Manovra "Salva Italia"
Nella recente manovra varata dal Governo Monti, c'è l'Art. 37 che è degno di nota:
1. Il Governo con uno o più regolamenti da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari che si esprimono nel
termine di 30 giorni, emana le disposizioni volte a realizzare una compiuta
liberalizzazione nel settore ferroviario, aereo e marittimo.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare tra le Autorità indipendenti
esistenti, l'Autorità che svolge competenze assimilabili a quelle previste dal
presente articolo;
b) attribuire all'Autorità di cui alla lettera a)
le seguenti funzioni:
1) garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle
infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali e portuali;
2) definire, se ritenuto necessario in relazione
alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati, i
criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei
canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'orientamento
ai costi e l'equilibrio economico delle imprese regolate, alla luce degli oneri
di servizio pubblico imposti e delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;
3) stabilire le condizioni minime di qualità dei
servizi di trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;
4) definire gli schemi dei bandi delle gare per
l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da
inserire nei capitolati delle medesime gare.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate
dal comma 2 del presente articolo, l'Autorità individuata ai sensi del medesimo
comma:
a) può sollecitare e coadiuvare le
amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di
servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante
l'adozione di pareri che può rendere pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della
contabilità delle imprese regolate e può imporre, se necessario per garantire
la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all'amministrazione competente la sospensione,
la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei
contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto
assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le condizioni previste
dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne è in possesso le
informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue
funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da
verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della
regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti
sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e
uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri
organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro
documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre
informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni
rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in
contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai
soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di
ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare
un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le
contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le
imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire
il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli
impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete,
inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano
motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di
tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e
irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni
presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al
rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il
servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue competenze;
h) favorisce l'istituzione di procedure semplici
e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra
esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla
legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa
interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e
l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a
controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per
la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi
pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina
relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte
dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure
disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria
fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa
Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non
forniscano le informazioni nel termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di
fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché
rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i
chiarimenti richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui
alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato
dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze
diverse da quelle disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni
pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati; in particolare, restano
ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito
dei rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle infrastrutture,
in materia di sicurezza e standard tecnici, di definizione degli ambiti del
servizio pubblico, di tutela sociale e di promozione degli investimenti.
Restano altresì ferme e possono essere contestualmente esercitate le competenze
dell'Autorità garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre
1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007,
n. 146, e le competenze dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e le competenze dell'Agenzia
per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 36 del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L'Autorità individuata ai sensi del comma 1
rende pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e
riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di
liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La regolazione
approvata ai sensi del presente articolo resta efficace fino a quando è
sostituita dalla regolazione posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno
affidate le competenze previste dal presente articolo.
6. Alle attività di cui al comma 3 del presente
articolo si provvede come segue:
a) nel limite delle risorse disponibili a
legislazione vigente per l'Autorità individuata dal comma 2;
b) mediante un contributo versato dai gestori
delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno
per mille del fatturato derivanti dall'esercizio delle attività svolte
percepiti nell'ultimo esercizio. Il contributo è determinato annualmente con
atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere
formulati rilievi cui l'Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine
l'atto si intende approvato. Ai fini dell'esercizio delle competenze previste
dal presente articolo l'Autorità provvede mediante l'utilizzo delle risorse
umane disponibili a legislazione vigente.