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Taranto calcio 1974 |
Ecco il ricorso dell'avv. Nicola RUSSO, vi pregherei di leggerlo e dopo commentare, grazie. Ma soprattutto grazie a Nicola così profondamente innammorato di Taranto.
Il sig. Valentino Gennarini- C.F.
GNNVNT28D14L049T, Il Comitato cittadino per la promozione sociale, educativa, culturale, ludica e
turistica del calcio professionistico locale e, per la tutela dei diritti dei consumatori ed utenti in merito
“TARANTO FUTURA”, in persona del coordinatore Avv. Nicola Russo-
RSSNCL54P05L049H-, l’Associazione Tarantovola.it, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dallo stesso
Avv. Nicola Russo C.F: RSSNCL54P05L049H- posta certificata PEC: russo.nicola@ordavvle.legalmail.it
- Fax 099/7354634, giusto mandato a piè
del presente atto, che agisce anche in proprio e quale elettore del Comune e
della Provincia di Taranto, per azione
popolare ex art. 9 del Decreto legislativo n. 267/2000, in sostituzione del
Comune e della Provincia di Taranto( si chiede che le comunicazioni vengano
inviate tramite FAX al n. 099/7354634
CONTRO
1) Federazione Italiana Giuoco
Calcio- F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore- , Con sede
in Roma 00198- Via Gregorio Allegri nr.
14
2) Comitato Olimpico Nazionale
Italiano- C.O.N.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore- , con
sede in Roma 00135- Largo De Bosis 15
3) Lega Italiana calcio
Professionistico – LEGA PRO-, in persona del legale rappresentante pro tempore-
, con sede In Firenze 50123- Via Jacopo da Diacceto 19
E NEI CONFRONTI DI
4) Ternana Calcio S.P.A. , in persona del legale
rappresentante pro tempore- , con sede in Terni 005100- Via Aleardi nr. 10
5) A.S. Taranto Calcio s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, con sede in Taranto 74122- Via Martellotta-Talsano 3
6) Comune di Taranto, in persona
dee Sindaco in carica- , con sede in Piazza Castello—Palazzo Municipio- Taranto
74123
7) Provincia di Taranto, in
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede alla via Anfiteatro n.
4- Taranto 74123
PER L’ANNULLAMENTO
Previa richiesta pregiudiziale alla Corte di
Giustizia europea sull’interpretazione o sulla validità del diritto europeo
richiamato nell’ambito della causa in questione, e previa sospensione dei
provvedimenti impugnati:
1) del provvedimento di n. 6
punti di penalizzazione sulla classifica del campionato di calcio 2011-2012
della Lega Pro- 1° divisione- Girone A, comminati dalla F.I.G.C.(o chi per
essa) all’A.S. Taranto Calcio s.r.l.( Punti finali in classifica n. 63) , per
il ritardo del pagamento di stipendi ed emolumenti in genere ai lavoratori
subordinati ovvero ai calciatori dell’A.S. Taranto Calcio srl, e di ogni altro
provvedimento di penalizzazione di punti
in classifica da far valere nel campionato successivo 2012-2013
2) del riconoscimento del titolo
sportivo, di cui all’art. 52 delle norme NOIF F.I.G.C., in favore della Ternana
Calcio Spa(Punti finali in classifica n. 65), al fine di accedere al Campionato
di calcio di Serie B, e , per
l’annullamento e/o disapplicazione di ogni altro atto presupposto e/connesso e
consequenziale, anche non conosciuto, ivi comprese le norme N.O.I.F.-, art. 52
in parte qua, oltre gli artt. 10- comma 3-, 18- comma 1- lett. G) del C.G.S.,
in merito all’applicazione dei punti di penalizzazione in classifica, l’art. 29
( Clausola compromissoria e Vincolo di Giustizia) dello Statuto della Lega Pro
e , conseguentemente,
PER LA DECLARATORIA
del riconoscimento, in favore dell’A.S.
Taranto Calcio s.r.l., del titolo sportivo utile per accedere al Campionato di
Serie B , in seguito all’annullamento dei citati n. 6 punti di penalizzazione nella classifica
del Girone A – 1° Divisione- Lega Pro- CAMPIONATO DI CALCIO 2011-2012.
Premesso
SULLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE
1-Il Comitato ricorrente “Taranto
Futura”, attivo sul mercato civile, economico e sociale, composto dai tifosi, utenti e consumatori della
squadra locale dell’A.S. Taranto Calcio s.r.l.,
già militante nel girone A – 1° Divisione- della Lega Italiana calcio Professionistico-
Campionato 2011-2012, ha LO SCOPO di
promuovere e beneficiare, dal punto di vista sociale, educativo, culturale,
ludico , turistico, economico e finanziario, e di tutela dei diritti
ED INTERESSI PUBBLICI E DI FATTO dei tifosi ed abbonati del calcio locale , nonché nel rispetto della tutela dei diritti del consumatore locale in tema di
calcio vissuto e partecipato a livello
emotivo-sportivo, culturale, economico, ludico e sociale, e NELL’ESTREMO
RISPETTO DELLA REGOLARITA’ DEI CAMPIONATI E DELLA SACRALITA’ DEL RISULTATO
ESPRESSO DAL CAMPO DI GIOCO(SACRALITA’ CHE E’ LA PRIMA ESPRESSIONE DELLA
“CREDIBILITA’ DEL SISTEMA CALCIO)( il Tar LAZIO. Sez. III ter, con sentenza n. 4228/2002 fa riferimento
alla tutela della “massima conservazione del risultato sportivo espresso dal
campo” ) e, quindi, di tutela all’immagine, onore e decoro della città, il
calcio professionistico locale, in un rapporto di stretta identità tra la
stessa squadra di calcio, i tifosi e il territorio cittadino e provinciale(vedi
anche Nota della società Taranto Calcio
srl, Delibera del Consiglio comunale di
Taranto del 27 maggio 2008, n. 66, Regolamento per la gestione degli impianti
sportivi del Comune di Taranto), in ossequio anche alle norme , principi e Trattati
della Unione europea, come il Trattato di Lisbona(che ha inserito nel Trattato
U.E. e C.E. l’art. 165, in ordine alla specificità dello sport e alla
sua funzione sociale ed educativa ), la Relazione di Helsinki sullo sport (in cui al punto C si afferma che “è dovere degli Stati membri e degli
organismi sportivi garantire una protezione ai propri cittadini in uno spazio
di libertà e di giustizia; mentre al
punto F) si afferma che “lo sport professionistico e la sua commercializzazione
sono divenuti un’attività commerciale e che e pertanto il diritto di
concorrenza e le quattro libertà si debbono applicare agli aspetti commerciali
dello sport; al punto I) si afferma che “l’esercizio delle attività economiche,
posto in essere da enti collettivi e
persone fisiche, è sottoposto alle regole del trattato e del diritto
comunitario”; al punto 1) si afferma
“l’importanza delle funzioni educative e sociali dello sport, nonché il
carattere socializzante dell’attività sportiva e l’importanza che essa riveste
non solo per quanto riguarda lo sviluppo fisico, ma anche sul piano spirituale,
in quanto fattore di apprendimento di importanti valori sociali, quali lo
spirito di squadra, la competizione leale, la cooperazione, la tolleranza e la
solidarietà”; al PUNTO 22 si afferma
che“ricorda agli enti sportivi e agli Stati membri l’obiettivo dell’Unione
europea di TUTELARE I SUOI CITTADINI NEI SETTORI DELLA LIBERTA’ E DELLA
SICUREZZA”), la Dichiarazione del
Consiglio europeo di Nizza del 7-10 dicembre 2000( in cui, all’Allegato IV, si afferma per la Comunità la necessità
di tutelare le funzioni sociali, educative, culturali dello sport, “che ne
costituiscono la specificità”(vedi per
tali finalità anche “IL LIBRO BIANCO
SULLO SPORT DELL’UNIONE EUROPEA- ALLEGATO)”…al fine di rispettare e di
promuovere l’etica e la solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale”,
a cui devono ispirarsi le Federazioni sportive, fermo restando il diritto delle
associazioni sportive ad organizzarsi autonomamente), la Risoluzione del
Parlamento europeo del 29 marzo 2007 sul futuro del calcio professionistico in
Europa(in cui al punto D) si evidenzia che:” il calcio professionistico ha una
duplice dimensione economica e non economica”,;al punto E) :che “gli aspetti
del calcio professionistico sono assoggettati al diritto comunitario e che la
giurisprudenza riconosce la specificità dello sport e la funzione sociale ed
educativa che il calcio svolge in Europa”, incombendo(Punto F) alle autorità
politiche e sportive nazionali ed europee
di garantire “che l’applicazione del diritto comunitario al calcio
professionistico non comprometta le sue funzioni sociali e culturali,
sviluppando a tal fine un quadro giuridico adeguato che rispetti appieno i
principi fondamentali della specificità del calcio professionistico,
dell’autonomia dei suoi organi e della sussidiarietà”; al Punto M):”che il
futuro del calcio professionistico in Europa è minacciato dalla crescente
concentrazione della ricchezza economica e del potere sportivo”; al Punto
P):”che le divergenti normative nazionali e i divergenti criteri vigenti in
Europa in materia di concessione delle licenze provocano condizioni disomogenee
sotto il profilo economico e giuridico e che tale situazione ostacola
seriamente la corretta competizione sportiva tra squadre nei tornei europei, e
di conseguenza anche tra le squadre nazionali”; al Punto 6): “gli aspetti
economici dello sport professionistico ricadono nel campo di applicazione del
Trattato CE, tenuto conto della
specificità dello sport quale sancita nella Dichiarazione di Nizza; e ritiene,
a tale proposito, che gli effetti restrittivi di una norma sportiva siano
conformi al diritto dell’U.E. a condizione che la norma persegua un obiettivo
legittimo connesso alla natura e allo scopo dello sport e che i suoi effetti
limitativi siano intimamente legati al raggiungimento di tale obbiettivo e
proporzionati ad esso”(vedi Corte di Giustizia Europa sentenza Meca Medina del
18 luglio 2006- Causa C-519/04.;sentenza Bosman del 15 dicembre 1995- C-415/93-
allegate- ecc.).
3) Gli odierni ricorrenti sono
legittimati ad agire nella fattispecie considerata in qualità di utenti e
consumatori, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 81( sul divieto delle pratiche
concordate nulle, dirette a: b) limitare o controllare la produzione di
sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti), ecc. e 82-Lett. B(che così recita: “E’
incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere
pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte
di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o sua una
parte sostanziale di questo. Tali
pratiche abusive possono consistere in particolare: b) nel limitare la
produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori “) e succ.del Trattato CE, nonché nel rispetto
di quanto statuito dall’art. 230, quarto comma del Trattato CE, in cui si
afferma che:” Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse
condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le
decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei
confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente”(In
tal senso: Corte di Giustizia europea. VI Sez. sentenza del 12 luglio 1990-
Causa C-169/84; Corte di Giustizia
europea-.IV Sez- sentenza del 22 ottobre 1986- Causa 75/84; Corte di Giustizia-
sentenza del 15 luglio 1963- causa 25/62 pag. 220; Corte di Giustizia, sentenza
del 23 maggio 2000- causa C- 106/98 pag. 1-3659,punto 39; Tribunale di primo
grado- sentenza del 27 aprile 1995- causa T- 435/93 pag. II- 1281, punto 62,
ecc.). Sull’interesse di fatto, vedi positivamente : Corte di Giustizia
europea- sentenza del 15 luglio 1963-
Causa 25/62; sentenza del 19 maggio
1993- causa C- 198/91;sentenza del 23 maggio 2000- Causa C- 106/98 P.).
In particolare, in merito, la
Corte di Giustizia europea, facendo riferimento all’INTERESSE SOCIALE DEL TERZO
, TALE DA GIUSTIFICARE LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE, con sentenza del 23 maggio
2000- Causa- C-106/98 P, ha statuito (punto 52) CHE:”…siffatti aspetti sociali
possono essere presi in considerazione..solo nell’ambito di una valutazione
complessiva che comprende un gran numero di considerazioni di diversa natura,
collegate in particolare alla tutela della concorrenza, allo sviluppo
regionale(ns. rif.: e,quindi, del territorio), alla promozione della cultura o
anche alla tutela dell’ambiente”
E’ fuor di dubbio che il calcio
assume nell’ordinamento nazionale e comunitario un valore sociale ed educativo in RE IPSA,
come sancito dal richiamato Trattato di Lisbona, dal Libro bianco dello sport,
dalla Relazione di Helsinki, dalla Risoluzione
del Parlamento europeo del 2007, dalla Dichiarazione di Nizza, ecc.
Va, inoltre, evidenziato che ,
con sentenza della Corte di Giustizia europea, Sez. VI, 1 aprile 2004- Causa C-
263/02P, si è statuito che “i singoli devono poter beneficiare di una tutela
giurisdizionale effettiva dei diritti riconosciuti loro dall’Ordinamento
giuridico comunitario, poiché il diritto a detta tutela fa parte dei principi
giuridici generali che derivano dalle tradizioni costituzionali comuni agli
Stati membri- Tale diritto è stato anche sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU…
30.Orbene, mediante gli artt. 230 CE e 241 CE, da un lato, e l’art. 234 CE,
dall’altro, il Trattato ha istituito un sistema completo di rimedi
giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della
legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario.
Nell’ambito di tale sistema, non potendo impugnare direttamente, a causa dei
requisiti di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, gli atti
comunitari di portata generale, le persone fisiche o giuridiche hanno la
possibilità, a seconda dei casi, di far valere l’invalidità di tali atti, vuoi,
in via incidentale in forza dell’art. 241 CE, dinanzi al Giudice comunitario,
vuoi dinanzi ai giudici nazionali e di indurre questi ultimo, non competenti ad
accertare direttamente l’invalidità di tali atti, a rivolgersi al riguardo alla
Corte in via pregiudiziale…32. In tale contesto, in conformità del principio di
leale collaborazione sancito dall’art. 10 CE, i giudici nazionali sono tenuti,
per quanto possibile, ad interpretare e applicare le norme procedurali
nazionali che disciplinano l’esercizio delle azioni in maniera da consentire
alle persone fisiche e giuridiche di contestare in sede giudiziale la
legittimità di ogni decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale
relativo all’applicazione nei loro confronti di un atto comunitario di portata
generale, eccependo l’invalidità di quest’ultimo”.
Va detto, in ultima analisi, che,
nel caso di specie, il provvedimento della FIGC in materia di penalizzazioni di
n. 6 punti sulla classifica del Girone A- 1° Divisione della Lega Pro di calcio è anche di natura amministrativa, tanto da
affidare alla stessa FIGC poteri di carattere pubblicistico in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del
C.O.N.I(vedi Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 9 luglio 2005, n. 5025)., e
tanto, quindi, da legittimare l’interesse ad agire degli odierni ricorrenti.
4)- L’avv. Nicola Russo, in
proprio e, quale elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di
Taranto, in sostituzione dell’Ente Provincia di Taranto, nonché del Comune di Taranto, in persona del
Sindaco in carica, agisce ex art. 9 del
decreto legislativo n. 267/2000(azione popolare), atteso che “l’interesse a
ricorrere dell’Ente comunale, cui competete la cura e la tutela degli interessi
della collettività locale, trova la sua fonte nell’art. 13 del T.U. delle
Autonomie locali, il quale stabilisce che spettano al Comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale,
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità(
come la promozione dello Sport), dell’assetto e dell’utilizzazione del
territorio e dello sviluppo economico .
Afferma, a tal proposito, la sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia- Sezione staccata di Catania- Sez. IV- n. 679/2007(Caso
squadra di calcio del Catania):”Dunque è evidente che il Comune di Catania
abbia un sostanziale interesse ad intervenire, proprio perché il provvedimento
del Giudice sportivo, fortemente lesivo della dignità e del decoro dell’intera
popolazione catanese, ha causato un gravissimo
danno all’immagine della città, dal momento che accomunato persone
perbene a delinquenti, ed ha causato un grave danno all’economia della città”.
Va da sé che la ingiusta penalizzazione di n.
6 punti in classifica(per i semplice ritardo del pagamento degli emolumenti ai
giocatori e lavoratori) in danno
dell’A.S. Taranto Calcio srl da parte della FIGC danneggia e mortifica non solo gli sportivi e
tifosi tarantini, ma tutta la collettività tarantina (vedi sentenza citata del
Tar Catania pagg. 40 e 41), fermo restando la legittimazione ad agire dei
tifosi(vedi, a tal proposito, ORDINANZA TAR LAZIO – SEZIONE TERZA TER- N. 3021
DEL 12 APRILE 2007)
5)- Il Comitato ricorrente, il sig. Gennarini Valentino ,
l’avv. Nicola Russo, l’Associazione Tarantovola.it agiscono anche in virtù del
principio di sussidiarietà(immediatamente attuabile per effetto del principio
della drittwirkung), riconosciuto
dall’art. 118 della Costituzione( che così recita: “Stato, Regioni, Città metropolitana,
Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati,, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base
del principio di sussidiarietà”).
6)- Il Comitato ricorrente “Taranto Futura” è
privo di personalità giuridica e, pertanto, non è tenuto ad ottemperare agli
incombenti richiesti per i comitati ed enti aventi personalità giuridica(vedi
Consiglio di Stato - sentenza n. 410 del 15 gennaio 2000; Tar Liguria, sentenza
267 del 18 marzo 2004; Corte di Cassazione, Sez, 2°, sent. N. 601 del 12.3.1951
, che, peraltro, hanno statuito che, addirittura, il Comitato di cittadini
privo di personalità non è tenuto a produrre in giudizio l’atto costitutivo e
lo statuto).
FATTO
Fermo restando le premesse di cui
sopra, i ricorrenti fanno rilevare che
nel Campionato di calcio 2011-2012 di 1°
Divisione- Girone A –Laga Pro-, conclusosi con l’ultima giornata del 6 maggio
2012, è risultata al primo posto della relativa classifica la Ternana calcio
spa con punti 65, con conseguente conseguimento del titolo sportivo per
accedere al campionato prossimo di Serie
B; mentre al secondo posto è arrivata
l’A.s. Taranto calcio con punti 63, a cui sono stati detratti n. 6 punti
di penalizzazioni (quindi,punti effettivi ottenuti sul campo 69) per violazione
degli artt. 10 e 18 del Codice disciplinare della FIGC , per il ritardo, da
parte della società sportiva in questione, dei pagamenti degli emolumenti ai
calciatori e lavoratori della società stessa.
I provvedimenti impugnati sono
altamente ingiusti , sproporzionati ed
illegittimi, per i seguenti
MOTIVI
-Violazione e falsa applicazione
degli artt. 81,82,83,84,85 e 86 del Trattato Ce-Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della
legge Antitrust n. 287/1990. Violazione
e falsa applicazione del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione,
nonché dell’art. 24 e 41. Violazione e falsa applicazione della legge 23 marzo
1981, n. 91(in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti). Nullità delle sanzioni di cui all’art. 10 del
regolamento FIGC, nonchè degli artt. 8 e 10 del Codice disciplinare
sportivo. Violazione e falsa
applicazione degli artt. 1 e segg. della
Legge 17 ottobre 2003, n. 280(disposizioni in materia di giustizia sportiva).
Violazione del Libro Bianco sullo Sport,
della Dichiarazione di Nizza- Allegato IV e della Risoluzione del Parlamento
europeo del 29 marzo 2007, nonché della Relazione di Helsinki sullo Sport-
Violazione e falsa applicazione
dell’art. 52- 2° comma-in parte qua delle NOIF FIGC- Nullità delle disposizioni di cui agli artt. 10- comma 3-, 18- comma 1- lett. G) del
Codice di Giustizia sportiva, in merito all’applicazione dei punti di
penalizzazione in classifica-Nullità delle disposizioni di cui all’art. 29 (
Clausola compromissoria e Vincolo di Giustizia) dello Statuto della Lega Pro-
Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 septies ed ostie- Nullità
assoluta.
Violazione del buon andamento
amministrativo(art. 97 Cost.)
-Eccesso di potere, sviamento di
potere, ingiustizia manifesta, falsità del presupposto, illogicità manifesta-
Irrazionalità- Illegittimità diretta e derivata delle norme e provvedimenti
richiamati.
Mancanza o insufficiente
motivazione
La penalizzazione di n. 6 punti
alla classifica del Taranto Calcio srl
da parte della FIGC(o chi per essa) deve considerarsi altamente sproporzionata
ed ingiusta, attesa la POSIZIONE DOMINANTE ABUSIVA assunta dalla FIGC nel caso
di specie,in violazione ,quindi, degli artt. 81,82 e segg. del Trattato CE in
materia di concorrenza,nonché degli artt. 2 e 3 della legge n. 287/1990, in
quanto applicabile, tenendo presente che, per la Unione europea, le società
sportive vengono considerate IMPRESE ECONOMICHE A TUTTI GLI EFFETTI, con tutte
le regolamentazioni,conseguenze e
benefici del caso, di cui all’Ordinamento Italiano, a fronte, peraltro, nel
caso di specie, delle consequenziali
azioni e pratiche concordate abusive, illegittime e nulle, così come applicate
nei confronti degli sportivi- tifosi e consumatori del territorio ionico in questione di cui all’art. 82- lettera b), in cui si
afferma che : “Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: …b)nel
limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei
consumatori”, e ciò nell’ambito sportivo,economico, sociale, culturale, ludico,
ecc.,così come perseguito e promosso dagli odierni ricorrenti.
In particolare, la richiamata(in
epigrafe) sentenza della Corte di
Giustizia europea Meca- Medina statuisce che, fermo restando il rispetto della
normativa europea sulla concorrenza in materia sportiva, a fronte della natura
economica ed imprenditoriale della società sportiva(come, nel caso di specie,
per il Taranto calcio srl), bisogna necessariamente stabilire se le eventuali
restrizioni(N. Rif.: quelle adottate dalla F.I.G.C. nelle pratiche abusive
concordatarie con le società sportive,
in danno dei tifosi e,quindi, degli
utenti e consumatori, così come previste dallo Statuto della FIGC stessa,
nonché dallo Statuto-art. 1 e segg.-
della Lega Italiana Calcio Professionistico- che si allega) siano inerenti agli
obiettivi perseguiti della norma contestata e se queste restrizioni siano
proporzionate e limitate a ciò che è necessario per garantire che le
competizioni sportive, e siano condotte in maniera adeguata. Ergo: la
possibilità di esperire ricorso sia all’autorità nazionali che comunitarie per
le sanzioni disciplinari ed amministrative adottate dalla F.I.G.C., in quanto
“misure e condizioni per l’esercizio di un’attività sportiva”.
Gli artt. 81-86 del Trattato ,che istituisce la
Comunità europea , disciplinano queste restrizioni e
pratiche abusive,quindi, gli
illegittimi accordi e pratiche concordate , così come avvenute tra la F.I.G.C e la società Taranto Calcio
s.r.l., a fronte di una evidente violazione(in piena posizione DOMINANTE da
parte della F.I.G.C.) delle stesse disposizioni(in particolare il punto E]
dell’art. 81 e il punto B] e D] dell’art. 82), nella parte in cui proprio la
F.I.G.C. ha applicato addirittura 6
(SEI) punti di penalizzazione(detraendoli dalla classifica finale
del girone A della 1° Divisione)alla squadra dell’A.S: Taranto Calcio
s.rl. ,falsando compiutamente lo spirito sportivo, sociale, educativo, ludico e
culturale del giuoco del calcio, e quindi, la competizione TIPICAMENTE sportiva, sociale ed agonistica tra le squadre partecipanti, con
conseguente illegittimo riconoscimento del TITOLO SPORTIVO alla TERNANA CALCIO
S.p.a.(che le permetterà di accedere
illegittimamente ed ingiustamente al Torneo di Seri B nel prossimo
campionato calcistico); TITOLO SPORTIVO
CHE, si badi bene,, così come previsto dall’art. 52 delle norme NOIF della
FIGC, NON PUO’ ESSERE OGGETTO DI VALUZIONE ECONOMICA, e, quindi, non può essere
subordinato (o condizionato) alla arbitraria valutazione del rapporto patrimoniale riguardante l’A.S.
Taranto Calcio SRL ed i suoi atleti o lavoratori. E tutto ciò, per aver l’A.S.
Taranto Calcio s.rl. pagato in ritardo gli emolumenti ai calciatori e
lavoratori in genere(che, ai sensi
dell’art. 1 e segg. della Legge 23 marzo 1981, n. 91 sono considerati
LAVORATORI SUBORDINATI), in violazione dell’art. 10 del Regolamento e 10 e 18 del Codice disciplinare e di ogni
altra norma sportiva correlata.
4- I citati provvedimenti
sanzionatori di penalizzazione di n. 6 punti alla classifica della squadra
dell’A.S. Taranto Calcio srl sono ingiusti, illegittimi, e,quindi, NULLI, in
quanto altamente sproporzionati, atteso che il ritardo degli emolumenti ai calciatori e lavoratori della squadra de qua non ha
minimamente scalfito il regolare
andamento sportivo e né la competizione del girone A di 1° Divisione, a fronte
del fatto che la F.I.G.C. non è
assolutamente competente a valutare e trattare le situazioni patrimoniali tra
la società sportiva in questione(come detto, considerata anche Impresa
economica per la Comunità europea) ed i giocatori e lavoratori in genere,
giusto quanto previsto dall’art. 3 della Legge
17 ottobre 2003, n. 280, in cui si afferma che:”Esauriti i gradi della
giustizia sportiva e FERMA RESTANDO LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO SUI
RAPPORTI PATRIMONIALI TRA SOCIETA’, ASSOCIAZIONI E ATLETI, OGNI ALTRA
CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO ATTI DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO o delle
Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento
sportivo ai sensi dell’art. 2 è devoluta
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.
Nel caso in questione, quindi, la
FGIC ha invaso(violando e falsamente applicando la legge n. 280/2003) la
competenza del giudice ordinario, sanzionando ingiustamente e
sproporzionalmente l’As. Taranto calcio (n. 6 punti di penalizzazioni sulla
classifica) per motivi patrimoniali, di cui è competente il giudice ordinario,
privando ,quindi, gli odierni ricorrenti, e,quindi, tutta la città di Taranto tifosa del titolo
sportivo necessario per accedere alla Serie B di calcio, con la privazione consequenziale
di tutti i benefici sociali,
culturali,turistici ed economici, oltre a ledere ed “uccidere” l’interesse
pubblico dei ricorrenti alla regolarità del campionato e l’interesse della
stessa utenza sportiva al mantenimento di quel risultato sportivo faticosamente
conquistato( nel rispetto del principio di concorrenza sportiva) anche con il proprio
impercettibile, ma sostanziale, contributo emotivo, passionale e di onore dato
sugli spalti, che racchiude in sé la “magia” ed il senso stesso di tutto il
sistema sportivo e calcistico, tanto da essere vanificato oggi per ragioni
arbitrariamente extrasportive ( Si tenga presente che il “Lodo Petrucci” ha
introdotto senza alcun dubbio un principio di garanzia giuridica dei c.d.
“interessi del territorio”, inquadrabili nei giusti interessi sociali-emotivi e
sportivi delle tifoserie(vedi: Enrico Lubrano e Lina Musumarra- Cattedra di
Diritto dello Sport-Università Luiss Guido Carli- Dispensa di Diritto dello Sport-Anno
Accademico 2011-2012-)
Per questi motivi, la sanzione di
n. 6 punti di penalizzazione alla classifica
utile dell’A.S. Taranto Calcio srl comporta senza alcun dubbio una POSIZIONE DOMINANTE
della F.I.G..C. (e degli organi sottoposti)
nei confronti della squadra di calcio tarantina, consistente nell’aver
imposto negli accordi o pratiche concordate, di cui al Regolamento e al codice
disciplinare, provvedimenti arbitrari e sproporzionati, altamente ingiusti,
falsando il campionato di calcio ultimo del Girone A- 1° Divisione della Lega
Nazionale Professionisti , in cui milita la citata squadra dell’A.S. Taranto
Calcio srl, in piena violazione del
Trattato Ce sulla concorrenza(art. 81
-86), nonchè in violazione degli artt. 2 e 3 della legge Antitrust n.
287/1990, e in violazione della libertà
di prestazioni di servizi sancita sempre dal Trattato Ce e dell’art. 41 della
Costituzione, che vieta la privazione della libertà di iniziativa economica dei privati, a fronte anche della violazione del principio di uguaglianza sancito dalla
ns. Costituzione, se è vero come è vero
che, in materia tributaria, se l’Impresa economica non è in grado di
pagare le tasse per la crisi finanziaria(che
tutt’ora ha colpito anche il settore del calcio), non è dovuto il
pagamento delle sanzioni tributarie ed amministrative(vedi l’art. 6, co. 5,
D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, secondo cui “non è punibile chi ha commesso
il fatto per forza maggiore”).
La penalizzazione dei citati sei
punti nei confronti della squadra di calcio tarantina, ha certamente falsato il
campionato in questione, con conseguente
lesione dell’immagine dello sport e del calcio, nell’ambito delle loro
peculiari funzioni sociali, ludiche, culturali,
competitive, emotive ed economiche, in danno non solo della società
sportiva dell’A.S. Taranto Calcio srl, ma anche dei tifosi e dei comitati cittadini(come
quello dell’odierno comitato istante), le cui finalità sono proprie quelle
citate in epigrafe, in violazione del
citato principio comunitario di specificità dello Sport e del principio
d’identità tra la squadra locale, i tifosi ed il territori.
Va da sé che la Corte
Costituzionale, con la famosa sentenza
n. 49/2011( che va superata sotto vari
ed i citati aspetti evidenziati dalle
richiamate norme comunitarie e, in particolare, dal Trattato CE sulle norme
della concorrenza e, quindi, sul divieto di posizione dominante e di pratiche
concordate scorrette anche nel campo sportivo, nonché dalle citate sentenze
della Corte di Giustizia Europea,nell’esaminare proprio l’art. 2 della legge 17
ottobre 2003, n. 280), nell’evidenziare
la competenza dell’Ordinamento statale per questioni di rilevanza di situazioni
giuridiche soggettive-come la lesioni di diritti soggettivi ed interessi
legittimi (vedi anche Consiglio di Stato, VI Sez., 9 luglio 2004, n. 5025),
connessi con l’ordinamento sportivo, e nel confermare, quindi, la competenza dell’Autorità giudiziaria
ordinaria nei rapporti patrimoniali tra Società, Associazioni ed atleti(come
nel caso di specie), ha posto l’accento sul concetto di atti a contenuto
tecnico sportivo o attinenti alle regole sportive, considerando tali le “norme meramente tecniche ovvero quelle
attinenti all’acquisizione dei risultati delle competizioni agonistiche”(punto
4.2.1. della sentenza della Corte Costituzionale).
Va, però, sottolineato, la
sentenza del Tar Lazio, Sez. III Ter del 19 marzo 2008, n. 2472(sentenza
Moggi), che individua il concetto di “rilevanza giuridica” non solo come
riferimento alle questioni di rilevanza economica, ma anche con riferimento
alla “rilevanza giuridica” del bene della vita costituito dalla dignità
personale ai sensi dell’art. 2 della Costituzione,come il danno all’immagine,
all’onore, alla libertà ludica,ecc., da
riconoscere sia alla società sportiva penalizzata che ai tifosi organizzati,
interessati anche a fare del calcio, come riferito in epigrafe, un’occasione di
partecipazione, turismo, cultura, solidarietà, educazione ovvero un’occasione
di riconoscimento di identità cittadina, ecc.(vedi delibera del Consiglio
comunale di Taranto n. 66/2008-
allegata).
Afferma la citata sentenza del
Tar Lazio- Sez. III ter- n. 2472/2008 che:”…Con precipuo riferimento al
principio, introdotto dal cit. art. 2, di autonomia dell’ordinamento sportivo
da quello statale, che riserva al primo la disciplina delle questioni aventi ad
oggetto “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed
applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”, questo Tribunale
ha già più volte chiarito che detta disposizione, letta unitamente all’art. 1,
secondo comma, dello stesso decreto legge, non appare operante nel caso in cui
la sanzione non esaurisce la sua incidenza nell’ambito strettamente sportivo,
ma rifluisce nell’ordinamento generale dello Stato(Tar lazio, Sez. III ter, 22
agosto 2006 ,n. 7331; 18 aprile 2005, n. 2801 e 14 dicembre 2005 n. 13616). In
applicazione di detto principio questa Sezione( 21 giugno 2007, n. 5645; 8 giugno 2007, n. 5280) ha quindi
affermato la propria giurisdizione nei ricorsi proposti dalla associazione
Calcistica Arezzo avverso le sanzioni inflitte con la decisione della Corte
Federale della FIGC”(così anche Tar Lazio, Sez. III Ter, 3 novembre 2008, n.
9547).
Va infine evidenziato e ribadito che la sentenza della Corte di
Giustizia europea del 18 luglio 2006-
Causa C- 519/2004( David- Medina e Igor Majcen) ha statuito i seguenti principi:
a)Il principio di sindacabilità
da parte della Giudice comunitario dei provvedimenti emanati in ambito sportivo
dotati di una “rilevanza economica”( come nel caso di specie, in cui vengono applicati n. 6 punti di
penalizzazione alla classifica utile dell’A.S. Taranto Calcio s.r.l. del
Campionato di calcio- 1° Divisione- della Lega Nazionale Professionisti- Girone
A- per motivi economici ovvero attinenti
al semplice ritardo del pagamento degli emolumenti dei giocatori della squadra, in violazione dell’art. 10 del regolamento ed
10 e 18 del Codice disciplinare-)
La Corte di Giustizia europea
nella citata sentenza ribadisce che “l’attività sportiva è disciplinata dal
diritto comunitario in quanto sia configurabile come attività economica ai
sensi dell’art. 2 CE; come quando
l’attività sportiva riveste il carattere di una prestazione di lavoro
subordinato o di una prestazione di servizi retribuita come nel caso
dell’attività degli sportivi professionisti o semiprofessionisti”(vedi, in tal
senso, le sentenze Walrave e Koch, Donà, punto 12 e Bosman, punto 73), essa
ricade in particolare nell’ambito di applicazione degli artt. 39 CE e segg. o
degli artt. 49 CE e segg.).
b)Il principio per cui anche le
normative che prevedono sanzioni disciplinari(nonché le sanzioni disciplinari
stesse) sono sindacabili dal Giudice comunitario quanto abbiano effetti
negativi sulla sfera professionale ed economica del destinatario, come
l’ingiustificata esclusione o limitazione della società sportiva dalla
competizione ovvero l’ingiusta privazione
del TITOLO SPORTIVO(la promozione alla Serie B) CONSEGUITO sul campo,
attraverso la competizione con le altre squadre, oltre a falsare le condizioni
di esercizio dell’attività in questione, ed oltre a vanificare “chanche di vita
sportiva e di progresso sportivo e sociale partecipativo” ai tifosi della
squadra di calcio locale.
Afferma la Corte di Giustizia
nella citata sentenza “Medina”
C-519/2004 che:”…Ne consegue che, per potersi sottrarre al divieto sancito
dall’art. 81, n. 1, CE, le restrizioni così imposte da tale regolamentazione
devono limitarsi a quanto necessario per assicurare il corretto svolgimento
della competizione sportiva”.
Nella fattispecie considerata, il
campionato ultimo del girone A- 1° Divisione- della Lega Nazionale Professionisti,
in cui hanno militato la squadra dell’AS Taranto Calcio srl ( 2° in
classificata con punti 63) e la Ternana calcio S.P.A(prima classificata con
punti 65), non ha comportato assolutamente squilibri di sorta nelle regole
tecniche sportive, in seguito all’
aspetto patrimoniale riguardante strettamente la società sportiva tarantina e
gli atleti( aspetto patrimoniale regolamentato, come detto, dalla legge n
dall’art. 3 della Legge 17 ottobre 2003,
n. 280 ovvero in seguito al semplice ritardo dei pagamenti degli emolumenti
degli atleti e lavoratori in genere , se non quello di creare l’effetto
contrario e diseducativo dal punto di vista sociale e prettamente sportivo
ovvero FALSARE LA COMPETIZONE CON L’APPLICAZIONE DEI N. 6 PUNTI DI
PENALIZZAZIONE IN DANNO DELLA SQUADRA DEL TARANTO E NEL CONSEGUENTE E
INGIUSTIFICATO BENEFICIO in favore della Ternana Calcio spa, vincitrice a
tavolino del campionato, costringendo la squadra tarantina ad effettuare
ingiustamente ed in una situazione psicologica assolutamente negativa i PLAY
OFF (tanto che sono stati persi dalla squadra, con conseguente eliminazione).
Si tenga presente che la società
sportiva all’inizio del campionato, per essere iscritta, deve presentare delle
fideiussioni economiche, oltre all’assistenza della stanza di compensazione
economica esercitata dalla Lega Italiana calcio Professionisti, per garantire
ogni operazione economica(vedi art. 21 dello Statuto di competenza).
E allora, afferma l’art. 81, 1 comma, del
Trattato CE che: “Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli
accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le
pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e
che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il
gioco della concorrenza all’interno del mercato comune ed in particolare quelli
consistenti nel:…e) subordinare la conclusione di contratti da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali,
non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi”.
Nel caso di specie, va
ravvisata,quindi, la piena violazione da parte della F.I.G.C. ed Organi
correlati, degli artt. 81 e 82 del Trattato CE, e segg., nonché glia rtt. 2 3 3
della legge Antitrast, tanto da impedire e limitare anche ai fruitori (i
tifosi, i cittadini, L’Ente Comune,ecc.)della competizione sportiva, del gioco ludico, sociale e ricreativo
derivante dal calcio giocato, ogni
attività ed azione, diretta a tradurre tale competizione calcistica in
opportunità di partecipazione
sociale, di solidarietà, di produzione,
di sbocchi , di sviluppo economico- sociale, turistico e finanziario fuori e
dentro la città di Taranto( vedi art. 82-lettera B) Trattato CE- , in
violazione sempre del citato principio
di specificità dello Sport e in danno dell’immagine e dignità dell’Ente Comune,
dei tifosi, del singolo cittadino e della collettiva tutta sportiva.
Va da sé che la violazione degli
artt. 81, 82 e segg. del Trattato Ce, nonché degli artt. 2 e 3 della richiamata Legge Antitrust n. 2871990, si
evidenzia chiaramente anche in rapporto
all’arbitrario, ingiusto ed incostituzionale art. 29 dello Statuto della Lega
Pro, in tema di clausola compromissoria
e vincolo sportivo, tanto da evidenziare appunto posizioni dominanti e
pratiche altamente restrittive, diretta a limitare la libertà ed i diritti della società sportiva, in
quanto impresa economiche, in Uno( e conseguentemente) con le libertà,
identità e diritti dei tifosi e degli Enti locali in
materia di sport. e, in particolare, di calcio vissuto in tutte le sue realtà.
SULLA PROPORZIONE DELLE AZIONI
RESTRITTIVE, E, QUINDI, DELLE SANZIONI DI PUNTI DI PENALIZZAZIONE SULLA
CLASSIFICA, PORTATE DAGLI ARTT. 10 E 18 DEL C.G.S.
Il Tribunale di primo grado delle
Comunità europee- Sez. II, con sentenza del 4 luglio 2006- Causa T-177/04, ha
statuito che “il principio di proporzionalità richiede che gli atti delle
istituzioni comunitarie non superino limiti di ciò che è idoneo e necessario
per il conseguimento degli scopi perseguiti, fermo restando che, qualora sia
possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla misura
meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere
sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti”(così anche Corte di Giustizia Europea del 5 maggio 1998-
Causa C-157/96, National Farmers’ Union e a. pag. I- 2211, punto 60; Tribunale
di primo grado , sentenza del 27 settembre 2002- Causa T- 211/02- pag. II-
3781,punto 39; Tribunale di primo grado-
sentenza del 13 aprile 2005- Causa
T-2/03, pag. II- 1121, punto 99).
Nel caso di specie, si evidenzia
in tutta la sua realtà la palese sproporzione
tra le sanzioni applicate di n. 6 punti di penalizzazione sulla
classifica dell’As. Taranto calcio srl( tanto da impedire a quest’ultima la vittoria
del campionato con ben 4 punti di distacco sulla Ternana) di fronte ad un semplice ritardo del
pagamento degli emolumenti dei lavoratori della società sportiva in
questione(ma potrebbe considerarsi anche il mancato pagamento , se è vero come
è vero che l’art. 18 del CD.S. statuisce
che” Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto,
delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono
punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla
gravità dei fatti commessi: a) ammonizione;b) ammenda;c) ammenda con diffida;d)
obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; e) obbligo di disputare una
o più gare con uno o più settori privi di spettatori;f) squalifica del campo
per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;g)
penalizzazione di uno o più punti in classifica;la penalizzazione sul
punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può
essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente”,
ecc. ecc.
Pertanto, tenendo conto delle
sanzioni di minore gravità che precedono
la lettera g) del citato art. 18 (penalizzazione di uno o più punti in
classifica), tenendo conto della grave crisi economica che sta colpendo le
imprese economiche,e,quindi, le società sportive stesse(come la società del
Taranto calcio), e tenendo conto del minor afflusso degli stadi per effetto
della tessera del tifoso, tanto da danneggiare per un verso la società sportiva
dal punto di vista economico, si comprende come la sanzione applicata di punti
di penalizzazione sulla classifica e,quindi, sulla competizione sportiva, sia
ALTAMENTE sproporzionata e restrittiva, come nella fattispecie considerata, a
fronte della mancanza di un nesso causale tra dette sanzioni e la competizione
sportiva ovvero il risultato ottenuto dalla squadra del Taranto calcio sul
campo, fermo restando la illegittima ed
ingiusta valutazione economica(ritardo
del pagamento degli emolumenti ) diretta colpire ingiustificatamente il titolo
sportivo conseguito per effetto del punteggio raggiunto in classifica dalla squadra tarantina con le
gare, in violazione dell’art. 52 delle Norme Noif FIGC, a fronte della
competenza del giudice ordinario a
valutare i rapporti patrimoniali tra la società ed i lavoratori subordinati,
quali i calciatori.
Di fronte al semplice
ritardo o mancato pagamento degli emolumenti( come detto, con le dovute
tutele previste dinanzi al Giudice ordinario, giusta legge n. 280/2003), ben
potevano essere applicati le sanzioni minori
previste dall’art. 18 CG.S, che riguardano l’ammonizione,
l’ammenda,l’ammenda con diffida, l’obbligo di disputare una o più gare a porte
chiuse, ecc.
Pertanto, sono state applicate
illegittimamente ed ingiustamente i punti di penalizzazione di cui agli artt.
10 e 18 lettera G) CDS senza una
motivazione sulla necessità di
applicare le altre sanzioni commisurate
alla natura e alla gravità dei fatti commessi ovvero le sanzioni che vanno dal
punto a) al punto f) dell’art. 18 del CDS ovvero: a) ammonizione;b) ammenda;c)
ammenda con diffida;d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; e)
obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di
spettatori;f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo
determinato, fino a due anni, ferma restando l’incompetenza assoluta
dell’Autorità sportiva a valutare questioni patrimoniali in luogo della
Giurisdizione ordinaria, così come previsto dalla citata legge 280/2003.
A tal riguardo, si richiama la
sentenza del Tar Lazio- Sezione III ter, n. 4228/2002, nella parte in cui
evidenzia il necessario equilibrio da adottare in tema di applicazioni di
sanzioni per il giuoco del calcio.
Affermano, infatti, i giudici amministrativi con la citata sentenza che “Si
deve in linea di principio rilevare come l’esame dell’intera vicenda, faccia
comunque ritenere il Collegio che,nel caso di specie, il giudizio sul rispetto
dei parametri di compatibilità finanziaria per l’ammissibilità del Ravenna al
Campionato di Calcio di serie B. è comunque stato correttamente informato al
principio cardine “della massima salvaguardia possibile del risultato sportivo
così come sancito dai campi di gioco. In tale ottica i parametri di
compatibilità finanziaria e la relativa applicazione devono infatti essere
equilibratamente valutati e devono sanzionare l’esclusione di una squadra dal
campionato solo quando ricorrano elementi univocatoriamente rilevatori di un
possibile dissesto che portando al venir meno della Società, finirebbero
indirettamente per alterare anche la regolarità del relativo Campionato. Anche
perché l’esperienza comune dimostra che, talvolta, basta l’esplosione di
qualche giocatore diciassettenne proveniente dal vivaio per rimettere in
carreggiata squadre in gravissimo dissesto, mentre altre volte anche società
blasonate,con i conti originariamente in ordine, ma infarcite di giocatori
molto noti con alti ingaggi,possono rapidamente arrivare al fallimento sportivo
e societario”.
E’ evidente, quindi, la concreta
e reale riflessione che basta un ritardo nel pagamento degli emolumenti, o un
atteggiamento doloso di qualche componente della società sportiva, per
vanificare ingiustamente, con
l’applicazione degli artt. 10 e 18 del CDS, il valore sociale e sportivo della
competizione ovvero il punteggio acquisito sul campo dalla squadra.
Ciò è assolutamente ingiusto ed
eccessivo nei confronti dei tifosi e dello SPORT SANO !!
ISTANZA DI SOSPENSIONE
Sussiste il danno grave ed
irreparabile in capo ai ricorrenti, per effetto delle gravi violazioni che sono
state perpetrate in merito, se è vero come è vero che il ritardo del
riconoscimento del titolo sportivo, e, quindi,
dell’ammissione della squadra del Taranto Calcio srl al campionato di
Serie B 2012-2013 pregiudica senza alcun dubbio l’attività economica e sociale
degli stessi ricorrenti , in merito all’organizzazione proprio delle attività
di promozione sociale ed educativa del
calcio professionistico nell’ambito della tifoseria locale e degli stessi
consumatori, non essendo ammissibile, ai sensi degli artt. 81 e 82 del Trattato
CE, nonché degli artt. 2 e 3 della Legge Antitrust n. 287/1990, ogni provvedimento atto a limitare
“la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico”, in danno proprio dei
consumatori e, quindi, dei tifosi.
CONTRIBUTO UNIFICATO
La causa è di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Si chiede che l’on. Tribunale
Amministrativo adito voglia, respinto il contrario:
1)Annullare previa richiesta pregiudiziale
alla Corte di Giustizia Europea sull’interpretazione o sulla validità del
diritto europeo richiamato nell’ambito della causa in questione, il provvedimento di n. 6 punti di
penalizzazione sulla classifica del campionato di calcio 2011-2012 della Lega
Pro- 1° divisione- Girone A, comminati all’A.S. Taranto Calcio s.r.l. dalla
Commissione disciplinare competente, per il ritardo del pagamento di stipendi
ed emolumenti in genere ai lavoratori subordinati ovvero ai calciatori
dell’A.S. Taranto Calcio srl, nonché ogni altro provvedimento di penalizzazione
di punti in classifica da far valere nel
campionato successivo-, oltre ad annullare e/o disapplicare ogni altro atto
presupposto e/connesso e consequenziale, anche non conosciuto, ivi comprese le
norme N.O.I.F.-, art. 52 in parte qua, oltre gli artt. 10- comma 3-, 18- comma
1- lett. G) del C.G.S., in merito all’applicazione dei punti di penalizzazione
in classifica, l’art. 29 ( Clausola compromissoria e Vincolo di Giustizia)
dello Statuto della Lega Pro
2) annullare o dichiarare nullo
il titolo sportivo, di cui all’art. 52 delle norme NOIF F.I.G.C., riconosciuto
illegittimamente alla Ternana Calcio
Spa(Punti finali in classifica n. 65), al fine di accedere al Campionato di
calcio di Serie B
E, PER
L’EFFETTO
3) dichiarare l’AS. Taranto
calcio srl vincitrice dal Campionato di
calcio 2011-2012 di 1° Divisione- Girone A- Lega Pro- CON PUNTI 69 , e,
conseguentemente, dichiarare l’A.S. Taranto Calcio srl(o altra società sportiva
eventualmente subentrata nelle more del giudizio, per acquisizione e
trasferimento del titolo sportivo posseduto),
legittima titolare del titolo sportivo per accedere al Campionato di
calcio di Serie B, in seguito all’annullamento del provvedimento di n. 6 punti
di penalizzazione illegittimamente comminati e applicati alla classifica del
Girone A- 1° Divisione- del Campionato di Lega Pro 2011-2012-, oltre,
eventualmente, all’annullamento dei successivi punti di penalizzazione da far
valere nel Campionato 2012-2013 in danno della società sportiva in questione(o
chi per essa subentrante).
4) Riammettere eventualmente nei
termini l’A.S. Taranto Calcio srl. o altra società sportiva eventualmente
subentrata nelle more del giudizio per acquisizione del titolo sportivo, ai
fini dell’espletamento di tutti gli incombenti per la iscrizione al Campionato
di calcio di Serie B- 2012-2013.
5) Condannare chi di ragione al
pagamento delle spese e competenze di lite, da liquidare al sottoscritto
procuratore anticipatario.
In Subordine: nella denegata
ipotesi dell’impossibilità materiale dell’A.s. Taranto calcio srl(o eventuale
società subentrante) di accedere al Campionato di calcio di serie B, attesa la
declaratoria della legittima titolarità della squadra in questione ad ottenere
il titolo sportivo per la partecipazione a detto Campionato, a fronte
dell’annullamento dell’illegittimo provvedimento di n. 6 punti di
penalizzazione sulla classifica dell’As. Taranto Calcio srl nel Campionato
2011-2012- 1° Divisone –Girone A, condannare chi di ragione al risarcimento dei
danni tutti( da liquidare in forma equitativa), in favore dei ricorrenti, oltre
spese e competenze di giudizio, da liquidare al sottoscritto procuratore
anticipatario.
In via istruttoria: si produce: delibera n.
66//2008;nota della Taranto sport srl del 14.9.2009 e la documentazione sopra
richiamata. Si produce, altresì, certificazione d’iscrizione nelle liste
elettorali di Russo Nicola, nonché atto costitutivo e statuto dell’Associazione
Tarantovola.it.
Si chiede che l’On. Tar adito voglia ordinare
alla F.I.G.C(o chi per essa) la
produzione di tutta la documentazione in merito all’A.S. Taranto Calcio srl,pur
essendo questa obbligata .
Taranto- Roma, 1 giugno
2012
Avv. Nicola Russo