Dott. Marco Franchini direttore di AdP |
Il campione di
moralità: tale Nichi Vendola, colui che impartisce lezioni di moralità a
tutti;
Colui che ha preso in giro i tarantini per 10 anni, e pretende di
fare il "padre adottivo". Vendola che spara a destra e a sinistra e
ne ha per tutti: Renzi, Bersani, Emiliano etc.
Ma cosa combina il nostro governatore? tralasciamo i guai
giudiziari dei suoi assessori (soprattutto quelli alla sanità). Focalizziamo la
nostra attenzione sugli aeroporti.
Aeroporti di Puglia S.p.A. partecipata al 99,4% dalla Regione
Puglia, in pratica, è un'azienda pubblica e come tutte le amministrazioni
pubbliche, deve attenersi al DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5-4-2013).
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.
In
pratica, tutte le amministrazioni pubbliche devono rendere pubblici gli
organici e gli stipendi.
Secondo voi:
Aeroporti di Puglia che fa? Ma ovvio, nessuna pubblicazione, è tutto TOP
SECRET.
Questi gli obblighi:
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 2,
3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 6
novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»,
ed in particolare i commi 35 e 36 dell'articolo 1;
Art.
15
Obblighi di
pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di
collaborazione o consulenza.
Art.
16
Obblighi di
pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative
spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi
alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo
costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e
aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici
di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le pubbliche
amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano
separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo
indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico.
3. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza
del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Le disposizioni sono abbastanza chiare: cosa si
aspetta ad applicarle? Cosa aspetta la Corte dei conti a farle rispettare?
Di seguito l’intera Legge:
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 2,
3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 6
novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione», ed in particolare i commi 35 e 36 dell'articolo 1;
Vista la legge 7 agosto
1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 18
giungo 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile»;
Visto il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione
digitale»;
Visto il decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», ed in
particolare il comma 8 dell'articolo 11;
Visto il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Considerato che le
disposizioni gia' contenute nell'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
costituiscono principio fondamentale della normativa in materia di trasparenza
dell'azione amministrativa che appare opportuno estendere, in via generale,
anche agli altri obblighi di pubblicazione previsti nel presente decreto;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22
gennaio 2013;
Sentito il Garante per
la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere in
sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281
del 1997;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;
Sulla proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Emana
il seguente decreto
legislativo:
Capo I
Principi generali
Art. 1
Principio generale di
trasparenza
1. La trasparenza e'
intesa come accessibilita' totale delle informazioni concernenti
l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel
rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto
d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre
ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza,
di imparzialita', buon andamento, responsabilita', efficacia ed efficienza
nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrita' e lealta' nel servizio alla
nazione. Essa e' condizione di garanzia delle liberta' individuali e collettive,
nonche' dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona
amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al
servizio del cittadino.
3. Le disposizioni del
presente decreto, nonche' le norme di attuazione adottate ai sensi
dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle
prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza,
prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a
norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
costituiscono altresi' esercizio della funzione di coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e
locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
Art. 2
Oggetto
1. Le disposizioni del
presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti
l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni e le modalita'
per la sua realizzazione.
2. Ai fini del presente
decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformita' alle
specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali
delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati
concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, cui
corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed
immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
Art. 3
Pubblicita' e diritto
alla conoscibilita'
1. Tutti i documenti,
le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della
normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne
gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.
Art. 4
Limiti alla
trasparenza.
1. Gli obblighi di
pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati
giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilita' di una
diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonche' il loro
trattamento secondo modalita' che ne consentono la indicizzazione e la
rintracciabilita' tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai
sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati
personali.
2. La pubblicazione nei
siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a
titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta
collaborazione, nonche' a dirigenti titolari degli organi amministrativi e'
finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una
finalita' di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in
materia di protezione dei dati personali.
3. Le pubbliche
amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito
istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di
pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione
di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente
previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati
personali eventualmente presenti.
4. Nei casi in cui
norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti,
le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati
personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili
rispetto alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione.
5. Le notizie
concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una
funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili
dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei
casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermita' e
degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro,
nonche' le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di
lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna
delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo n. 196 del 2003.
6. Restano fermi i
limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24,
comma 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di
tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del
segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati
dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonche' quelli
relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale.
7. Al fine di
assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi
di pubblicita' previsti dal presente decreto, la Commissione di cui
all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche
oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a
carico del bilancio dello Stato.
8. Sono esclusi
dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione,
estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese
disponibili sul web.
Art. 5
Accesso civico
1. L'obbligo previsto
dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare
documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i
medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di
accesso civico non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e' gratuita
e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione
obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione,
entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento,
dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al
richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il
collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o
il dato richiesti risultano gia' pubblicati nel rispetto della normativa
vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento
ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo
o mancata risposta il richiedente puo' ricorrere al titolare del potere
sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di
pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo,
provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del
diritto di accesso civico e' disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, cosi' come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di
accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo
di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
Art. 6
Qualita' delle
informazioni
1. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono la qualita' delle informazioni riportate nei siti
istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
legge, assicurandone l'integrita', il costante aggiornamento, la completezza,
la tempestivita', la semplicita' di consultazione, la comprensibilita',
l'omogeneita', la facile accessibilita', nonche' la conformita' ai documenti
originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro
provenienza e la riutilizzabilita' secondo quanto previsto dall'articolo 7.
2. L'esigenza di
assicurare adeguata qualita' delle informazioni diffuse non puo', in ogni caso,
costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle
informazioni e dei documenti.
Art. 7
Dati aperti e
riutilizzo
1. I documenti, le
informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della
normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui
all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi
dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori
restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne
l'integrita'.
Art. 8
Decorrenza e durata
dell'obbligo di pubblicazione
1. I documenti
contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa
vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale
dell'amministrazione.
2. I documenti
contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai
sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi
delle disposizioni del presente decreto.
3. I dati, le
informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della
normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di
pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro
effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di
trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e
15, comma 4.
Art. 9
Accesso alle
informazioni pubblicate nei siti
1. Ai fini della piena
accessibilita' delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti
istituzionali e' collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione
trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i
documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non
possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori
di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione
«Amministrazione trasparente».
2. Alla scadenza del termine
di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, i
documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi
disponibili, con le modalita' di cui all'articolo 6, all'interno di distinte
sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito
della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere
trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del
termine di cui all'articolo 8, comma 3.
Art. 10
Programma triennale per
la trasparenza e l'integrita'
1. Ogni
amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale
dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la
trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente, che indica le iniziative
previste per garantire:
a) un adeguato livello
di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) la legalita' e lo
sviluppo della cultura dell'integrita'.
2. Il Programma
triennale per la trasparenza e l'integrita', di cui al comma 1, definisce le
misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure
organizzative volte ad assicurare la regolarita' e la tempestivita' dei flussi
informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale
sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli
interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il
Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della
corruzione.
3. Gli obiettivi
indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la
programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via
generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di
programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di
trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve
tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.
4. Le amministrazioni
pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di
gestione della performance.
5. Ai fini della
riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul
costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad
individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi
dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le
amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione dei costi e
all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per
ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro andamento nel tempo,
pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.
6. Ogni amministrazione
presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma
1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni
di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore
qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Nell'ambito del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' sono specificate le
modalita', i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di
verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.
8. Ogni amministrazione
ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione:
«Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: a) il Programma triennale
per la trasparenza e l'integrita' ed il relativo stato di attuazione; b) il
Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150; c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n.
150 del 2009; d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15,
comma 1, nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti
in conformita' al vigente modello europeo.
9. La trasparenza
rileva, altresi', come dimensione principale ai fini della determinazione degli
standard di qualita' dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi
ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cosi'
come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150.
Art. 11
Ambito soggettivo di
applicazione
1. Ai fini del presente
decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni.
2. Alle societa'
partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle societa'
da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile si applicano,
limitatamente alla attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a
33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
3. Le autorita'
indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di
quanto previsto della normativa vigente in materia di trasparenza secondo le
disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
Art. 12
Obblighi di
pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo
generale
1. Fermo restando
quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di
attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti
istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge
statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione,
l'organizzazione e l'attivita'. Sono altresi' pubblicati le direttive, le
circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto
che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi,
sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme
giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di
esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli
statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni,
l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' di competenza
dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi
ufficiali aggiornati.
Capo II
Obblighi di
pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche
amministrazioni
Art. 13
Obblighi di
pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la
propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento.
Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di
indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle
rispettive competenze;
b) all'articolazione
degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio,
anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili
dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in
forma semplificata, ai fini della piena accessibilita' e comprensibilita' dei
dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o
analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei
numeri di telefono nonche' delle caselle di posta elettronica istituzionali e
delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa
rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Art. 14
Obblighi di
pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai
titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio
di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le
pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri
componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o
di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato
elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di
qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di
servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi
all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali
incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei
compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di
cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni
e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come
modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non
separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.
Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui
alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di
indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
2. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o
dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o
dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione
patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei
parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione
dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del
presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale
non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
Art. 15
Obblighi di
pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di
collaborazione o consulenza
1. Fermi restando gli
obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15
maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le
seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di
vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di
collaborazione o consulenza:
a) gli estremi
dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo
svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di
attivita' professionali;
d) i compensi, comunque
denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione,
con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato.
2. La pubblicazione
degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti
estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a
soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso,
completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e
dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi
dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione
dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le
amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti
istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata
e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente
la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
3. In caso di omessa
pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo
determina la responsabilita' del dirigente che l'ha disposto, accertata
all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una
sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del
destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal
conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione
dell'incarico.
5. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni
dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone,
anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente
dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di
cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Art. 16
Obblighi di
pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative
spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi
alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo
costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e
aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici
di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le pubbliche
amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano
separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo
indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico.
3. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza
del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Art. 17
Obblighi di
pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto
dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro
non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di
rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e
aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende
l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
2. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo
del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con
particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Art. 18
Obblighi di
pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno
dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante
per ogni incarico.
Art. 19
Bandi di concorso
1. Fermi restando gli
altri obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i
bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso
l'amministrazione.
2. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei
bandi in corso, nonche' quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo
triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei
dipendenti assunti e delle spese effettuate.
Art. 20
Obblighi di pubblicazione
dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei
premi al personale.
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi
collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente
distribuiti.
2. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entita' del premio mediamente
conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi
alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di
dare conto del livello di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei premi
e degli incentivi, nonche' i dati relativi al grado di differenziazione
nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti.
3. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano, altresi', i dati relativi ai livelli di benessere
organizzativo.
Art. 21
Obblighi di
pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei
contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonche' le
eventuali interpretazioni autentiche.
2. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi
stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa
certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' le informazioni trasmesse
annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione
illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla
sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttivita' ed
efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei
cittadini.
Art. 22
Obblighi di
pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di
diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa'
di diritto privato.
1. Ciascuna
amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti
pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla
amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere
di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle
attivita' di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle
societa' di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria
indicandone l'entita', con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle
attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio
pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti
di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore
dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini
delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico
gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni
pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni
nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione
azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu'
rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e
gli enti di cui al precedente comma.
2. Per ciascuno degli
enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi
alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione
dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi
titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei
rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento
economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio
degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi' pubblicati i dati relativi
agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico
complessivo.
3. Nel sito
dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali degli
enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti
degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione
degli articoli 14 e 15.
4. Nel caso di mancata
o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, e'
vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte
dell'amministrazione interessata.
5. Le amministrazioni
titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi
di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa'
direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente
controllate dalle medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di
cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle societa',
partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e
loro controllate.
Art. 23
Obblighi di
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni
della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti
adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare
riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o
concessione;
b) scelta del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con
riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei
contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove
selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui
all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati
dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni
pubbliche.
2. Per ciascuno dei
provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il
contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai
principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La
pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta
automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.
Art. 24
Obblighi di pubblicazione
dei dati aggregati relativi all'attivita' amministrativa
1. Le pubbliche
amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati
relativi alla propria attivita' amministrativa, in forma aggregata, per settori
di attivita', per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di
procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.
2. Le amministrazioni
pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico
concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi
dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Art. 25
Obblighi di
pubblicazione concernenti i controlli
sulle imprese
1. Le pubbliche
amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul
proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:
a) l'elenco delle
tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della
dimensione e del settore di attivita', indicando per ciascuna di esse i criteri
e le relative modalita' di svolgimento;
b) l'elenco degli
obblighi e degli adempimenti oggetto delle attivita' di controllo che le
imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.
Art. 26
Obblighi di
pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e
privati.
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi
dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita'
cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del
citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille
euro.
3. La pubblicazione ai
sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo
superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la
sua eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli organi
dirigenziali, sotto la propria responsabilita' amministrativa, patrimoniale e
contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La
mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi
di controllo e' altresi' rilevabile dal destinatario della prevista concessione
o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del
risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi
dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la
pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti
di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare
informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio
economico-sociale degli interessati.
Art. 27
Obblighi di
pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di
cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3
del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa
o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto
beneficiario;
b) l'importo del
vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo
a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il
funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalita' seguita
per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto
selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di
cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione
trasparente» e secondo modalita' di facile consultazione, in formato tabellare
aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi
dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per
singola amministrazione.
Art. 28
Pubblicita' dei
rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
1. Le regioni, le
province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di
cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi
consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o
assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e
dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi' pubblicati gli atti e le
relazioni degli organi di controllo.
2. La mancata
pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle
risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.
Capo III
Obblighi di pubblicazione
concernenti l'uso delle risorse pubbliche
Art. 29
Obblighi di
pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli
indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche' dei dati concernenti il
monitoraggio degli obiettivi.
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello
consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche
con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena
accessibilita' e comprensibilita'.
2. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di
cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.
Art. 30
Obblighi di
pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili
posseduti, nonche' i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Art. 31
Obblighi di
pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e
sull'attivita' dell'amministrazione.
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi
non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione
amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorche' recepiti della Corte dei
conti, riguardanti l'organizzazione e l'attivita' dell'amministrazione o di
singoli uffici.
Capo IV
Obblighi di
pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati
Art. 32
Obblighi di
pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli
standard di qualita' dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche
amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che
intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi
contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati
al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
b) i tempi medi di
erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.
Art. 33
Obblighi di
pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi
medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture,
denominato: «indicatore di tempestivita' dei pagamenti».
Art. 34
Trasparenza degli oneri
informativi
1. I regolamenti
ministeriali o interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a
carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare
l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche'
l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in
allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle
imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si
intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta,
l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di
informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove
prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1
sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri
e le modalita' definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4,
della legge 11 novembre 2011, n. 180.
Art. 35
Obblighi di
pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di
propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le
seguenti informazioni:
a) una breve
descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi
utili;
b) l'unita' organizzativa
responsabile dell'istruttoria;
c) il nome del
responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella
di posta elettronica istituzionale, nonche', ove diverso, l'ufficio competente
all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del
responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla
casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti
ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica
necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la
produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o
atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali
rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso con
indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalita' con le
quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti
in corso che li riguardino;
f) il termine fissato
in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con
l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale
rilevante;
g) i procedimenti per i
quali il provvedimento dell'amministrazione puo' essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il
silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di
tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore
dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento
finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso
al servizio on line, ove sia gia' disponibile in rete, o i tempi previsti per
la sua attivazione;
l) le modalita' per
l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di
cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto
a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche' le
modalita' per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e
delle caselle di posta elettronica istituzionale;
n) i risultati delle
indagini di customer satisfaction condotte sulla qualita' dei servizi erogati
attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.
2. Le pubbliche
amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non
siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi
procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o
formulari. L'amministrazione non puo' respingere l'istanza adducendo il mancato
utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o
documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un
termine congruo.
3. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti
telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio
responsabile per le attivita' volte a gestire, garantire e verificare la
trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle
amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le
convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalita' di accesso ai dati di cui
all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) le ulteriori
modalita' per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonche' per lo
svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle
amministrazioni procedenti.
Art. 36
Pubblicazione delle
informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e
le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
Capo V
Obblighi di
pubblicazione in settori speciali
Art. 37
Obblighi di pubblicazione
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermi restando gli
altri obblighi di pubblicita' legale e, in particolare, quelli previsti
dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna
amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124,
206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e
l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute altresi' a pubblicare, nell'ipotesi di cui
all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la
delibera a contrarre.
Art. 38
Pubblicita' dei
processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i
documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di
competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli
investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto
nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si
discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex
post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai
Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui
all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i
compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di
individuazione dei componenti e i loro nominativi.
2. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui
all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le
informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di
realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono
pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresi' la
raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di
consentirne una agevole comparazione.
Art. 39
Trasparenza
dell'attivita' di pianificazione e governo del territorio
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo
del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di
coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di
attuazione, nonche' le loro varianti;
b) per ciascuno degli
atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di
provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione
o approvazione; i relativi allegati tecnici.
2. La documentazione relativa
a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di
trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo
strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonche' delle
proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in
attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino
premialita' edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione
di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie
per finalita' di pubblico interesse e' pubblicata in una sezione apposita nel
sito del comune interessato, continuamente aggiornata.
3. La pubblicita' degli
atti di cui al comma 1, lettera a), e' condizione per l'acquisizione
dell'efficacia degli atti stessi.
4. Restano ferme le
discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e
regionale.
Art. 40
Pubblicazione e accesso
alle informazioni ambientali
1. In materia di
informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela gia'
previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152,
dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonche' dal decreto legislativo 19 agosto
2005 n. 195.
2. Le amministrazioni
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del
2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformita' a quanto
previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che
detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le relazioni
di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni
deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta
«Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i
casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli
obblighi di cui al presente articolo non e' in alcun caso subordinata alla
stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente
gia' stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori
a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il
potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel
rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni
del presente decreto.
Art. 41
Trasparenza del
servizio sanitario nazionale
1. Le amministrazioni e
gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi
comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli
altri enti ed organismi pubblici che svolgono attivita' di programmazione e
fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
2 Le aziende sanitarie
ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le
procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore
sanitario e direttore amministrativo, nonche' degli incarichi di responsabile
di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli
avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di
conferimento.
3 Alla dirigenza
sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture
semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15.
Per attivita' professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15,
si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.
4 E' pubblicato e
annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate.
Sono altresi' pubblicati gli accordi con esse intercorsi.
5. Le regioni includono
il rispetto di obblighi di pubblicita' previsti dalla normativa vigente fra i
requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.
6. Gli enti, le aziende
e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del
servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita
sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi
medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
Art. 42
Obblighi di
pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che
comportano deroghe alla legislazione vigente.
1. Le pubbliche
amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale
provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita' naturali o di
altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie
costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti
legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti
adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente
derogate e dei motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali atti
amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali
eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti
straordinari;
c) il costo previsto
degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d) le particolari forme
di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei
provvedimenti straordinari.
Capo VI
Vigilanza
sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni
Art. 43
Responsabile per la
trasparenza
1. All'interno di ogni
amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma,
le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il
suo nominativo e' indicato nel Programma triennale per la trasparenza e
l'integrita'. Il responsabile svolge stabilmente un'attivita' di controllo
sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonche' segnalando all'organo di
indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV),
all'Autorita' nazionale anticorruzione e, nei casi piu' gravi, all'ufficio di
disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di
pubblicazione.
2. Il responsabile
provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e
l'integrita', all'interno del quale sono previste specifiche misure di
monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e
iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano
anticorruzione.
3. I dirigenti
responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e
regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei
termini stabiliti dalla legge.
4. Il responsabile
controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di
quanto stabilito dal presente decreto.
5. In relazione alla
loro gravita', il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento
parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del
procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresi' gli inadempimenti
al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione
delle altre forme di responsabilita'.
Art. 44
Compiti degli organismi
indipendenti di valutazione
1. L'organismo
indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di cui all'articolo 10 e
quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresi' l'adeguatezza
dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione
delle performance, nonche' l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi
all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e
valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del
responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione
dei dati.
Art. 45
Compiti della
Commissione per la valutazione, l'integrita' e la trasparenza delle pubbliche
amministrazioni (CIVIT).
1. La CIVIT, anche in
qualita' di Autorita' nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando
poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti
alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti
richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti
contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.
2. La CIVIT, anche in
qualita' di Autorita' nazionale anticorruzione, controlla l'operato dei
responsabili per la trasparenza a cui puo' chiedere il rendiconto sui risultati
del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. La CIVIT puo' inoltre
chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV)
ulteriori informazioni
sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti
dalla normativa vigente.
3. La CIVIT puo'
inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il
monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente.
4. In relazione alla
loro gravita', la CIVIT segnala i casi di inadempimento o di adempimento
parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini
dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del
responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. La
CIVIT segnala altresi' gli inadempimenti ai vertici politici delle
amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'. La CIVIT rende pubblici
i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla e rende noti i casi di
mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del
presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali
non si e' proceduto alla pubblicazione.
Art. 46
Violazione degli
obblighi di trasparenza - Sanzioni
1. L'inadempimento
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata
predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'
costituiscono elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale,
eventuale causa di responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione
e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di
risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale
dei responsabili.
2. Il responsabile non
risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale
inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile.
Art. 47
Sanzioni per casi
specifici
1. La mancata o
incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14,
concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico
al momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo
grado, nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da'
luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico
del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e'
pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli
obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli
amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio
incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero,
per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui
ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorita' amministrativa competente in base a
quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Capo VII
Disposizioni finali e
transitorie
Art. 48
Norme sull'attuazione
degli obblighi di pubblicita' e trasparenza
1. Il Dipartimento
della funzione pubblica definisce criteri, modelli e schemi standard per
l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle
informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della
normativa vigente, nonche' relativamente all'organizzazione della sezione
«Amministrazione
trasparente».
2. L'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto, individua modelli e schemi
standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei
documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria
ai sensi della normativa vigente. Alla eventuale modifica dell'allegato A si
provvede con i decreti di cui al comma 3.
3. Gli standard, i
modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati con decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la protezione dei dati
personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e
l'ISTAT.
4. I decreti di cui al
comma 3 recano disposizioni finalizzate:
a) ad assicurare il
coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle
esigenze di uniformita' delle modalita' di codifica e di rappresentazione delle
informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilita' e della loro
successiva rielaborazione;
b) a definire, anche
per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualita' delle
informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da
parte di singole amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di
validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali
richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti
istituzionali, nonche' i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su
richiesta di chiunque vi abbia interesse.
5. Le amministrazioni
di cui all'articolo 11, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai
modelli ed agli schemi di cui al comma 1.
Art. 49
Norme transitorie e
finali
1. L'obbligo di
pubblicazione dei dati di cui all'articolo 24 decorre dal termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le modalita'
di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, in considerazione delle peculiarita' del relativo
ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione.
3. Le sanzioni di cui
all'articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla
data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della
trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le regioni a Statuto
speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e
modalita' di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarita'
dei propri ordinamenti.
Art. 50
Tutela giurisdizionale
1. Le controversie
relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono
disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Art. 51
Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 52
Modifiche alla
legislazione vigente
1. Alla legge 5 luglio
1982, n. 441, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1,
primo comma:
1) al numero 2), dopo
le parole: «ai Ministri,» sono inserite le seguenti: «ai Vice Ministri,»;
2) al numero 3), dopo
le parole: «ai consiglieri regionali» sono inserite le seguenti: «e ai
componenti della giunta regionale»;
3) al numero 4), dopo
le parole: «ai consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «e ai
componenti della giunta provinciale»;
4) al numero 5), le
parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione
superiore ai 50.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri
di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000
abitanti;»;
b) all'articolo 2,
secondo comma, le parole: «del coniuge non separato e dei figli conviventi, se
gli stessi vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «del coniuge non
separato, nonche' dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela,
se gli stessi vi consentono».
2. All'articolo 12,
comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «ed alla pubblicazione»
sono soppresse.
3. L'articolo 54 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente: «Art. 54.
(Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). - 1. I siti delle
pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo
recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n.
190».
4. Al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23,
comma 1, dopo la parola: «accesso» sono inserite le seguenti: «e trasparenza
amministrativa»;
b) all'articolo 87,
comma 2, lettera c), dopo la parola:
«amministrativi» sono
inserite le seguenti: «e di violazione degli obblighi di trasparenza
amministrativa»;
c) all'articolo 116,
comma 1, dopo le parole: «documenti amministrativi» sono inserite le seguenti:
«, nonche' per la tutela del diritto di accesso civico connessa
all'inadempimento degli obblighi di trasparenza»;
d) all'articolo 116,
comma 4, dopo le parole: «l'esibizione» sono inserite le seguenti: «e, ove
previsto, la pubblicazione»;
e) all'articolo 133,
comma 1, lettera a), n. 6), dopo la parola:
«amministrativi» sono
inserite le seguenti: «e violazione degli obblighi di trasparenza
amministrativa».
5. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale
per la trasparenza e l'integrita' di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si intende riferito all'articolo 10.
Art. 53
Abrogazione espressa di
norme primarie
1. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 26, comma
1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) articolo 1, comma
127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
c) articolo 41-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) articoli 40-bis,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
e) articolo 19, comma
3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
f) articolo 57 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
g) articolo 3, comma
18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
h) articolo 21, comma
1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
i) articolo 11 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
l) articolo 6, comma 1,
lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
o) articolo 20, comma
1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
p) articolo 8 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 11;
q) articolo 6, comma 6,
della legge 11 novembre 2011, n. 180;
r) articolo 9 del
decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228;
s) articolo 14, comma
2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
t) articolo 18 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134;
u) articolo 5, comma
11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14
marzo 2013.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Patroni Griffi,
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il
Guardasigilli: Severino.
Allegato
1. Struttura delle
informazioni sui siti istituzionali.
La sezione dei siti istituzionali
denominata "Amministrazione
trasparente" deve essere organizzata in
sotto-sezioni all'interno
delle quali devono essere inseriti i
documenti, le informazioni
e i dati previsti dal presente decreto. Le
sotto-sezioni di primo
e secondo livello e i relativi contenuti
sono indicati nella
Tabella 1. Le sotto-sezioni devono
essere denominate
esattamente come indicato in
Tabella 1.
|=======================|============================|==============|
| Denominazione |
Denominazione | Contenuti
|
| sotto-sezione |
sotto-sezione |
(riferimento |
| 1 livello |
2 livello | al decreto) |
|=======================|============================|==============|
| |Programma per la
Trasparenza|Art. 10, c. 8,|
| |e l'Integrita' |lett. a |
| Disposizioni generali
|----------------------------|--------------|
| |Atti generali |Art. 12, |
| | |c. 1,2 |
|
|----------------------------|--------------|
| |Oneri informativi
per |Art. 34, |
| |cittadini e
imprese |c. 1,2 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
| |Organi di
indirizzo |Art. 13, c. 1,|
|
|politico-amministrativo
|lett. a |
| | |--------------|
| | |Art. 14 |
| |----------------------------|--------------|
| |Sanzioni per
mancata |Art. 47 |
| |comunicazione dei
dati | |
| Organizzazione
|----------------------------|--------------|
| |Rendiconti gruppi consiliari|Art. 28, c. 1 |
|
|regionali/provinciali
| |
|
|----------------------------|--------------|
| |Articolazione degli
uffici |Art. 13, c. 1,|
| | |lett. b, c |
|
|----------------------------|--------------|
| |Telefono e posta
elettronica|Art. 13, c. 1,|
| | |lett. d |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
| Consulenti | |Art. 15, |
| e collaboratori | |c. 1,2 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
| |Incarichi
amministrativi |Art. 15, |
| |di vertice |c. 1,2 |
| | |--------------|
| | |Art. 41, |
| | |c. 2, 3 |
|
|----------------------------|--------------|
| |Dirigenti |Art. 10, c. 8,|
| | |lett. d |
| | |--------------|
| | |Art. 15, |
| | |c. 1,2,5 |
| | |--------------|
| | |Art. 41, |
| | |c. 2, 3 |
|
|----------------------------|--------------|
| |Posizioni
organizzative |Art. 10, c. 8,|
| | |lett. d |
| |----------------------------|--------------|
| |Dotazione organica |Art. 16, |
| | |c. 1,2 |
| Personale
|----------------------------|--------------|
| |Personale non a
tempo |Art. 17, |
| |indeterminato |c. 1,2 |
|
|----------------------------|--------------|
| |Tassi di assenza |Art. 16, c. 3 |
|
|----------------------------|--------------|
| |Incarichi conferiti
e |Art. 18, c. 1 |
| |autorizzati ai
dipendenti | |
| |----------------------------|--------------|
| |Contrattazione
collettiva |Art. 21, c. 1 |
|
|----------------------------|--------------|
| |Contrattazione
integrativa |Art. 21, c. 2 |
|
|----------------------------|--------------|
| |OIV |Art. 10, c. 8,|
| | |lett. c |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
| Bandi di concorso | |Art. 19 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
| |Piano della
Performance |Art. 10, c. 8,|
| | |lett. b |
|
|----------------------------|--------------|
| |Relazione sulla
Performance |Art. 10, c. 8,|
| | |lett. b |
| Performance
|----------------------------|--------------|
| |Ammontare
complessivo |Art. 20, c. 1 |
| |dei premi | |
| |----------------------------|--------------|
| |Dati relativi ai
premi |Art. 20, c. 2 |
|
|----------------------------|--------------|
| |Benessere
organizzativo |Art. 20, c. 3 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
| |Enti pubblici
vigilati |Art. 22, c. 1,|
| | |lett. a |
| | |--------------|
| | |Art. 22, |
| | |c. 2, 3 |
|
|----------------------------|--------------|
| |Societa' partecipate |Art. 22, c. 1,|
| | |lett. b |
| | |--------------|
| | |Art. 22, |
| | |c. 2, 3 |
| Enti controllati
|----------------------------|--------------|
| |Enti di diritto
privato |Art. 22, c. 1,|
| |controllati |lett. c |
| | |--------------|
| | |Art. 22, |
| | |c. 2, 3 |
|
|----------------------------|--------------|
| |Rappresentazione
grafica |Art. 22, c. 1,|
| | |lett. d |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
| |Dati aggregati
attivita' |Art. 24, c. 1 |
| |amministrativa | |
|
|----------------------------|--------------|
| |Tipologie di procedimento |Art. 35, |
| Attivita' e | |c. 1,2 |
| procedimenti
|----------------------------|--------------|
| |Monitoraggio tempi |Art. 24, c. 2 |
| |procedimentali | |
|
|----------------------------|--------------|
| |Dichiarazioni
sostitutive |Art. 35, c. 3 |
| |e acquisizione d'ufficio | |
| |dei dati | |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
| |Provvedimenti
organi |Art. 23 |
| |indirizzo-politico | |
| Provvedimenti
|----------------------------|--------------|
| |Provvedimenti
dirigenti |Art. 23 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Controlli sulle
imprese| |Art.
25 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
| Bandi di gara | |Art. 37, |
| e contratti | |c. 1,2 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
| |Criteri e
modalita' |Art. 26, c. 1 |
|Sovvenzioni,contributi,| | |
| sussidi,vantaggi | | |
| economici
|----------------------------|--------------|
| |Atti di
concessione |Art. 26, c. 2 |
| | |--------------|
| | |Art. 27 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
| |Bilancio
preventivo |Art. 29, c. 1 |
| |e consuntivo | |
| Bilanci
|----------------------------|--------------|
| |Piano degli
indicatori |Art. 29, c. 2 |
| |e risultati attesi | |
| |di bilancio | |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
| |Patrimonio
immobiliare |Art. 30 |
| Beni immobili | | |
| e gestione patrimonio
|----------------------------|--------------|
| |Canoni di
locazione |Art. 30 |
| |o affitto | |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
| Controlli e rilievi | |Art. 31, c. 1 |
| sull'amministrazione | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
| |Carta dei servizi |Art. 32, c. 1 |
| |e standard di
qualita' | |
|
|----------------------------|--------------|
| |Costi contabilizzati |Art. 32, c. 2,|
| | |lett. a |
| | |--------------|
| Servizi erogati | |Art. 10, c. 5 |
|
|----------------------------|--------------|
| |Tempi medi di
erogazione |Art. 32, c. 2,|
| |dei servizi |lett. b |
| |----------------------------|--------------|
| |Liste di attesa |Art. 41, c. 6 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
| |Indicatore di
tempestivita' |Art. 33 |
| Pagamenti |dei pagamenti | |
| dell'amministrazione
|----------------------------|--------------|
| |IBAN e pagamenti
informatici|Art. 36 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
| Opere pubbliche | |Art. 38 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
| Pianificazione e | |Art. 39 |
|governo del territorio
| | |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Informazioni
ambientali|
|Art. 40 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
| Strutture sanitarie | |Art. 41, c. 4 |
| private accreditate | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Interventi
straordinari|
|Art. 42 |
| e di emergenza | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
| Altri contenuti | | |
|=======================|============================|==============|
Tabella 1:
Sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente"
e relativi contenuti.
La sezione "Amministrazione
trasparente" deve essere organizzata in
modo che cliccando
sull'identificativo di una
sotto-sezione sia
possibile accedere
ai contenuti della
sotto-sezione stessa, o
all'interno della
stessa pagina "Amministrazione
trasparente" o in
una pagina
specifica relativa alla
sotto-sezione. L'obiettivo di
questa organizzazione
e' l'associazione univoca tra una sotto-sezione
e uno specifico in modo
che sia possibile raggiungere
direttamente
dall'esterno la
sotto-sezione di interesse. A tal fine e'
necessario
che i collegamenti ipertestuali
associati alle singole sotto-sezioni
siano mantenute invariate
nel tempo, per
evitare situazioni di
"collegamento non
raggiungibile" da parte di accessi esterni.
L'elenco dei contenuti indicati per
ogni sotto-sezione sono
da
considerarsi i
contenuti minimi che devono
essere presenti nella
sotto-sezione stessa,
ai sensi del
presente decreto. In
ogni
sotto-sezione possono
essere comunque inseriti
altri contenuti,
riconducibili
all'argomento a cui
si riferisce la
sotto-sezione
stessa, ritenuti
utili per garantire
un maggior livello
di
trasparenza. Eventuali
ulteriori contenuti da pubblicare ai
fini di
trasparenza e
non riconducibili a
nessuna delle sotto-sezioni
indicate devono
essere pubblicati nella
sotto-sezione "Altri
contenuti".
Nel
caso in cui
sia necessario pubblicare
nella sezione
"Amministrazione
trasparente" informazioni, documenti o dati che sono
gia' pubblicati in
altre parti del
sito, e' possibile
inserire,
all'interno della
sezione
"Amministrazione
trasparente", un
collegamento
ipertestuale ai contenuti stessi,
in modo da
evitare
duplicazione di
informazioni all'interno del
sito
dell'amministrazione. L'utente
deve comunque poter
accedere ai
contenuti di interesse
dalla sezione "Amministrazione trasparente"
senza dover effettuare
operazioni aggiuntive.
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