitare
l’uso e abuso arbitrario del bene demaniale aeroportuale in questione,
impedendo e limitando, pur per un solo giorno, l’utilizzabilità del bene di
pubblica utilità da parte dei consumatori ed utenti , e, quindi, anche del
sottoscritto istante, nel rispetto del citato art. 25 della Costituzione,
SI DENUNCIANO
i responsabili (da individuare) delle
violazioni di cui sopra ovvero per omissione in atti di Ufficio(art. 328
c.p.),per abuso di potere(art. 323 c.p.) e per tutti gli altri reati che si
dovessero ravvisare.
Con riserva di costituzione di
parte civile e con richiesta di essere informato ex art. 408 c.p.p. in caso di
eventuale archiviazione della presente denuncia.
Si chiede che vengano sentiti
come testimoni i sigg.: 1)Gravina Francesco - Presidente Associazione
Tarantovola.it (Maresciallo M.M. in servizio presso Castello Aragonese di
Taranto; 2) Giovanni Lacava (Comitato Arlotta) - Via Aldo Moro 11 – Grottaglie;
3) Mimmo De Padova (Movimento Aeroporto Taranto); 4) Luigi Sportelli - Presidente della Camera di Commercio di Taranto.
Si allega: 1) Atto di
significazione e diffida del 20.5.2013; 2)Relazione Camera di Commercio di
Taranto(Tavolo della Mobilità); 3) Graduatoria scali aeroportuali cargo; 4)
Regolamento CE n. 1008/2008;5) Delibera CIPE 24 aprile 1996;6) Decreto Ministeriale
n. 521/1997;7) Nota Concessioni aeroportuali; Decreto legislativo n. 96/2005(Revisione
Codice della Navigazione); 9) Nota Compagnie aeree per il traffico aereo
dell’Aeroporto di Grottaglie;10) Nota oneri di servizio pubblico per gli
aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto; 11)Nota AIP; 12) Planimetria
aeroporto.
Taranto, 24.9.2013
Il coordinatore del Comitato
cittadino “Taranto Futura”