lunedì 25 giugno 2012

E, LA VITA LA VITA

l'unico aereo complementare allo sviluppo del porto

da una canzone di Cochi & Renato:
…e allora ha detto "io parto
ma dove vado se parto
sempre ammesso che parto".
Ciao!...


È la domanda che si fanno in tanti tarantini: da dove parto e come parto?
Qualche possibile risposta doveva arrivare dal convegno del 22 giugno organizzato dal “Grande Sud” della Poli Bortone, con la partecipazione del segretario nazionale FIT-CISL Michele Imperio.
Ovviamente, non è arrivata nessuna soluzione ma solo pensieri, convinzioni, ovvietà e alcune imprecisioni, mettiamo ordine. La Poli Bortone dice (in parole povere) che Grottaglie è come Galatina (tralasciamo Lepore), ci permettiamo di fare osservare:
1.   Galatina è solo ed esclusivamente militare, sede del 61° stormo, ed è bene che resti militare;
2.      Ha solo una pista di 2.073 Mt;
3.      Ovviamente non ha un gestore.
aeroporto Galatina  (altezza 500 Mt)
Grottaglie invece:

1.     È civile, doganale e comunitario (ricordo che Brindisi è divenuto civile nel 2008);
2.      Ha una pista utile di 3,2 km;
3.      Ha un gestore Aeroporti di Puglia;
4.      È pienamente attivo, ma viene volutamente lasciato inutilizzato.
aeroporto Taranto (altezza 500 Mt)
L’aeroporto che Lecce potrebbe sfruttare, invece, è Lepore con una pista di 927 Mt, piccola ma sufficiente a fare atterrare i turisti diretti all’estremo tacco con voli charter. Spegniamo subito le polemiche di coloro che si appellano alle scarse strutture; provate a dare un’occhiata all’aeroporto di Parigi-Beauvais: un hangar! Con una pista di 2.430 Mt. facendo atterrare oltre 4 milioni di passeggeri l'anno.




Michele Imperio (vecchio amico), tenendo fede alla sua missione di sindacalista, chiede un diverso utilizzo dell’aeroporto in relazione con Bari e Brindisi. Dimostrando anche lui di non conoscere la normativa ENAC: “…un aeroporto che non ricade nello stesso agglomerato  urbano, è in concorrenza con gli altri aeroporti…”.

Se poi la Regione Puglia che, tramite AdP è divenuta (con il 94,4% delle azioni) il gestore degli aeroporti e pretende di gestire e spendere le risorse finanziarie dei pugliesi, dove gli garba (Bari e Brindisi); questa è una anomalia, ed è figlia della “longa manus” dell’accaparramento politico.
Si spera che al più presto la Magistratura metta fine a questo abuso.


giovedì 21 giugno 2012

SITUAZIONE TRASPORTI A TARANTO

non ce le fanno vedere
Ecco alcuni miei interventi nel corso della trasmissione "Focus" andata in onda su Blustar Tv Taranto del 19/06/2012. Servono a fare chiarezza su alcuni punti, ai più sconosciuti, che sono i reali motivi per cui viene impedito il normale funzionamento di un aeroporto:
  1. In primo luogo sono accordi politici, che vedono sempre i politici tarantini ricattati;
  2. l'arroganza e il disprezzo regionale nei confronti di Taranto;
  3. l'incapacità dei nostri politici e amministratori;
  4. il vittimismo e la mollezza dei tarantini.
ecco alcuni estratti:
prendi 4 aeroporti e ne usi 2

la mala-politica

l'aeroporto di Taranto è attivo

Piano di Sicurezza ENAC per Brindisi

lunedì 18 giugno 2012

STAVAMO MEGLIO, QUANDO STAVAMO PEGGIO

un sogno! riusciranno i nostri figli...

A distanza di un anno, la situazione dei trasporti a Taranto è notevolmente peggiorata, anzi non esiste più possibilità di mobilità per i tarantini, di fatto viene negato un diritto sancito dalla Costituzione: il diritto alla mobilità.

Lo scorso anno di questi tempi, stendevamo l’O.d.G. presentato poi in Regione dal consigliere Cervellera (condiviso da tutti i consiglieri tarantini), passato all’unanimità il 26 settembre: ”Il Consiglio impegna il Governo regionale a proseguire nell’utile interlocuzione con il territorio della Provincia di Taranto e con Aeroporti di Puglia per la valorizzazione dell’importante infrastruttura aeroportuale di Grottaglie, predisponendolo anche ai voli civili”.

Da quel giorno: la Regione, Aeroporti di Puglia, la Provincia e le Amministrazioni locali non fatto nulla!

Cioè, questo a futura memoria delle nuove generazione, in Regione “giocano” ad approvare risoluzioni che poi nessuno rispetta!

A settembre 2011, anche l’On. Antonio Di Pietro presenta un’interrogazione parlamentare alla Camera dei deputati: ancora nulla.

A dicembre in sede di approvazione di bilancio alla Regione (giorno che ha segnato la definitiva rottura tra associazioni e consiglieri regionali), viene ignorato dalla maggioranza un emendamento: il 27/ter, che portava 1 milione di € e voli Ryanair a Taranto. I consiglieri si fanno …facilmente abbindolare dall’assessore alla mobilità (degli altri) Minervini, che promette un piano strabiliante per Taranto. Si viene poi a sapere che il piano strabiliante ha un nome “Aerotecsys”, di cui ancora non abbiamo visto nulla, e tacciamo sulla consistenza ed esistenza di tale società con un pedigree alquanto nebuloso.

A gennaio di quest’anno fino a poco prima delle elezioni la CCIAA (spronata dalle associazioni e movimenti), sotto il patrocinio del Presidente Sportelli, organizza una serie di tavoli, dove vengono coinvolti: politici, amministratori, consiglieri, assessori, parlamentari, sindaci, operatori del settore, imprenditori, associazioni (sia del territorio pugliese, lucano e calabrese). Tutti (anche i sindaci calabresi) chiedono la riattivazione dei voli a Taranto, ma d’allora, ancora nulla.

Ricordiamo che la CCIAA di Taranto è il 2° azionista di Aeroporti di Puglia (ma ha più voce in capitolo la Confindustria di Brindisi), che in virtù delle risultanze dei tavoli dovrebbe “obbligare” AdP a rispettare la convenzione 2003 ENAC.

Vista la totale latitanza e mancanza di fiducia nella Politica e delle amministrazioni, mi sono visto costretto, a nome del Movimento Aeroporto Taranto, a chiedere “informazioni” alla Commissione Europea di Garanzia sulla concorrenza, in merito alla mancata attivazione delle rotte previste per Taranto e ai relativi 5 milioni di € stanziati per tali rotte.

Anche l’avv. Albisinni (stanco delle prese in giro di AdP, anche quando era assessore), tramite l’avv. Raffo ha presentato un esposto alla Procura di Taranto, facendo crescere a 7 le Procure che in tutta Italia indagano su Aeroporti di Puglia.

Fin qui tutto negativo, di positivo nulla. Tra le negatività, includo anche le navette per Brindisi (già naufragate) con un notevole esborso per le casse regionali.

Pertanto, attendiamo fiduciosi il lavoro della Digos e della Magistratura, e speriamo che paghino (anche dal punto di vista elettorale) chi si è reso complice di questo scempio che lasceremo in eredità ai nostri giovani, che se riescono a trovare un mezzo di trasporto, scapperanno sempre in numero maggiore verso la civiltà (non tanta, il minimo sindacale).


martedì 12 giugno 2012

CRISTO SI È FERMATO A BARI-MUNGIVACCA!

l'Assessore alla mobilità di Bari & Brindisi
Nella giornata di ieri, ho visto a Studio100 Tv un servizio su una nota di Minervini che non sono riuscito a trovare sui giornali ed in rete.
Minervini definiva la proposta di Moretti (TrenItalia) come "indecente" ed "irricevibile". Cosa aveva detto Moretti: "in mancanza di finanziamenti delle regioni, siamo costretti a togliere i treni", pertanto, prevedeva le navette per Bari.
Mi chiedo, perchè Minervini si scandalizza tanto, le navette per Brindisi-aeroporto, sono tanto diverse dalle navette per Bari-stazione?
C'è chi vede la pagliuzza e non la trave o chi vede la luna e non il dito.
La differenza tra il comportamento di TrenItalia e Aeroporti di Puglia, sta nel fatto che, TrenItalia non percepisce finanziamenti, Aeroporti di Puglia li dirotta tutti su Bari e Brindisi (usando Taranto ed ora anche Foggia come bancomat - ci sono indagini in corso).
La faccia tosta di Minervini è disarmante, l'incapacità dei nostri amministratori tarantini è, questa si: INDECENTE!
Taranto è scollegata dal mondo, dall'Italia e dalla Puglia: "Cristo si è fermato a Bari-Mungivacca!"

lunedì 11 giugno 2012

PROCURE D'ITALIA UNITEVI!

da Affari & Finanza

È proprio vero quando piove, a volte viene giù il diluvio. Ed è proprio quello che sta avvenendo nei confronti di Aeroporti di Puglia (finalmente!). Ben 7 Procure in Italia indagano su AdP: Bergamo, Brescia, Vicenza, Verona, Roma, Foggia e Taranto.
Le indagini sono le più svariate, ma il fronte comune sono: gli aiuti per i voli da Bari e Brindisi.
Entro l’anno la Regione cercherà di vendere AdP, ma questo non toglierà le castagne dal fuoco alla giunta Vendola, che con una serie operazioni (oggetto d’indagini), hanno tagliato fuori una parte della Puglia dallo sviluppo infrastrutturale, turistico ed economico.

mercoledì 6 giugno 2012

UN DIBATTITO (E ANCORA...)!



Dibattito del PD a Grottaglie venerdì 6 giugno alle 18

Un dibattito (ancora!) sul futuro aerospaziale di Grottaglie. Organizzato dal PD, e ospiterà uno dei principali affossatori dello sviluppo aeronautico a Taranto: l’assessore alla mobilità (degli altri) Guglielmo Minervini.
Che a Dicembre del 2011 (con la complicità-ingenuità degli assessori tarantini di maggioranza), aveva promesso un grandioso piano di sviluppo per Taranto in cambio del ritiro dell’emendamento 27/TER (voli Ryanair a Taranto con lo stanziamento di 1 milione di €), ed invece abbiamo ricevuto in cambio “le navette fallimentari” e il progetto “Aerotecsys”.
Risultato: sono passati 5 mesi e non è successo nulla!
Dicevamo dell’ingenuità della maggioranza, ma è anche da segnalare l’assoluto immobilismo della minoranza che aveva modo per poter attaccare questa “mancanza” e non lo ha fatto, perché????
Nel frattempo a Taranto si organizzano dibattiti e tavoli, mentre da altre parti si fanno i fatti (leggi: Bari con milioni e milioni in infrastrutture, e Brindisi che sonda i mercati dell’est). Un tavolo a Taranto non si nega a nessuno, altri sono stati già …sparecchiati (CCIAA tavolo della mobilità).
I tavolo di venerdì (magari mi sbaglierò), non servirà a nulla, se non ad apparire, a promettere di quanti migliaia di posti di lavoro…, di quale sviluppo eccezionale potrà avere il territorio, e poi, anche solo per andare a Roma, bisogna farsi 100 km. per prendere un aereo o un treno!
Di quale sviluppo vogliamo parlare, di quello …regalato a Bari e Brindisi che ci hanno surclassato e sempre più in futuro ci stracceranno?
Tutta la cittadinanza di Grottaglie dovrebbe urlare il proprio disappunto per stata depredata, violentata e presa in giro e far capire a chi s’accinge a voler andare a Roma(speriamo per fare gli interessi di Taranto e non quelli di Brindisi), che se non c’è un’inversione di politica, è bene che se ne resti a casa, magari a risolvere il problema delle cozze.

martedì 5 giugno 2012

RICORSO PER IL TARANTO IN SERIE B

Taranto calcio 1974
Ecco il ricorso dell'avv. Nicola RUSSO, vi pregherei di leggerlo e dopo commentare, grazie. Ma soprattutto grazie a Nicola così profondamente innammorato di Taranto.


Il sig. Valentino Gennarini- C.F. GNNVNT28D14L049T, Il Comitato cittadino per la promozione  sociale, educativa, culturale, ludica e turistica del calcio professionistico locale e, per la tutela dei  diritti dei consumatori ed utenti in merito “TARANTO FUTURA”, in persona del coordinatore Avv. Nicola Russo- RSSNCL54P05L049H-, l’Associazione Tarantovola.it, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi  dallo stesso  Avv. Nicola Russo C.F: RSSNCL54P05L049H- posta certificata PEC: russo.nicola@ordavvle.legalmail.it - Fax  099/7354634, giusto mandato a piè del presente atto, che agisce anche in proprio e quale elettore del Comune e della Provincia di Taranto, per  azione popolare ex art. 9 del Decreto legislativo n. 267/2000, in sostituzione del Comune e della Provincia di Taranto( si chiede che le comunicazioni vengano inviate tramite FAX al n. 099/7354634
                                                                         CONTRO
1) Federazione Italiana Giuoco Calcio- F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore- , Con sede in  Roma 00198- Via Gregorio Allegri nr. 14
2) Comitato Olimpico Nazionale Italiano- C.O.N.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore- , con sede in Roma 00135- Largo De Bosis 15
3) Lega Italiana calcio Professionistico – LEGA PRO-, in persona del legale rappresentante pro tempore- , con sede In Firenze 50123- Via Jacopo da Diacceto 19
                                                             E NEI CONFRONTI DI
4)  Ternana Calcio S.P.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore- , con sede in Terni 005100- Via Aleardi nr. 10
5)  A.S. Taranto Calcio  s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Taranto 74122- Via Martellotta-Talsano 3
6) Comune di Taranto, in persona dee Sindaco in carica- , con sede in Piazza Castello—Palazzo Municipio- Taranto 74123
7) Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede alla via Anfiteatro n. 4- Taranto 74123
                                                                   PER L’ANNULLAMENTO
Previa  richiesta pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea sull’interpretazione o sulla validità del diritto europeo richiamato nell’ambito della causa in questione, e previa sospensione dei provvedimenti impugnati:
1) del provvedimento di n. 6 punti di penalizzazione sulla classifica del campionato di calcio 2011-2012 della Lega Pro- 1° divisione- Girone A, comminati dalla F.I.G.C.(o chi per essa) all’A.S. Taranto Calcio s.r.l.( Punti finali in classifica n. 63) , per il ritardo del pagamento di stipendi ed emolumenti in genere ai lavoratori subordinati ovvero ai calciatori dell’A.S. Taranto Calcio srl, e di ogni altro provvedimento di penalizzazione di punti  in classifica da far valere nel campionato successivo 2012-2013
2) del riconoscimento del titolo sportivo, di cui all’art. 52 delle norme NOIF F.I.G.C., in favore della Ternana Calcio Spa(Punti finali in classifica n. 65), al fine di accedere al Campionato di calcio di Serie B,  e , per l’annullamento e/o disapplicazione di ogni altro atto presupposto e/connesso e consequenziale, anche non conosciuto, ivi comprese le norme N.O.I.F.-, art. 52 in parte qua, oltre gli artt. 10- comma 3-, 18- comma 1- lett. G) del C.G.S., in merito all’applicazione dei punti di penalizzazione in classifica, l’art. 29 ( Clausola compromissoria e Vincolo di Giustizia) dello Statuto della Lega Pro e , conseguentemente,
                                                                    PER LA DECLARATORIA
 del riconoscimento, in favore dell’A.S. Taranto Calcio s.r.l., del titolo sportivo utile per accedere al Campionato di Serie B , in seguito all’annullamento dei citati  n. 6 punti di penalizzazione nella classifica del Girone A – 1° Divisione- Lega Pro- CAMPIONATO DI CALCIO 2011-2012.
                                                                             Premesso
SULLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE
1-Il Comitato ricorrente “Taranto Futura”, attivo sul mercato civile, economico e sociale, composto  dai tifosi, utenti e consumatori della squadra locale dell’A.S. Taranto Calcio s.r.l.,  già militante nel girone A – 1° Divisione- della  Lega Italiana calcio Professionistico- Campionato 2011-2012, ha LO SCOPO  di promuovere e beneficiare, dal punto di vista sociale, educativo, culturale, ludico , turistico, economico e finanziario, e di tutela  dei diritti  ED INTERESSI PUBBLICI E DI FATTO dei tifosi   ed abbonati del calcio locale , nonché  nel rispetto della tutela  dei diritti del consumatore locale in tema di calcio vissuto e partecipato  a livello emotivo-sportivo, culturale, economico, ludico e sociale, e NELL’ESTREMO RISPETTO DELLA REGOLARITA’ DEI CAMPIONATI E DELLA SACRALITA’ DEL RISULTATO ESPRESSO DAL CAMPO DI GIOCO(SACRALITA’ CHE E’ LA PRIMA ESPRESSIONE DELLA “CREDIBILITA’ DEL SISTEMA CALCIO)( il Tar LAZIO. Sez. III  ter, con sentenza n. 4228/2002 fa riferimento alla tutela della “massima conservazione del risultato sportivo espresso dal campo” ) e, quindi, di tutela all’immagine, onore e decoro della città, il calcio professionistico locale, in un rapporto di stretta identità tra la stessa squadra di calcio, i tifosi e il territorio cittadino e provinciale(vedi anche Nota della  società Taranto Calcio srl,  Delibera del Consiglio comunale di Taranto del 27 maggio 2008, n. 66, Regolamento per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Taranto), in ossequio anche alle norme , principi e  Trattati  della Unione europea, come il Trattato di Lisbona(che ha inserito  nel Trattato  U.E. e C.E. l’art. 165, in ordine alla specificità dello sport e alla sua funzione sociale ed educativa ), la Relazione di Helsinki sullo  sport (in cui al punto C si afferma che  “è dovere degli Stati membri e degli organismi sportivi garantire una protezione ai propri cittadini in uno spazio di libertà e di giustizia;  mentre al punto F) si afferma che “lo sport professionistico e la sua commercializzazione sono divenuti un’attività commerciale e che e pertanto il diritto di concorrenza e le quattro libertà si debbono applicare agli aspetti commerciali dello sport; al punto I) si afferma che “l’esercizio delle attività economiche, posto in essere da enti collettivi e  persone fisiche, è sottoposto alle regole del trattato e del diritto comunitario”;  al punto 1) si afferma “l’importanza delle funzioni educative e sociali dello sport, nonché il carattere socializzante dell’attività sportiva e l’importanza che essa riveste non solo per quanto riguarda lo sviluppo fisico, ma anche sul piano spirituale, in quanto fattore di apprendimento di importanti valori sociali, quali lo spirito di squadra, la competizione leale, la cooperazione, la tolleranza e la solidarietà”; al PUNTO 22 si  afferma che“ricorda agli enti sportivi e agli Stati membri l’obiettivo dell’Unione europea di TUTELARE I SUOI CITTADINI NEI SETTORI DELLA LIBERTA’ E DELLA SICUREZZA”), la Dichiarazione  del Consiglio europeo di Nizza del 7-10 dicembre 2000( in cui, all’Allegato  IV, si afferma per la Comunità la necessità di tutelare le funzioni sociali, educative, culturali dello sport, “che ne costituiscono la specificità”(vedi   per tali finalità anche  “IL LIBRO BIANCO SULLO SPORT DELL’UNIONE EUROPEA- ALLEGATO)”…al fine di rispettare e di promuovere l’etica e la solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale”, a cui devono ispirarsi le Federazioni sportive, fermo restando il diritto delle associazioni sportive ad organizzarsi autonomamente), la Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 sul futuro del calcio professionistico in Europa(in cui al punto D) si evidenzia che:” il calcio professionistico ha una duplice dimensione economica e non economica”,;al punto E) :che “gli aspetti del calcio professionistico sono assoggettati al diritto comunitario e che la giurisprudenza riconosce la specificità dello sport e la funzione sociale ed educativa che il calcio svolge in Europa”, incombendo(Punto F) alle autorità politiche e sportive nazionali ed europee  di garantire “che l’applicazione del diritto comunitario al calcio professionistico non comprometta le sue funzioni sociali e culturali, sviluppando a tal fine un quadro giuridico adeguato che rispetti appieno i principi fondamentali della specificità del calcio professionistico, dell’autonomia dei suoi organi e della sussidiarietà”; al Punto M):”che il futuro del calcio professionistico in Europa è minacciato dalla crescente concentrazione della ricchezza economica e del potere sportivo”; al Punto P):”che le divergenti normative nazionali e i divergenti criteri vigenti in Europa in materia di concessione delle licenze provocano condizioni disomogenee sotto il profilo economico e giuridico e che tale situazione ostacola seriamente la corretta competizione sportiva tra squadre nei tornei europei, e di conseguenza anche tra le squadre nazionali”; al Punto 6): “gli aspetti economici dello sport professionistico ricadono nel campo di applicazione del Trattato  CE, tenuto conto della specificità dello sport quale sancita nella Dichiarazione di Nizza; e ritiene, a tale proposito, che gli effetti restrittivi di una norma sportiva siano conformi al diritto dell’U.E. a condizione che la norma persegua un obiettivo legittimo connesso alla natura e allo scopo dello sport e che i suoi effetti limitativi siano intimamente legati al raggiungimento di tale obbiettivo e proporzionati ad esso”(vedi Corte di Giustizia Europa sentenza Meca Medina del 18 luglio 2006- Causa C-519/04.;sentenza Bosman del 15 dicembre 1995- C-415/93- allegate- ecc.).
3) Gli odierni ricorrenti sono legittimati ad agire nella fattispecie considerata in qualità di utenti e consumatori, nel rispetto di quanto previsto dagli  artt. 81( sul divieto delle pratiche concordate nulle, dirette a: b) limitare o controllare la produzione di sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti), ecc.  e 82-Lett. B(che così recita: “E’ incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o sua una parte sostanziale  di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori “)  e succ.del Trattato CE, nonché nel rispetto di quanto statuito dall’art. 230, quarto comma del Trattato CE, in cui si afferma che:” Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente”(In tal senso: Corte di Giustizia europea. VI Sez. sentenza del 12 luglio 1990- Causa C-169/84;  Corte di Giustizia europea-.IV Sez- sentenza del 22 ottobre 1986- Causa 75/84; Corte di Giustizia- sentenza del 15 luglio 1963- causa 25/62 pag. 220; Corte di Giustizia, sentenza del 23 maggio 2000- causa C- 106/98 pag. 1-3659,punto 39; Tribunale di primo grado- sentenza del 27 aprile 1995- causa T- 435/93 pag. II- 1281, punto 62, ecc.). Sull’interesse di fatto, vedi positivamente : Corte di Giustizia europea- sentenza  del 15 luglio 1963- Causa 25/62;  sentenza del 19 maggio 1993- causa C- 198/91;sentenza del 23 maggio 2000- Causa C- 106/98 P.).
In particolare, in merito, la Corte di Giustizia europea, facendo riferimento all’INTERESSE SOCIALE DEL TERZO , TALE DA GIUSTIFICARE LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE, con sentenza del 23 maggio 2000- Causa- C-106/98 P, ha statuito (punto 52) CHE:”…siffatti aspetti sociali possono essere presi in considerazione..solo nell’ambito di una valutazione complessiva che comprende un gran numero di considerazioni di diversa natura, collegate in particolare alla tutela della concorrenza, allo sviluppo regionale(ns. rif.: e,quindi, del territorio), alla promozione della cultura o anche alla tutela dell’ambiente”
E’ fuor di dubbio che il calcio assume nell’ordinamento nazionale e comunitario   un valore sociale ed educativo in RE IPSA, come sancito dal richiamato Trattato di Lisbona, dal Libro bianco dello sport, dalla Relazione di Helsinki, dalla Risoluzione  del Parlamento europeo del 2007, dalla Dichiarazione di Nizza, ecc.
Va, inoltre, evidenziato che , con sentenza della Corte di Giustizia europea, Sez. VI, 1 aprile 2004- Causa C- 263/02P, si è statuito che “i singoli devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti riconosciuti loro dall’Ordinamento giuridico comunitario, poiché il diritto a detta tutela fa parte dei principi giuridici generali che derivano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri- Tale diritto è stato anche sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU… 30.Orbene, mediante gli artt. 230 CE e 241 CE, da un lato, e l’art. 234 CE, dall’altro, il Trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario. Nell’ambito di tale sistema, non potendo impugnare direttamente, a causa dei requisiti di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, gli atti comunitari di portata generale, le persone fisiche o giuridiche hanno la possibilità, a seconda dei casi, di far valere l’invalidità di tali atti, vuoi, in via incidentale in forza dell’art. 241 CE, dinanzi al Giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali e di indurre questi ultimo, non competenti ad accertare direttamente l’invalidità di tali atti, a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale…32. In tale contesto, in conformità del principio di leale collaborazione sancito dall’art. 10 CE, i giudici nazionali sono tenuti, per quanto possibile, ad interpretare e applicare le norme procedurali nazionali che disciplinano l’esercizio delle azioni in maniera da consentire alle persone fisiche e giuridiche di contestare in sede giudiziale la legittimità di ogni decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo all’applicazione nei loro confronti di un atto comunitario di portata generale, eccependo l’invalidità di quest’ultimo”.
Va detto, in ultima analisi, che, nel caso di specie, il provvedimento della FIGC in materia di penalizzazioni di n. 6 punti sulla classifica del Girone A- 1° Divisione  della Lega Pro di calcio è  anche di natura amministrativa, tanto da affidare alla stessa FIGC poteri di carattere pubblicistico in armonia  con le deliberazioni e gli indirizzi del C.O.N.I(vedi Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 9 luglio 2005, n. 5025)., e tanto, quindi, da legittimare l’interesse ad agire degli odierni ricorrenti.
4)- L’avv. Nicola Russo, in proprio e, quale elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di Taranto, in sostituzione dell’Ente Provincia di Taranto,  nonché del Comune di Taranto, in persona del Sindaco in carica, agisce  ex art. 9 del decreto legislativo n. 267/2000(azione popolare), atteso che “l’interesse a ricorrere dell’Ente comunale, cui competete la cura e la tutela degli interessi della collettività locale, trova la sua fonte nell’art. 13 del T.U. delle Autonomie locali, il quale stabilisce che spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità( come la promozione dello Sport), dell’assetto e dell’utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico .  Afferma, a tal proposito, la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia- Sezione staccata di Catania- Sez. IV- n. 679/2007(Caso squadra di calcio del Catania):”Dunque è evidente che il Comune di Catania abbia un sostanziale interesse ad intervenire, proprio perché il provvedimento del Giudice sportivo, fortemente lesivo della dignità e del decoro dell’intera popolazione catanese, ha causato un gravissimo  danno all’immagine della città, dal momento che accomunato persone perbene a delinquenti, ed ha causato un grave danno all’economia della città”.
 Va da sé che la ingiusta penalizzazione di n. 6 punti in classifica(per i semplice ritardo del pagamento degli emolumenti ai giocatori e lavoratori)  in danno dell’A.S. Taranto Calcio srl da parte della FIGC  danneggia e mortifica non solo gli sportivi e tifosi tarantini, ma tutta la collettività tarantina (vedi sentenza citata del Tar Catania pagg. 40 e 41), fermo restando la legittimazione ad agire dei tifosi(vedi, a tal proposito, ORDINANZA TAR LAZIO – SEZIONE TERZA TER- N. 3021 DEL 12 APRILE 2007)
5)- Il Comitato  ricorrente, il sig. Gennarini Valentino , l’avv. Nicola Russo, l’Associazione Tarantovola.it agiscono anche in virtù del principio di sussidiarietà(immediatamente attuabile per effetto del principio della drittwirkung),  riconosciuto dall’art. 118 della Costituzione( che così recita: “Stato, Regioni, Città metropolitana, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”).
 6)- Il Comitato ricorrente “Taranto Futura” è privo di personalità giuridica e, pertanto, non è tenuto ad ottemperare agli incombenti richiesti per i comitati ed enti aventi personalità giuridica(vedi Consiglio di Stato - sentenza n. 410 del 15 gennaio 2000; Tar Liguria, sentenza 267 del 18 marzo 2004; Corte di Cassazione, Sez, 2°, sent. N. 601 del 12.3.1951 , che, peraltro, hanno statuito che, addirittura, il Comitato di cittadini privo di personalità non è tenuto a produrre in giudizio l’atto costitutivo e lo statuto).
                                                                                      FATTO
Fermo restando le premesse di cui sopra, i ricorrenti  fanno rilevare che nel Campionato di calcio 2011-2012  di 1° Divisione- Girone A –Laga Pro-, conclusosi con l’ultima giornata del 6 maggio 2012, è risultata al primo posto della relativa classifica la Ternana calcio spa con punti 65, con conseguente conseguimento del titolo sportivo per accedere al campionato prossimo  di Serie B; mentre al secondo posto è arrivata  l’A.s. Taranto calcio con punti 63, a cui sono stati detratti n. 6 punti di penalizzazioni (quindi,punti effettivi ottenuti sul campo 69) per violazione degli artt. 10 e 18 del Codice disciplinare della FIGC , per il ritardo, da parte della società sportiva in questione, dei pagamenti degli emolumenti ai calciatori e lavoratori della società stessa.
I provvedimenti impugnati sono altamente ingiusti , sproporzionati ed  illegittimi, per i seguenti
                                                                                   MOTIVI
-Violazione e falsa applicazione degli artt. 81,82,83,84,85 e 86 del Trattato Ce-Violazione  e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della legge Antitrust  n. 287/1990. Violazione e falsa applicazione del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione, nonché dell’art. 24 e 41. Violazione e falsa applicazione della legge 23 marzo 1981, n. 91(in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti).  Nullità delle sanzioni di cui all’art. 10 del regolamento FIGC, nonchè degli artt. 8 e 10 del Codice disciplinare sportivo.  Violazione e falsa applicazione degli artt. 1  e segg. della Legge 17 ottobre 2003, n. 280(disposizioni in materia di giustizia sportiva). Violazione del  Libro Bianco sullo Sport, della Dichiarazione di Nizza- Allegato IV e della Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2007, nonché della Relazione di Helsinki sullo Sport- Violazione  e falsa applicazione dell’art. 52- 2° comma-in parte qua delle NOIF FIGC-  Nullità delle disposizioni di cui agli  artt. 10- comma 3-, 18- comma 1- lett. G) del Codice di Giustizia sportiva, in merito all’applicazione dei punti di penalizzazione in classifica-Nullità delle disposizioni di cui all’art. 29 ( Clausola compromissoria e Vincolo di Giustizia) dello Statuto della Lega Pro- Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 septies ed ostie- Nullità assoluta.
Violazione del buon andamento amministrativo(art. 97 Cost.)
-Eccesso di potere, sviamento di potere, ingiustizia manifesta, falsità del presupposto, illogicità manifesta- Irrazionalità- Illegittimità diretta e derivata delle norme e provvedimenti richiamati.
Mancanza o insufficiente motivazione
La penalizzazione di n. 6 punti alla classifica  del Taranto Calcio srl da parte della FIGC(o chi per essa) deve considerarsi altamente sproporzionata ed ingiusta, attesa la POSIZIONE DOMINANTE ABUSIVA assunta dalla FIGC nel caso di specie,in violazione ,quindi, degli artt. 81,82 e segg. del Trattato CE in materia di concorrenza,nonché degli artt. 2 e 3 della legge n. 287/1990, in quanto applicabile, tenendo presente che, per la Unione europea, le società sportive vengono considerate IMPRESE ECONOMICHE A TUTTI GLI EFFETTI, con tutte le  regolamentazioni,conseguenze e benefici del caso, di cui all’Ordinamento Italiano, a fronte, peraltro, nel caso di specie,  delle consequenziali azioni e pratiche concordate abusive, illegittime e nulle, così come applicate nei confronti degli sportivi- tifosi e consumatori  del territorio ionico in questione  di cui all’art. 82- lettera b), in cui si afferma che : “Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: …b)nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori”, e ciò nell’ambito sportivo,economico, sociale, culturale, ludico, ecc.,così come perseguito e promosso dagli odierni ricorrenti.
 In particolare, la richiamata(in epigrafe)  sentenza della Corte di Giustizia europea Meca- Medina statuisce che, fermo restando il rispetto della normativa europea sulla concorrenza in materia sportiva, a fronte della natura economica ed imprenditoriale della società sportiva(come, nel caso di specie, per il Taranto calcio srl), bisogna necessariamente stabilire se le eventuali restrizioni(N. Rif.: quelle adottate dalla F.I.G.C. nelle pratiche abusive concordatarie  con le società sportive, in danno dei tifosi e,quindi,  degli utenti e consumatori, così come previste dallo Statuto della FIGC stessa, nonché  dallo Statuto-art. 1 e segg.- della Lega Italiana Calcio Professionistico- che si allega) siano inerenti agli obiettivi perseguiti della norma contestata e se queste restrizioni siano proporzionate e limitate a ciò che è necessario per garantire che le competizioni sportive, e siano condotte in maniera adeguata. Ergo: la possibilità di esperire ricorso sia all’autorità nazionali che comunitarie per le sanzioni disciplinari ed amministrative adottate dalla F.I.G.C., in quanto “misure e condizioni per l’esercizio di un’attività sportiva”.
 Gli artt. 81-86 del Trattato ,che istituisce la Comunità europea , disciplinano queste restrizioni  e  pratiche abusive,quindi, gli  illegittimi accordi e pratiche concordate , così come avvenute  tra la F.I.G.C e la società Taranto Calcio s.r.l., a fronte di una evidente violazione(in piena posizione DOMINANTE da parte della F.I.G.C.) delle stesse disposizioni(in particolare il punto E] dell’art. 81 e il punto B] e D] dell’art. 82), nella parte in cui proprio la F.I.G.C. ha applicato addirittura  6 (SEI) punti di penalizzazione(detraendoli dalla classifica  finale  del girone A della 1° Divisione)alla squadra dell’A.S: Taranto Calcio s.rl. ,falsando compiutamente lo spirito sportivo, sociale, educativo, ludico e culturale del giuoco del calcio, e quindi, la competizione  TIPICAMENTE sportiva, sociale  ed agonistica tra le squadre partecipanti, con conseguente illegittimo riconoscimento del TITOLO SPORTIVO alla TERNANA CALCIO S.p.a.(che le permetterà di accedere  illegittimamente ed ingiustamente al Torneo di Seri B nel prossimo campionato calcistico);  TITOLO SPORTIVO CHE, si badi bene,, così come previsto dall’art. 52 delle norme NOIF della FIGC, NON PUO’ ESSERE OGGETTO DI VALUZIONE ECONOMICA, e, quindi, non può essere subordinato (o condizionato) alla arbitraria valutazione del  rapporto patrimoniale riguardante l’A.S. Taranto Calcio SRL ed i suoi atleti o lavoratori. E tutto ciò, per aver l’A.S. Taranto Calcio s.rl. pagato in ritardo gli emolumenti ai calciatori e lavoratori in genere(che, ai sensi  dell’art. 1 e segg. della Legge 23 marzo 1981, n. 91 sono considerati LAVORATORI SUBORDINATI), in violazione dell’art. 10 del Regolamento  e 10 e 18 del Codice disciplinare e di ogni altra norma sportiva correlata.
4- I citati provvedimenti sanzionatori di penalizzazione di n. 6 punti alla classifica della squadra dell’A.S. Taranto Calcio srl sono ingiusti, illegittimi, e,quindi, NULLI, in quanto altamente sproporzionati, atteso che il ritardo degli emolumenti ai calciatori  e lavoratori della squadra de qua non ha minimamente scalfito  il regolare andamento sportivo e né la competizione del girone A di 1° Divisione, a fronte del fatto  che la F.I.G.C. non è assolutamente competente a valutare e trattare le situazioni patrimoniali tra la società sportiva in questione(come detto, considerata anche Impresa economica per la Comunità europea) ed i giocatori e lavoratori in genere, giusto quanto previsto dall’art. 3 della Legge  17 ottobre 2003, n. 280, in cui si afferma che:”Esauriti i gradi della giustizia sportiva e FERMA RESTANDO LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO SUI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA SOCIETA’, ASSOCIAZIONI E ATLETI, OGNI ALTRA CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO ATTI DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2  è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.
Nel caso in questione, quindi, la FGIC ha invaso(violando e falsamente applicando la legge n. 280/2003) la competenza del giudice ordinario, sanzionando ingiustamente e sproporzionalmente l’As. Taranto calcio (n. 6 punti di penalizzazioni sulla classifica) per motivi patrimoniali, di cui è competente il giudice ordinario, privando ,quindi, gli odierni ricorrenti, e,quindi,  tutta la città di Taranto tifosa del titolo sportivo necessario per accedere alla Serie B di calcio, con la privazione consequenziale di tutti  i benefici sociali, culturali,turistici ed economici, oltre a ledere ed “uccidere” l’interesse pubblico dei ricorrenti alla regolarità del campionato e l’interesse della stessa utenza sportiva al mantenimento di quel risultato sportivo faticosamente conquistato( nel rispetto del principio di concorrenza  sportiva) anche con il proprio impercettibile, ma sostanziale, contributo emotivo, passionale e di onore dato sugli spalti, che racchiude in sé la “magia” ed il senso stesso di tutto il sistema sportivo e calcistico, tanto da essere vanificato oggi per ragioni arbitrariamente extrasportive ( Si tenga presente che il “Lodo Petrucci” ha introdotto senza alcun dubbio un principio di garanzia giuridica dei c.d. “interessi del territorio”, inquadrabili nei giusti interessi sociali-emotivi e sportivi delle tifoserie(vedi: Enrico Lubrano e Lina Musumarra- Cattedra di Diritto dello Sport-Università Luiss Guido Carli-  Dispensa di Diritto dello Sport-Anno Accademico 2011-2012-)
Per questi motivi, la sanzione di n. 6 punti di penalizzazione alla classifica  utile dell’A.S. Taranto Calcio srl comporta  senza alcun dubbio una POSIZIONE DOMINANTE della F.I.G..C. (e degli organi sottoposti)  nei confronti della squadra di calcio tarantina, consistente nell’aver imposto negli accordi o pratiche concordate, di cui al Regolamento e al codice disciplinare, provvedimenti arbitrari e sproporzionati, altamente ingiusti, falsando il campionato di calcio ultimo del Girone A- 1° Divisione della Lega Nazionale Professionisti , in cui milita la citata squadra dell’A.S. Taranto Calcio srl, in piena  violazione del Trattato Ce sulla concorrenza(art. 81  -86), nonchè in violazione degli artt. 2 e 3 della legge Antitrust n. 287/1990, e in violazione  della libertà di prestazioni di servizi sancita sempre dal Trattato Ce e dell’art. 41 della Costituzione, che vieta la privazione della libertà di iniziativa  economica dei privati, a fronte anche  della violazione  del principio di uguaglianza sancito dalla ns. Costituzione, se è vero come è vero  che, in materia tributaria, se l’Impresa economica non è in grado di pagare le tasse per la crisi finanziaria(che  tutt’ora ha colpito anche il settore del calcio), non è dovuto il pagamento delle sanzioni tributarie ed amministrative(vedi l’art. 6, co. 5, D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, secondo cui “non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”).
La penalizzazione dei citati sei punti nei confronti della squadra di calcio tarantina, ha certamente falsato il campionato in questione, con conseguente  lesione dell’immagine dello sport e del calcio, nell’ambito delle loro peculiari funzioni sociali, ludiche, culturali,  competitive, emotive ed economiche, in danno non solo della società sportiva dell’A.S. Taranto Calcio srl, ma anche dei tifosi e dei comitati cittadini(come quello dell’odierno comitato istante), le cui finalità sono proprie quelle citate in epigrafe, in violazione  del citato principio comunitario di specificità dello Sport e del principio d’identità tra la squadra locale, i tifosi ed il territori.
Va da sé che la Corte Costituzionale, con la famosa  sentenza n. 49/2011( che va superata  sotto vari ed i citati aspetti  evidenziati dalle richiamate norme comunitarie e, in particolare, dal Trattato CE sulle norme della concorrenza e, quindi, sul divieto di posizione dominante e di pratiche concordate scorrette anche nel campo sportivo, nonché dalle citate sentenze della Corte di Giustizia Europea,nell’esaminare proprio l’art. 2 della legge 17 ottobre 2003, n. 280),  nell’evidenziare la competenza dell’Ordinamento statale per questioni di rilevanza di situazioni giuridiche soggettive-come la lesioni di diritti soggettivi ed interessi legittimi (vedi anche Consiglio di Stato, VI Sez., 9 luglio 2004, n. 5025), connessi con l’ordinamento sportivo, e nel confermare, quindi,  la competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria nei rapporti patrimoniali tra Società, Associazioni ed atleti(come nel caso di specie), ha posto l’accento sul concetto di atti a contenuto tecnico sportivo o attinenti alle regole sportive, considerando tali le  “norme meramente tecniche ovvero quelle attinenti all’acquisizione dei risultati delle competizioni agonistiche”(punto 4.2.1. della  sentenza della Corte  Costituzionale).
Va, però, sottolineato, la sentenza del Tar Lazio, Sez. III Ter del 19 marzo 2008, n. 2472(sentenza Moggi), che individua il concetto di “rilevanza giuridica” non solo come riferimento alle questioni di rilevanza economica, ma anche con riferimento alla “rilevanza giuridica” del bene della vita costituito dalla dignità personale ai sensi dell’art. 2 della Costituzione,come il danno all’immagine, all’onore,  alla libertà ludica,ecc., da riconoscere sia alla società sportiva penalizzata che ai tifosi organizzati, interessati anche a fare del calcio, come riferito in epigrafe, un’occasione di partecipazione, turismo, cultura, solidarietà, educazione ovvero un’occasione di riconoscimento di identità cittadina, ecc.(vedi delibera del Consiglio comunale di Taranto  n. 66/2008- allegata).
Afferma la citata sentenza del Tar Lazio- Sez. III ter- n. 2472/2008 che:”…Con precipuo riferimento al principio, introdotto dal cit. art. 2, di autonomia dell’ordinamento sportivo da quello statale, che riserva al primo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”, questo Tribunale ha già più volte chiarito che detta disposizione, letta unitamente all’art. 1, secondo comma, dello stesso decreto legge, non appare operante nel caso in cui la sanzione non esaurisce la sua incidenza nell’ambito strettamente sportivo, ma rifluisce nell’ordinamento generale dello Stato(Tar lazio, Sez. III ter, 22 agosto 2006 ,n. 7331; 18 aprile 2005, n. 2801 e 14 dicembre 2005 n. 13616). In applicazione di detto principio questa Sezione( 21 giugno 2007, n.  5645; 8 giugno 2007, n. 5280) ha quindi affermato la propria giurisdizione nei ricorsi proposti dalla associazione Calcistica Arezzo avverso le sanzioni inflitte con la decisione della Corte Federale della FIGC”(così anche Tar Lazio, Sez. III Ter, 3 novembre 2008, n. 9547).
Va infine evidenziato  e ribadito che la sentenza della Corte di Giustizia europea  del 18 luglio 2006- Causa C- 519/2004( David- Medina e Igor Majcen) ha statuito i seguenti principi:
a)Il principio di sindacabilità da parte della Giudice comunitario dei provvedimenti emanati in ambito sportivo dotati di una “rilevanza economica”( come nel caso di specie,  in cui vengono applicati n. 6 punti di penalizzazione alla classifica utile dell’A.S. Taranto Calcio s.r.l. del Campionato di calcio- 1° Divisione- della Lega Nazionale Professionisti- Girone A- per motivi  economici ovvero attinenti al semplice ritardo del pagamento degli emolumenti dei giocatori della squadra,  in violazione dell’art. 10 del regolamento ed 10 e 18 del Codice disciplinare-)
La Corte di Giustizia europea nella citata sentenza ribadisce che “l’attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario in quanto sia configurabile come attività economica ai sensi dell’art. 2 CE; come quando  l’attività sportiva riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita come nel caso dell’attività degli sportivi professionisti o semiprofessionisti”(vedi, in tal senso, le sentenze Walrave e Koch, Donà, punto 12 e Bosman, punto 73), essa ricade in particolare nell’ambito di applicazione degli artt. 39 CE e segg. o degli artt. 49 CE e segg.).
b)Il principio per cui anche le normative che prevedono sanzioni disciplinari(nonché le sanzioni disciplinari stesse) sono sindacabili dal Giudice comunitario quanto abbiano effetti negativi sulla sfera professionale ed economica del destinatario, come l’ingiustificata esclusione o limitazione della società sportiva dalla competizione  ovvero l’ingiusta privazione del TITOLO SPORTIVO(la promozione alla Serie B) CONSEGUITO sul campo, attraverso la competizione con le altre squadre, oltre a falsare le condizioni di esercizio dell’attività in questione, ed oltre a vanificare “chanche di vita sportiva e di progresso sportivo e sociale partecipativo” ai tifosi della squadra di calcio locale.
Afferma la Corte di Giustizia nella citata sentenza  “Medina” C-519/2004 che:”…Ne consegue che, per potersi sottrarre al divieto sancito dall’art. 81, n. 1, CE, le restrizioni così imposte da tale regolamentazione devono limitarsi a quanto necessario per assicurare il corretto svolgimento della competizione sportiva”.
Nella fattispecie considerata, il campionato ultimo del girone A- 1° Divisione- della Lega Nazionale Professionisti, in cui hanno militato la squadra dell’AS Taranto Calcio srl ( 2° in classificata con punti 63) e la Ternana calcio S.P.A(prima classificata con punti 65), non ha comportato assolutamente squilibri di sorta nelle regole tecniche sportive,  in seguito all’ aspetto patrimoniale riguardante strettamente la società sportiva tarantina e gli atleti( aspetto patrimoniale regolamentato, come detto, dalla legge n dall’art. 3 della Legge  17 ottobre 2003, n. 280 ovvero in seguito al semplice ritardo dei pagamenti degli emolumenti degli atleti e lavoratori in genere , se non quello di creare l’effetto contrario e diseducativo dal punto di vista sociale e prettamente sportivo ovvero FALSARE LA COMPETIZONE CON L’APPLICAZIONE DEI N. 6 PUNTI DI PENALIZZAZIONE IN DANNO DELLA SQUADRA DEL TARANTO E NEL CONSEGUENTE E INGIUSTIFICATO BENEFICIO in favore della Ternana Calcio spa, vincitrice a tavolino del campionato, costringendo la squadra tarantina ad effettuare ingiustamente ed in una situazione psicologica assolutamente negativa i PLAY OFF (tanto che sono stati persi dalla squadra, con conseguente eliminazione).
Si tenga presente che la società sportiva all’inizio del campionato, per essere iscritta, deve presentare delle fideiussioni economiche, oltre all’assistenza della stanza di compensazione economica esercitata dalla Lega Italiana calcio Professionisti, per garantire ogni operazione economica(vedi art. 21 dello Statuto di competenza).
 E allora, afferma l’art. 81, 1 comma, del Trattato CE che: “Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:…e) subordinare la conclusione di contratti  da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi”.
Nel caso di specie, va ravvisata,quindi, la piena violazione da parte della F.I.G.C. ed Organi correlati, degli artt. 81 e 82 del Trattato CE, e segg., nonché glia rtt. 2 3 3 della legge Antitrast, tanto da impedire e limitare anche ai fruitori (i tifosi, i cittadini, L’Ente Comune,ecc.)della competizione sportiva,  del gioco ludico, sociale e ricreativo derivante dal calcio giocato, ogni  attività ed azione, diretta a tradurre tale competizione calcistica in opportunità di  partecipazione sociale,  di solidarietà, di produzione, di sbocchi , di sviluppo economico- sociale, turistico e finanziario fuori e dentro la città di Taranto( vedi art. 82-lettera B) Trattato CE- , in violazione sempre del  citato principio di specificità dello Sport e in danno dell’immagine e dignità dell’Ente Comune, dei tifosi, del singolo cittadino e della collettiva tutta sportiva.
Va da sé che la violazione degli artt. 81, 82 e segg. del Trattato Ce, nonché degli artt. 2 e 3 della  richiamata Legge Antitrust n. 2871990, si evidenzia  chiaramente anche in rapporto all’arbitrario, ingiusto ed incostituzionale art. 29 dello Statuto della Lega Pro, in tema di clausola compromissoria  e vincolo sportivo, tanto da evidenziare appunto posizioni dominanti e pratiche altamente restrittive, diretta a limitare la libertà  ed i diritti della società sportiva, in quanto impresa economiche, in Uno( e conseguentemente) con le libertà, identità  e  diritti dei tifosi e degli Enti locali in materia di sport. e, in particolare, di calcio vissuto in tutte le sue realtà.
SULLA PROPORZIONE DELLE AZIONI RESTRITTIVE, E, QUINDI, DELLE SANZIONI DI PUNTI DI PENALIZZAZIONE SULLA CLASSIFICA, PORTATE DAGLI ARTT. 10 E 18 DEL C.G.S.
Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee- Sez. II, con sentenza del 4 luglio 2006- Causa T-177/04, ha statuito che “il principio di proporzionalità richiede che gli atti delle istituzioni comunitarie non superino limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi perseguiti, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla misura meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti”(così anche  Corte di Giustizia Europea del 5 maggio 1998- Causa C-157/96, National Farmers’ Union e a. pag. I- 2211, punto 60; Tribunale di primo grado , sentenza del 27 settembre 2002- Causa T- 211/02- pag. II- 3781,punto 39;  Tribunale di primo grado- sentenza del 13 aprile 2005- Causa  T-2/03, pag. II- 1121, punto 99).
Nel caso di specie, si evidenzia in tutta la sua realtà la palese sproporzione  tra le sanzioni applicate di n. 6 punti di penalizzazione sulla classifica dell’As. Taranto calcio srl( tanto da impedire a quest’ultima la vittoria del campionato con ben 4 punti di distacco sulla Ternana)  di fronte ad un semplice ritardo del pagamento degli emolumenti dei lavoratori della società sportiva in questione(ma potrebbe considerarsi anche il mancato pagamento , se è vero come è vero che l’art. 18  del CD.S. statuisce che” Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: a) ammonizione;b) ammenda;c) ammenda con diffida;d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; e) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;g) penalizzazione di uno o più punti in classifica;la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente”, ecc. ecc.
Pertanto, tenendo conto delle sanzioni  di minore gravità che precedono la lettera g) del citato art. 18 (penalizzazione di uno o più punti in classifica), tenendo conto della grave crisi economica che sta colpendo le imprese economiche,e,quindi, le società sportive stesse(come la società del Taranto calcio), e tenendo conto del minor afflusso degli stadi per effetto della tessera del tifoso, tanto da danneggiare per un verso la società sportiva dal punto di vista economico, si comprende come la sanzione applicata di punti di penalizzazione sulla classifica e,quindi, sulla competizione sportiva, sia ALTAMENTE sproporzionata e restrittiva, come nella fattispecie considerata, a fronte della mancanza di un nesso causale tra dette sanzioni e la competizione sportiva ovvero il risultato ottenuto dalla squadra del Taranto calcio sul campo, fermo restando  la illegittima ed ingiusta  valutazione economica(ritardo del pagamento degli emolumenti ) diretta colpire ingiustificatamente il titolo sportivo conseguito per effetto del punteggio raggiunto  in classifica dalla squadra tarantina con le gare, in violazione dell’art. 52 delle Norme Noif FIGC, a fronte della competenza  del giudice ordinario a valutare i rapporti patrimoniali tra la società ed i lavoratori subordinati, quali i calciatori.
Di fronte al semplice ritardo  o mancato pagamento  degli emolumenti( come detto, con le dovute tutele previste dinanzi al Giudice ordinario, giusta legge n. 280/2003), ben potevano essere applicati le sanzioni minori  previste dall’art. 18 CG.S, che riguardano l’ammonizione, l’ammenda,l’ammenda con diffida, l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse, ecc.
Pertanto, sono state applicate illegittimamente ed ingiustamente i punti di penalizzazione di cui agli artt. 10 e 18  lettera G) CDS senza una motivazione  sulla necessità di applicare  le altre sanzioni commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi ovvero le sanzioni che vanno dal punto a) al punto f) dell’art. 18 del CDS ovvero: a) ammonizione;b) ammenda;c) ammenda con diffida;d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; e) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni, ferma restando l’incompetenza assoluta dell’Autorità sportiva a valutare questioni patrimoniali in luogo della Giurisdizione ordinaria, così come previsto dalla citata legge 280/2003.
A tal riguardo, si richiama la sentenza del Tar Lazio- Sezione III ter, n. 4228/2002, nella parte in cui evidenzia il necessario equilibrio da adottare in tema di applicazioni di sanzioni  per il giuoco del calcio. Affermano, infatti, i giudici amministrativi con la citata sentenza che “Si deve in linea di principio rilevare come l’esame dell’intera vicenda, faccia comunque ritenere il Collegio che,nel caso di specie, il giudizio sul rispetto dei parametri di compatibilità finanziaria per l’ammissibilità del Ravenna al Campionato di Calcio di serie B. è comunque stato correttamente informato al principio cardine “della massima salvaguardia possibile del risultato sportivo così come sancito dai campi di gioco. In tale ottica i parametri di compatibilità finanziaria e la relativa applicazione devono infatti essere equilibratamente valutati e devono sanzionare l’esclusione di una squadra dal campionato solo quando ricorrano elementi univocatoriamente rilevatori di un possibile dissesto che portando al venir meno della Società, finirebbero indirettamente per alterare anche la regolarità del relativo Campionato. Anche perché l’esperienza comune dimostra che, talvolta, basta l’esplosione di qualche giocatore diciassettenne proveniente dal vivaio per rimettere in carreggiata squadre in gravissimo dissesto, mentre altre volte anche società blasonate,con i conti originariamente in ordine, ma infarcite di giocatori molto noti con alti ingaggi,possono rapidamente arrivare al fallimento sportivo e societario”.
E’ evidente, quindi, la concreta e reale riflessione che basta un ritardo nel pagamento degli emolumenti, o un atteggiamento doloso di qualche componente della società sportiva, per vanificare  ingiustamente, con l’applicazione degli artt. 10 e 18 del CDS, il valore sociale e sportivo della competizione ovvero il punteggio acquisito sul campo dalla squadra.
Ciò è assolutamente ingiusto ed eccessivo nei confronti dei tifosi e dello SPORT SANO !!
                                                                  ISTANZA DI SOSPENSIONE
Sussiste il danno grave ed irreparabile in capo ai ricorrenti, per effetto delle gravi violazioni che sono state perpetrate in merito, se è vero come è vero che il ritardo del riconoscimento del titolo sportivo, e, quindi,  dell’ammissione della squadra del Taranto Calcio srl al campionato di Serie B 2012-2013 pregiudica senza alcun dubbio l’attività economica e sociale degli stessi ricorrenti , in merito all’organizzazione proprio delle attività di promozione  sociale ed educativa del calcio professionistico nell’ambito della tifoseria locale e degli stessi consumatori, non essendo ammissibile, ai sensi degli artt. 81 e 82 del Trattato CE, nonché degli artt. 2 e 3 della Legge Antitrust n.  287/1990, ogni provvedimento atto a limitare “la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico”, in danno proprio dei consumatori e, quindi, dei tifosi.
                                                                CONTRIBUTO UNIFICATO
                                                La causa è di valore indeterminabile.
                                                                                 P.Q.M.
Si chiede che l’on. Tribunale Amministrativo adito voglia, respinto il contrario:
 1)Annullare previa richiesta pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea sull’interpretazione o sulla validità del diritto europeo richiamato nell’ambito della causa in questione,  il provvedimento di n. 6 punti di penalizzazione sulla classifica del campionato di calcio 2011-2012 della Lega Pro- 1° divisione- Girone A, comminati all’A.S. Taranto Calcio s.r.l. dalla Commissione disciplinare competente, per il ritardo del pagamento di stipendi ed emolumenti in genere ai lavoratori subordinati ovvero ai calciatori dell’A.S. Taranto Calcio srl, nonché ogni altro provvedimento di penalizzazione di punti  in classifica da far valere nel campionato successivo-, oltre ad annullare e/o disapplicare ogni altro atto presupposto e/connesso e consequenziale, anche non conosciuto, ivi comprese le norme N.O.I.F.-, art. 52 in parte qua, oltre gli artt. 10- comma 3-, 18- comma 1- lett. G) del C.G.S., in merito all’applicazione dei punti di penalizzazione in classifica, l’art. 29 ( Clausola compromissoria e Vincolo di Giustizia) dello Statuto della Lega Pro
2) annullare o dichiarare nullo il titolo sportivo, di cui all’art. 52 delle norme NOIF F.I.G.C., riconosciuto illegittimamente  alla Ternana Calcio Spa(Punti finali in classifica n. 65), al fine di accedere al Campionato di calcio di Serie B
                                                                            E, PER L’EFFETTO
3) dichiarare l’AS. Taranto calcio srl  vincitrice dal Campionato di calcio 2011-2012 di 1° Divisione- Girone A- Lega Pro- CON PUNTI 69 , e, conseguentemente, dichiarare l’A.S. Taranto Calcio srl(o altra società sportiva eventualmente subentrata nelle more del giudizio, per acquisizione e trasferimento del titolo sportivo posseduto),  legittima titolare del titolo sportivo per accedere al Campionato di calcio di Serie B, in seguito all’annullamento del provvedimento di n. 6 punti di penalizzazione illegittimamente comminati e applicati alla classifica del Girone A- 1° Divisione- del Campionato di Lega Pro 2011-2012-, oltre, eventualmente, all’annullamento dei successivi punti di penalizzazione da far valere nel Campionato 2012-2013 in danno della società sportiva in questione(o chi per essa subentrante).
4) Riammettere eventualmente nei termini l’A.S. Taranto Calcio srl. o altra società sportiva eventualmente subentrata nelle more del giudizio per acquisizione del titolo sportivo, ai fini dell’espletamento di tutti gli incombenti per la iscrizione al Campionato di calcio di Serie B- 2012-2013.
5) Condannare chi di ragione al pagamento delle spese e competenze di lite, da liquidare al sottoscritto procuratore anticipatario.
In Subordine: nella denegata ipotesi dell’impossibilità materiale dell’A.s. Taranto calcio srl(o eventuale società subentrante) di accedere al Campionato di calcio di serie B, attesa la declaratoria della legittima titolarità della squadra in questione ad ottenere il titolo sportivo per la partecipazione a detto Campionato, a fronte dell’annullamento dell’illegittimo provvedimento di n. 6 punti di penalizzazione sulla classifica dell’As. Taranto Calcio srl nel Campionato 2011-2012- 1° Divisone –Girone A, condannare chi di ragione al risarcimento dei danni tutti( da liquidare in forma equitativa), in favore dei ricorrenti, oltre spese e competenze di giudizio, da liquidare al sottoscritto procuratore anticipatario.
 In via istruttoria: si produce: delibera n. 66//2008;nota della Taranto sport srl del 14.9.2009 e la documentazione sopra richiamata. Si produce, altresì, certificazione d’iscrizione nelle liste elettorali di Russo Nicola, nonché atto costitutivo e statuto dell’Associazione Tarantovola.it.
 Si chiede che l’On. Tar adito voglia ordinare alla F.I.G.C(o chi per essa)  la produzione di tutta la documentazione in merito all’A.S. Taranto Calcio srl,pur essendo questa obbligata .
Taranto- Roma,  1 giugno  2012
                                                                                              Avv. Nicola Russo