domenica 9 ottobre 2011

Dove sono finiti i 5 milioni di € destinati all'aeroporto di Taranto?

L'oggetto è chiaro: si tratta di contributi(aiuti di Stato), per permettere la crescita degli aeroporti regionali(tutti). AdP ci dice che questi bandi, e precisamente, i lotti 22 e 23. In pratica a Taranto non era interessato nessuno.
Mi sono preso la briga di leggermi tutto il bando ed ho trovato delle direttive chiare che, ovviamente, non sono state rispettate, oppure, delle "premialità" per Brindisi e Bari che a Taranto non sono state concesse.
Esempio:
dalla tabella, è evidente che il lotto 20 a fronte di 657 km. riceve 5.6 milioni di €, mentre il lotto 23 ne riceve 3 milioni di € per 905 km.
Queste alcuni stralci che andrebbero approfonditi:

2.7  Controlli e sanzioni
26) Dopo la firma del contratto le autorità regionali, tramite Aeroporti di Puglia SpA, possono svolgere i necessari controlli per verificare in che modo vengano effettivamente utilizzate le sovvenzioni erogate e accertare che gli obblighi imposti ai beneficiari continuino a essere soddisfatti. I beneficiari sono tenuti a consentire lo svolgimento di tutti i controlli e ispezioni organizzati dalle autorità competenti e a fornire le informazioni opportune, a mettere a disposizione il personale richiesto, i documenti e strumenti tecnici e contabili e tutto quanto possa essere necessario.
29) Infine, a norma dell'articolo 1382, primo comma, del codice civile italiano, la Regione e/o Aeroporti di Puglia hanno anche il diritto di chiedere il risarcimento dei danni causati dalla parte inadempiente.
31) Come indicato nel bando di gara, Aeroporti di Puglia si è impegnata a redigere un elenco di tutte le rotte che ricevono aiuti e a pubblicarla annualmente per ciascun aeroporto, indicando la fonte del finanziamento pubblico, la società beneficiaria, l'importo dell'aiuto versato e il numero di passeggeri interessati.
3.3.1  Condizioni per determinare la compatibilità
(c)   "gli aiuti riguardano esclusivamente l'attivazione di nuove rotte o di nuove frequenze, quali definite qui di seguito, che si traducono in un incremento del volume netto di passeggeri ". "Gli aiuti non devono incoraggiare un semplice spostamento del traffico da una linea o da una compagnia ad un'altra. Non devono in particolare comportare uno sviamento ingiustificato del traffico in relazione alla frequenza e alla redditività dei servizi esistenti in partenza da un altro aeroporto situato in una stessa città, uno stesso agglomerato urbano8 o uno stesso sistema aeroportuale9, che serve la stessa destinazione o una destinazione comparabile secondo gli stessi criteri ".
43)…l'aiuto all'avviamento deve essere concesso per incoraggiare una compagnia aerea ad attivare una nuova rotta.
      Le nuove rotte sono chiaramente indicate nel bando di gara.
      l'aiuto non incoraggerà lo sviamento del traffico in relazione ai servizi esistenti in partenza dallo stesso o da un altro aeroporto situato in una stessa città, uno stesso agglomerato urbano o uno stesso sistema aeroportuale.
*(importante  questo passaggio, perchè è proprio questo che è stato fatto: smistare i 5 milioni di Taranto in altro aeroporto dove esisteva già quella rotta).
44) il business plan dovrà precisare che la compagnia dovrà gestire le nuove rotte per cinque anni dalla firma del contratto. Ciò rappresenterà per le compagnie un incentivo a far sì che la rotta risulti redditizia.
(f) Per le linee in partenza da regioni svantaggiate, l'aiuto decrescente può essere erogato per una durata massima di cinque anni.
(j) "gli Stati provvedono a pubblicare ogni anno, per ogni aeroporto, l'elenco delle rotte sovvenzionate indicando per ciascuna di esse la fonte di finanziamento pubblico, la compagnia beneficiaria, l'importo degli aiuti erogati e il numero di passeggeri ".
56) Infine il punto 80 degli orientamenti 2005 stabilisce che "gli aiuti di avviamento di nuove attività non potranno cumularsi con altri tipi di aiuti erogati per lo sfruttamento di una linea,

Per chi vuole leggere l'intero documento:


I.       Procedura
1.      In conformità dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, mediante notifica elettronica del 30 gennaio 2007 (DG TREN A/22691) le autorità italiane hanno notificato alla Commissione l'intenzione di creare un regime di aiuti volto a garantire un aiuto di avviamento alle compagnie aeree per nuove rotte che colleghino la regione Puglia con altre destinazioni nazionali e comunitarie. Sono stati trasmessi ai servizi della Commissione anche un progetto di bando di gara, una valutazione di impatto e un esempio di calcolo di tariffa di riferimento. La Commissione europea ha dichiarato di avere ricevuto la notifica con lettera del 30.1.2007 e il caso è stato protocollato con il numero N55/2007.
2.      Con lettera del 23.2.2007 (A/24947) le autorità italiane hanno trasmesso informazioni complementari sul regime.
II.        Descrizione della misura
2.1           Scopo della misura
3.   La misura è volta a istituire tra il 2007 e il 2008 nuovi collegamenti aerei point to
point
con destinazioni nazionali e comunitarie da e per gli aeroporti di Bari, Brindisi,
Taranto e Foggia. Le nuove rotte, inoltre, incrementeranno i traffici aerei e di terra nei
suddetti aeroporti e in generale il turismo nella Regione Puglia, che rientra fra le
regioni dell'obiettivo 1.
S.E On. Massimo D'ALEMA Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 Roma
Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: 00-32-(0)2-299.11.11


2.2            Base giuridica, dotazione e durata
4.   Il regime notificato sarà finanziato principalmente dalla Regione Puglia, nell'ambito
di un quadro giuridico ancora da adottare, e dallo Stato centrale con particolare
riguardano alle nuove rotte che collegheranno l'aeroporto di Brindisi ad altre
destinazioni. L'articolo 11-bis del decreto legge italiano 30 settembre 2005, n. 203
confermato con emendamenti dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quale modificata
dall'articolo 1(575) della legge 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) ha infatti
previsto stanziamenti fino a un importo totale di 2 500 000,00 EUR per finanziare i
collegamenti aerei fra l'aeroporto di Brindisi e altre destinazioni. L'aiuto totale per
tutte le nuove rotte ammonterà a 63 088 553,00 EUR su tre anni.
2.3            Beneficiari dell'aiuto e aeroporti interessati
5.      Beneficiari potenziali dell'aiuto sono tutti i vettori nazionali e comunitari che soddisfano determinati criteri tecnici e finanziari descritti qui di seguito. I beneficiari finali saranno gli aggiudicatari selezionati a seguito di una procedura di appalto.
6.      Gli aeroporti della Puglia rientrano nelle categorie C e D ai sensi degli "Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali"1 (di seguito "gli orientamenti 2005"). In particolare, l'aeroporto di Bari è un grande aeroporto regionale che nel 2005 ha registrato un volume di traffico passeggeri annuo pari a 1.620.000 unità, mentre gli aeroporti di Brindisi, Taranto e Foggia sono piccoli aeroporti regionali che nel 2005 hanno registrato un volume di traffico passeggeri annuo pari rispettivamente a 790.000, 7.600, 550 unità.
2.4            Forma dell'aiuto, costi ammissibili e intensità dell'aiuto
7.   L'aiuto di avviamento verrà fornito sotto forma di sovvenzione diretta ai vettori aerei
per uno o più nuovi collegamenti come specificato nella tabella qui di seguito,
suddivisi in lotti di rotte nazionali e comunitarie. Per i lotti di rotte comunitarie (lotti
1-16) si può scegliere come aeroporto di partenza Bari o Brindisi; per i lotti di rotte
nazionali (lotti 17 – 24) sono indicate sia la città di destinazione che l'aeroporto di
partenza.


1

GU C312 del 9.12.2005, pag. 1 (punti 53 - 63).


2


Lotto
Città di destinazione
Sovvenzione massima che copre i costi di avviamento ammissibili (EUR)




Anno 1
Anno 2
Anno 3
Totale su 3 anni
Lotto 1
Parigi
1 830 901
1 654 717
1 478 533
4 964 150
Lotto 2
Bruxelles
1 854 723
1 676 057
1 497 392
5 028 172
Lotto 3
Barcellona
684 685
619 593
554 500
1 858 778
Lotto 4
Berlino
1 159 098
1 048 740
938 383
3 146 221
Lotto 5
Amsterdam
1 435 006
1 296 157
1 157 309
3 888 472
Lotto 6
Madrid
791 556
714 418
637 279
2 143 253
Lotto 7
Copenaghen
1 195 968
1 079 693
963 419
3 239 080
Lotto 8
Basilea-Mulhouse
704 123
637 130
570 138
1 911 391
Lotto 9
Praga
569 234
515 863
462 493
1 547 590
Lotto 10
Strasburgo
690 108
624 866
559 624
1 874 598
Lotto 11
Lisbona
1 044 259
941 006
837 752
2 823 017
Lotto 12
Budapest
505 598
458 454
411 311
1 375 363
Lotto 13
Atene
479 559
435 128
390 697
1 305 385
Lotto 14
Malta
397 338
360 392
323 446
1 081 176
Lotto 15
Vienna
775 527
702 495
629 463
2 107 485
Lotto 16
Bucarest
775 526
702 494
629 462
2 107 482
Lotto 17
Bari - Genova
1 427 923
1 294 685
1 161 446
3 884 054
Lotto 18
Bari - Catania
950 363
863 825
777 287
2 591 476
Lotto 19
Bari - Cagliari
1 217 452
1 103 093
988 733
3 309 278
Lotto 20
Brindisi – Firenze
1 355 391
1 228 740
1 102 088
3 686 219
Lotto 21
Brindisi –Torino
1 049 168
948 767
848 365
2 846 300
Lotto 22
Taranto – Roma
711 984
646 706
581 428
1 940 117
Lotto 23
Taranto – Milano
1 056 656
809 246
853 306
2 719 208
Lotto 24
Foggia - Venezia
599 019
623 019
488 250
1 710 288


                                               Totale           23 261 165         20 985 284          18 842 104         63 088 553


3


8.      Le sovvenzioni verranno versate sulla base del numero di passeggeri in partenza dagli aeroporti pugliesi di Bari, Brindisi, Taranto e Foggia fino a un obiettivo massimo di riempimento (load factor) del 65% per il tipo di aeromobile convenuto.
9.      I costi ammissibili saranno i costi iniziali di commercializzazione e di pubblicità sostenuti per pubblicizzare l'esistenza del nuovo collegamento aereo, in cui possono rientrare i costi sostenuti dalla compagnia aerea per stabilirsi presso l'aeroporto regionale al fine di attivare la rotta. I normali costi di funzionamento (leasing o ammortamento dell'aeromobile, carburante, stipendi del personale di volo, oneri aeroportuali, servizi di catering) non possono essere ammissibili nel quadro del presente regime. I costi ammissibili devono essere costi reali sostenuti in normali condizioni di mercato.
10.  L'aiuto verrà concesso su tre anni fino al 40% dei costi ammissibili (poiché la Puglia rientra nell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a)) in importi decrescenti, a partire dalla data della firma del contratto fra gli aggiudicatari e Aeroporti di Puglia SpA. Sono ammissibili per l'aiuto solo i costi sostenuti a partire dalla data in cui viene concluso il contratto di cui sopra, a condizione che siano stati approvati dalla Regione Puglia.
2.5           Procedura
11. L'aiuto verrà concesso sulla scorta di un bando di gara che fisserà i requisiti soggettivi
che i richiedenti devono rispettare per partecipare all'appalto, nonché una serie di
elementi che dovranno essere indicati nell'offerta e in particolare nel business plan Il
bando di gara e tutte le informazioni relative verranno pubblicati nella gazzetta
ufficiale italiana nonché sui siti Internet della Regione e di Aeroporti di Puglia.
2.5.1  Requisiti soggettivi
12. Al fine di partecipare alla procedura di appalto, i richiedenti devono soddisfare i
seguenti criteri tecnici, pena la nullit
à delle richieste:
(i)       Devono disporre di una licenza di esercizio aereo in conformità con il
regolamento CE n 2407/922; (ii)      Devono avere le assicurazioni obbligatorie contro gli incidenti, che coprono in
particolare passeggeri, bagagli, merci trasportate e terzi, ai sensi, fra l'altro del
regolamento CE n 785/20043; (iii)     Devono disporre di un certificato di operatore aereo – COA o simili emesso
dalle autorità competenti nel paese di origine (v)      Non devono essere sulla lista nera europea delle compagnie aeree che non
soddisfano le norme di sicurezza europee, pubblicata sul sito Internet http://ec
europa eu/transport/air_portal/safety
13. I richiedenti devono anche soddisfare i seguenti criteri finanziari al momento in cui
viene presentata la richiesta di sovvenzione, pena la nullit
à della richiesta stessa:
(i)       Il numero medio annuo di dipendenti deve essere stato pari ad almeno 30 unità
negli ultimi tre anni; (ii)      Il fatturato specifico totale derivante dal trasporto aereo di passeggeri quale
risulta dai bilanci approvati su un periodo di tre anni deve essere pari a due
GU L 240 del 24.8.1992. GU L 138 del 30.4.2004.
4


volte il valore massimo della sovvenzione concessa per il triennio per cui viene
presentata l'offerta; (iii)     Non devono avere ricevuto sovvenzioni o aiuti pubblici di alcun tipo (iv)     I richiedenti devono presentare una garanzia bancaria o assicurativa emessa da
un intermediario finanziario a favore di Aeroporti di Puglia SpA per un
importo pari al 2% del valore di ciascun lotto per cui il richiedente ha
presentato un'offerta
14. In conformità all'articolo 48, paragrafi 3 e 4 della direttiva 2004/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi4, i richiedenti che non soddisfano i criteri tecnici e finanziari di cui sopra
possono fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura
giuridica dei legami con questi ultimi. I richiedenti devono tuttavia dimostrare che
per l'esecuzione dell'appalto tali soggetti disporranno delle risorse necessarie.
2.5.2     Requisiti per la richiesta di sovvenzioni
15. Per ciascuna nuova rotta il bando stabilisce delle quote minime di biglietti che
dovranno essere venduti a tariffa promozionale e una tariffa media promozionale
massima di riferimento (comprese tasse e tutti gli altri oneri) compresa nella
percentuale dei biglietti a tariffa promozionale. Sulla base di tali valori, i richiedenti
possono proporre di aumentare il numero di posti da vendere a tariffa promozionale e
ridurre le tariffe medie promozionali a cui verranno venduti i biglietti.




Lotto
Città di destinazione
Tariffa media
promozionale
massima (EUR)
Percentuale minima di posti garantiti a tariffa promozionale per volo
Anno 1
Anno 2
Anno 3
Lotto 1
Parigi
86,88
40%
35%
30%
Lotto 2
Bruxelles
88,10
40%
35%
30%
Lotto 3
Barcellona
74,89
40%
35%
30%
Lotto 4
Berlino
76,18
40%
35%
30%
Lotto 5
Amsterdam
93,61
40%
35%
30%
Lotto 6
Madrid
104,01
40%
35%
30%
Lotto 7
Copenaghen
100,34
40%
35%
30%
Lotto 8
Basilea-Mulhouse
75,57
40%
35%
30%
Lotto 9
Praga
64,56
40%
35%
30%
Lotto 10
Strasburgo
70,37
40%
35%
30%
Lotto 11
Lisbona
133,98
40%
35%
30%
Lotto 12
Budapest
61,17
40%
35%
30%
Lotto 13
Atene
57,65
40%
35%
30%
Lotto 14
Malta
59,59
40%
35%
30%
Lotto 15
Vienna
66,30
40%
35%
30%
Lotto 16
Bucarest
71,20
40%
35%
30%
Lotto 17
Bari - Genova
61,59
40%
35%
30%
Lotto 18
Bari - Catania
49,78
40%
35%
30%
Lotto 19
Bari - Cagliari
65,79
40%
35%
30%
Lotto 20
Brindisi – Firenze
62,45
40%
35%
30%
Lotto 21
Brindisi –Torino
80,97
40%
35%
30%
Lotto 22
Taranto – Roma
52,64
40%
35%
30%
Lotto 23
Taranto – Milano
82,00
40%
35%
30%
Lotto 24
Foggia - Venezia
59,74
40%
35%
30%
GU L 134 del 30.4.2004.
5


16. Il bando di gara stabilisce anche che il business plan dovrà indicare:
a)      L'aeroporto di partenza per la nuova rotta fra quelli indicati sopra;
b)      L'aeroporto di destinazione proposto fra quelli indicati sopra;
c)      Il tempo massimo in termini di giorni necessario per attivare la nuova rotta;
d)     Il tipo di aeromobili utilizzati:
e)      Il numero di destinazioni raggiungibili con servizio di "through check in", che consente di fare il check-in di passeggeri e bagagli fino alla destinazione finale;
f)       Il numero di posti offerti in ciascuno dei tre anni successivi all'attivazione della nuova rotta e il numero totale di posti offerti a tariffa promozione per l'intero triennio;
g)      La quota minima di posti offerti a tariffa promozionale in ciascun volo durante i primi tre anni successivi all'attivazione della nuova rotta;
h) La tariffa media scontata che il richiedente propone di applicare alle quote garantite di
posti a tariffa promozionale; i)   Valore complessivo del ribasso rispetto alla tariffa promozionale media massima; j)   I costi ammissibili per l'attivazione della nuova rotta nei primi tre anni e l'importo
della sovvenzione richiesta per ogni anno; k) Il numero di posti che nel corso dei primi tre anni verranno offerti su voli in partenza
dagli scali pugliesi in orari non di punta
17. Tutti questi elementi verranno tenuti in considerazione per scegliere l'aggiudicatario.
I vettori che offrono, fra l'altro, il miglior rapporto fra il numero di posti offerti e il
livello del contributo richiesto avranno maggiori possibilit
à di successo.
2.5.3 Termini e procedure per la presentazione delle richieste di sovvenzione
18.  Le richieste di sovvenzione devono essere trasmesse, entro il 26 marzo 2007, all'Ufficio Protocollo di Aeroporti di Puglia SpA, dopo la pubblicazione del bando nella gazzetta ufficiale regionale e sul sito internet della Regione e di Aeroporti di Puglia. Le richieste pervenute dopo il termine indicato verranno respinte.
19.  Le richieste di sovvenzione devono essere consegnate in plico chiuso contenente la documentazione richiesta specificando i lotti per cui viene chiesta la sovvenzione regionale. Ogni plico deve contenere tre buste sigillate identificate come segue: (i) Busta A "Domanda e requisiti di ammissibilità", (ii) Busta B "Offerta" e (iii) Busta C "Offerta economica".
20.  Aeroporti di Puglia SpA esaminerà le offerte e redigerà una graduatoria provvisoria assegnando un punteggio a ciascun offerente sulla base degli elementi descritti sopra. In caso di uno stesso punteggio per più progetti, si sorteggerà. Una volta redatta la graduatoria, Aeroporti di Puglia SpA verificherà che l'offerente che ha ottenuto il punteggio più alto per ciascun lotto soddisfi i requisiti fissati nel bando e lo inviterà a fornire prove scritte. Alla fine di tale controllo verrà preparata una relazione, che preciserà i motivi per erogare o rifiutare le sovvenzioni regionali, nonché l'importo di spese considerato ammissibile per il sostegno pubblico e la rispettiva sovvenzione che può essere versata. Ogni richiedente verrà informato dei risultati della procedura di appalto (in particolare della graduatoria finale per ciascun lotto e di un elenco di richieste giudicate inammissibili) via fax e mediante il bollettino regionale (BURP.)
21.  Se una o più delle nuove rotte indicate nel bando di gara viene attivata mentre la procedura è in corso, le richieste relative a tali rotte saranno giudicate inammissibili e
6


se è già stata elaborata una graduatoria per le rotte in questione, la concessione della sovvenzione sarà automaticamente annullata.
2.6           Pagamenti
22.  Le sovvenzioni verranno versate ai beneficiari dalla Regione Puglia attraverso Aeroporti di Puglia SpA sulla base del numero di passeggeri effettivamente trasportati per ciascun anno e dei costi effettivamente sostenuti e registrati dalla compagnia aerea. La sovvenzione verrà erogata solo per il 65% dei posti offerti ogni anno. Non verranno versate sovvenzioni per i passeggeri trasportati nel rimanente 35% dei posti offerti.
23.  Entro un mese dalla firma del contratto, Aeroporti di Puglia verserà una prima quota a titolo di anticipo, pari al 20% della sovvenzione dovuta per il primo anno. Entro 12 mesi verrà erogata una seconda quota a titolo di anticipo, pari al 20% della sovvenzione dovuta per il secondo anno ed entro 24 mesi verrà versato un terzo anticipo, pari al 20% della sovvenzione dovuta per il terzo anno.
24.  Ulteriori versamenti verranno fatti su base trimestrale posticipati, a decorrere dalla data di firma del contratto ed entro 20 giorni lavorativi dalla fine del trimestre in oggetto, previa presentazione da parte del beneficiario di una relazione trimestrale sui progressi compiuti nell'attivazione delle nuove rotte, sul numero di passeggeri effettivamente trasportati e sui costi effettivamente sostenuti e registrati. Il versamento delle ultime due quote trimestrali dovute per il terzo anno verrà effettuato entro 48 mesi previa verifica da parte della Regione Puglia e/o di Aeroporti di Puglia SpA che tutti gli obblighi imposti al beneficiario siano stati rispettati
2.7           Controlli e sanzioni
25.  Durante ogni fase e tappa della procedura di appalto, lo Stato italiano, la Regione Puglia e/o Aeroporti di Puglia SpA possono organizzare l'esecuzione di controlli e ispezioni delle parti che hanno presentato richieste di sovvenzioni regionali, al fine di verificare che le condizioni per la concessione delle sovvenzioni siano soddisfatte e le procedure debitamente rispettate.
26.  Dopo la firma del contratto le autorità regionali, tramite Aeroporti di Puglia SpA , possono svolgere i necessari controlli per verificare in che modo vengano effettivamente utilizzate le sovvenzioni erogate e accertare che gli obblighi imposti ai beneficiari continuino a essere soddisfatti. I beneficiari sono tenuti a consentire lo svolgimento di tutti i controlli e ispezioni organizzati dalle autorità competenti e a fornire le informazioni opportune, a mettere a disposizione il personale richiesto, i documenti e strumenti tecnici e contabili e tutto quanto possa essere necessario.
27.  Qualora i beneficiari non soddisfino i requisiti definiti nel bando di gara e nel contratto e le disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali pertinenti, le autorità regionali, direttamente o tramite Aeroporti di Puglia SpA, revocheranno le sovvenzioni parzialmente o per intero.
28.  In caso di revoca totale o parziale delle sovvenzioni concesse, verranno intraprese azioni per recuperare eventuali pagamenti effettuati ma non dovuti, insieme agli interessi legali. A questo proposito, l'aggiudicatario dovrà emettere una garanzia corrispondente al 30% della sovvenzione richiesta per il primo anno che deve essere
7


esigibile alla prima richiesta scritta di Aeroporti di Puglia SpA entro 15 giorni dall'effettuazione della richiesta stessa. Se la revoca ha luogo prima della fine del secondo anno di assegnazione della sovvenzione, Aeroporti di Puglia SpA puo' assegnare la sovvenzione alla società che segue immediatamente l'offerente selezionato nella graduatoria. Il periodo di assegnazione della sovvenzione può essere esteso secondo il business plan approvato durante la valutazione dell'offerta in oggetto.
29.  Qualora i beneficiari non soddisfino uno o più dei termini del contratto, dovranno
pagare penalità alla Regione Puglia, tramite Aeroporti di Puglia SpA, proporzionate
alle violazioni commesse. L'importo totale di tali penalità non deve in alcun caso
superare il 50% della sovvenzione totale riconosciuta per il primo anno ai beneficiari
inadempienti. In caso di superamento di tale limite, Aeroporti di Puglia SpA può
rescindere il contratto con revoca immediata delle sovvenzioni ancora da erogare
Infine, a norma dell'articolo 1382, primo comma, del codice civile italiano, la
Regione e/o Aeroporti di Puglia hanno anche il diritto di chiedere il risarcimento dei
danni causati dalla parte inadempiente.
2.8           Impegni
30.  Le autorità italiane si sono impegnate a non fare entrare in vigore la presente misura
prima di una decisione di autorizzazione della Commissione.
31.  Come indicato nel bando di gara, Aeroporti di Puglia si è impegnata a redigere un
elenco di tutte le rotte che ricevono aiuti e a pubblicarla annualmente per ciascun
aeroporto, indicando la fonte del finanziamento pubblico, la società beneficiaria,
l'importo dell'aiuto versato e il numero di passeggeri interessati.
III        Valutazione della misura
3.1            Base giuridica di valutazione
32.      A norma dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
33.      È considerato aiuto di Stato qualsiasi vantaggio diretto o indiretto, finanziato con risorse pubbliche e concesso direttamente dallo Stato o da organismi intermedi che agiscano nell'esercizio di competenze conferite loro dallo Stato.
3.2           Esistenza di un aiuto
34.      Il regime proposto consiste in una sovvenzione di aiuto da parte dello Stato centrale e di un'autorità governativa regionale mediante cui una compagnia aerea riceve un vantaggio commerciale proveniente da risorse statali. Il regime porrà quindi alcune società in una situazione più favorevole rispetto ad altre concedendo loro un aiuto che non viene erogato ad altre compagnie aeree in concorrenza con esse Di conseguenza, la misura rafforza la situazione competitiva dei beneficiari rispetto ad altri operatori attivi nello stesso mercato liberalizzato.
35.      Il finanziamento statale in oggetto incide sugli scambi tra Stati membri e falsa o minaccia di falsare la concorrenza in quanto riguarda il trasporto aereo che è un
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mercato pienamente liberalizzato. Di conseguenza si è valutato che il regime notificato costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
3.3           Compatibilità dell'aiuto
36.  La Commissione, tuttavia, deve valutare se la misura possa essere giustificata con riguardo all'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato CE che prevede esenzioni alla regola generale dell'incompatibilità di cui all'articolo 87, paragrafo 1.
37.  In relazione all'erogazione da parte di autorità pubbliche di aiuti di avviamento a compagnie aeree, la Commissione deve tenere conto degli orientamenti applicabili agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione5 (di seguito "gli orientamenti per l'aviazione del 1994"), nonché degli orientamenti 2005.
38.  Si noti che, in generale, il diritto comunitario non vede con favore la concessione di aiuti al funzionamento. Gli orientamenti per l'aviazione del 19946 prevedono che "gli aiuti diretti volti a coprire le perdite di esercizio non sono di regola compatibili con il mercato comune e non possono beneficiare di esenzioni" Gli orientamenti tuttavia, riconoscono che "la Commissione deve tenere conto del desiderio degli Stati membri di attuare collegamenti regionali con zone sfavorite Per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale, il principale obiettivo della Commissione è quello di impedire che la compensazione ricevuta possa permettere ai vettori beneficiari di praticare la sovvenzione incrociata fra le rotte regionali sovvenzionate e le altre rotte nelle quali si trovano in concorrenza con vettori aerei del SEE". In questa luce gli orientamenti del 1994 stabiliscono che il sovvenzionamento diretto operativo di rotte aeree potrebbe, in linea di principio, essere accettato solo per promuovere collegamenti regionali e in mancanza di sovvenzioni incrociate.
39.  Alla luce della liberalizzazione del mercato del trasporto aereo nell'UE, dell'aumento dell'uso di aeroporti regionali o secondari e dell'emergere di compagnie aeree di tipo diverso ("a basso costo"), la Commissione ha riesaminato la questione degli aiuti al funzionamento delle società aeree e degli aeroporti. Nel settembre 2005 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo "Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali" .
40.  Gli orientamenti 2005 definiscono una serie di condizioni (al punto 79) da soddisfare affinché l'aiuto di avviamento di questo tipo sia compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Il presente regime deve pertanto essere valutato alla luce di tali condizioni.
3.3.1        Condizioni per determinare la compatibilità
(a)…"gli aiuti devono essere versati a vettori aerei detentori di una licenza d'esercizio in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro in applicazione del regolamento (CEE) n 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei"7.
"Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell'articolo 61 dell'accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione (GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5).
Paragrafo 14.
Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori
aerei (GU L 240 del 24.8.1992).
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41.  Le autorità italiane hanno precisato che potenziali beneficiari saranno i vettori
comunitari, secondo la definizione del regolamento 2407/92. Si può concludere che
la condizione in oggetto è soddisfatta.
(b)… "gli aiuti devono essere versati per rotte che collegano un aeroporto regionale delle categorie C e D con un altro aeroporto dell'Unione ".
42.  Come specificato al paragrafo 6, la Commissione rileva che gli aeroporti pugliesi
rientrano nelle categorie C o D nel senso degli orientamenti 2005, in particolare
l'aeroporto di Bari
è un grande scalo regionale con un volume di traffico passeggeri
annuo pari a 1 620 000 passeggeri, mentre gli aeroporti di Brindisi, Taranto e Foggia
sono piccoli aeroporti regionali con un volume di traffico passeggeri annuo pari
rispettivamente a 790 000, 7 600, 550 passeggeri. Le nuove rotte inoltre,
collegheranno gli aeroporti regionali citati con altri dell'UE. Tale condizione è
pertanto rispettata.
(c)   "gli aiuti riguardano esclusivamente l'attivazione di nuove rotte o di nuove frequenze,
quali definite qui di seguito, che si traducono in un incremento del volume netto di
passeggeri ". "Gli aiuti non devono incoraggiare un semplice spostamento del traffico da
una linea o da una compagnia ad un'altra. Non devono in particolare comportare uno
sviamento ingiustificato del traffico in relazione alla frequenza e alla redditivit
à dei
servizi esistenti in partenza da un altro aeroporto situato in una stessa città, uno stesso
agglomerato urbano8 o uno stesso sistema aeroportuale9, che serve la stessa destinazione
o una destinazione comparabile secondo gli stessi criteri ".
43.  Nella misura notificata l'aiuto all'avviamento deve essere concesso per incoraggiare
una compagnia aerea ad attivare una nuova rotta, come descritto al paragrafo 7 della
presente decisione. Le nuove rotte sono chiaramente indicate nel bando di gara che
specifica10 anche che l'aiuto non incoragger
à lo sviamento del traffico in relazione ai
servizi esistenti in partenza dallo stesso o da un altro aeroporto situato in una stessa
città, uno stesso agglomerato urbano o uno stesso sistema aeroportuale. Tale
condizione è pertanto rispettata.
(d)   "la linea sovvenzionata deve risultare redditizia a termine, ossia coprire perlomeno le
spese senza finanziamenti pubblici. Questo
è il motivo per cui gli aiuti di avviamento
devono essere decrescenti e limitati nel tempo "
44.  La Commissione osserva che il presente regime prevede un aiuto ai vettori sia
decrescente che limitato nel tempo e che, secondo quanto richiesto nel bando di gara,
il business plan dovr
à precisare che la compagnia dovrà gestire le nuove rotte per
cinque anni dalla firma del contratto. Ciò rappresenterà per le compagnie un incentivo
a far sì che la rotta risulti redditizia.
(e)    "l'importo dell'aiuto deve essere strettamente legato ai costi supplementari di
avviamento connessi all'apertura del nuovo collegamento o della nuova frequenza, che
l'operatore aereo non dovr
à più sostenere una volta raggiunto il ritmo di crociera".
45.  La notifica prevede che l'aiuto venga concesso solo in relazione ai costi avviamento e
ai costi sostenuti per la commercializzazione e la pubblicit
à di una specifica rotta, che


8 9
10

Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della
comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8).
Quale definito all’articolo 2, lettera m) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio
1992, sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240 del 24.8.1992,
pag. 8).
Punto 1.4.1.


10


possono comprendere i costi sostenuti dalla compagnia aerea per stabilirsi presso l'aeroporto regionale in questione.
46.       Il regime prevede che i costi ammissibili siano solo i costi reali sostenuti in normali condizioni di mercato e direttamente connessi alla promozione della rotta, come indicato nel business plan. Esplicitamente, la misura non copre i costi di funzionamento ricorrenti come oneri aeroportuali, noleggio o deprezzamento degli aeromobili, carburante, costi di assistenza a terra, stipendi del personale o servizi di catering.
47.       I pagamenti inoltre verranno effettuati ai beneficiari dalla Regione Puglia attraverso Aeroporti di Puglia SpA sulla base del numero di passeggeri effettivamente trasportati per ciascun anno e dei costi effettivamente sostenuti e registrati dalla compagnia aerea. Tale condizione è pertanto rispettata.
(f)    "l'aiuto decrescente può essere concesso per una durata massima di tre anni.
L'importo dell'aiuto non può superare, ogni anno, il 50% dell'importo delle spese
ammissibili dell'anno considerato e, per l'intera durata dell'aiuto, una media del 30%
delle spese ammissibili.
Per le linee in partenza da regioni svantaggiate, ossia le regioni ultraperifenche, le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e le regioni a bassa densità di popolazione, l'aiuto decrescente può essere erogato per una durata massima di cinque anni. L'importo dell'aiuto non può superare, ogni anno, il 50% dell'importo delle spese ammissibili dell'anno considerato e, per l'intera durata dell'aiuto, una media del 40% delle spese ammissibili. Se viene effettivamente erogato per cinque anni, nei primi tre anni l'aiuto può essere mantenuto al 50% dell'importo delle spese ammissibili ".
48.  Le autorità italiane hanno precisato che in base al regime attuale il finanziamento
pubblico verrà erogato per tre anni e sarà mantenuto al 40% dei costi ammissibili
totali, come previsto dagli orientamenti per regioni come la Puglia, di cui all'articolo
87, paragrafo 3, lettera a). Tale condizione è pertanto rispettata.
"Il periodo durante il quale ad una determinata compagnia aerea viene concesso un aiuto per l'apertura di nuovi collegamenti deve essere ampiamente inferiore al periodo per il quale tale compagnia si impegna ad esercitare le sue attività in partenza dall'aeroporto considerato ".
49.  La Commissione osserva che l'aiuto di avviamento sarà concesso per un periodo di tre
anni e che, come indicato al paragrafo 44, il vettore aereo selezionato continuerà a
gestire le nuove rotte per almeno cinque anni complessivamente. La Commissione
ritiene che sia un periodo di durata sufficiente per rispettare gli orientamenti 2005 .
(g)   "il versamento dell'aiuto deve essere rapportato all'aumento effettivo del numero di
passeggeri trasportati ".
50.  Il regime prevede che l'aiuto venga versato alla compagnia aerea per il primo 65% dei
passeggeri realmente trasportati rispetto al totale di posti offerti per ciascun anno. C'
è
pertanto un collegamento fra il numero di passeggeri trasportati, che porta allo
sviluppo della rotta, e l'importo dell'aiuto versato .
(h) "l'ente pubblico che intenda erogare ad una compagnia, sia attraverso un aeroporto che senza il suo tramite, aiuti all'avviamento di una nuova rotta è tenuto a rendere pubblico il proprio progetto entro un termine e con una pubblicità sufficienti a permettere a tutte le compagnie aeree interessate di proporre i loro servizi. In tale comunicazione occorre precisare in particolare la rotta e i criteri obiettivi in termini di importo e durata degli aiuti ".
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51. Le autorità italiane hanno dichiarato che il bando ha avuto la massima pubblicità
possibile, in particolare è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale regionale11 e sui siti
internet della Regione e di Aeroporti di Puglia12. La Commissione osserva che il
bando stesso contiene tutte le informazioni necessarie per consentire alla compagnia
di prendere una decisione in materia e di partecipare alla procedura di appalto. Per
questi motivi, la Commissione può concludere che la condizione in oggetto è
soddisfatta.
(i) "la compagnia aerea che proponga un servizio ad un ente pubblico che intende erogare un aiuto di avviamento è tenuta a presentare, insieme alla propria candidatura, un piano economico-finanziario che dimostri la redditività della linea per un periodo congruo dopo la cessazione dell'aiuto. Prima di concedere l'aiuto di avviamento l'ente pubblico dovrà realizzare un'analisi di impatto della nuova rotta sulle linee concorrenti".
52. Il bando di gara prevede che i vettori forniscano un business plan che dimostri, fra
l'altro, che la societ
à gestirà la rotta per cui riceve il finanziamento pubblico per
almeno cinque anni. Le autorità italiane hanno inoltre trasmesso alla Commissione
una valutazione di impatto da cui risulta che la strategia di sviluppo del regime
notificato potrebbe consentire di aumentare, negli anni successivi, la tendenza del
traffico di passeggeri negli aeroporti pugliesi. La Commissione ritiene pertanto che la
condizione in oggetto sia soddisfatta.
(j) "gli Stati provvedono a pubblicare ogni anno, per ogni aeroporto, l'elenco delle rotte sovvenzionate indicando per ciascuna di esse la fonte di finanziamento pubblico, la compagnia beneficiaria, l'importo degli aiuti erogati e il numero di passeggeri ".
53. La Commissione osserva che Aeroporti di Puglia si è impegnata a redigere un elenco
e pubblicarlo indicando le rotte che ricevono un aiuto, l'importo dell'aiuto ricevuto e i
beneficiari. Tale condizione è pertanto rispettata.
k) "(qualora applicabili), gli Stati membri devono predisporre meccanismi di ricorso idonei a porre rimedio a tutte le situazioni discriminatorie che potrebbero sorgere in seguito alla concessione di aiuti pubblici".
54. Le autorità italiane hanno nominato un responsabile per la procedura a cui tutti i
richiedenti possono rivolgersi per ottenere informazioni e/o chiarimenti. Eventuali
ricorsi devono essere fatti per via giudiziaria .
(l) "occorre prevedere un sistema di sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto da parte di una compagnia aerea degli impegni assunti nei confronti dell'aeroporto al momento dell'erogazione dell'aiuto. Un sistema di recupero dell'aiuto o di escussione di una garanzia inizialmente versata dal vettore può consentire all'aeroporto di assicurarsi che la compagnia aerea rispetti i propri impegni ".
55. Il regime notificato prevede la revoca parziale o integrale delle sovvenzioni qualora i
beneficiari non soddisfino i requisiti fissati nel bando di gara e nel contratto. In caso
di revoca totale o parziale delle sovvenzioni concesse, le autorit
à italiane precisano
che verranno avviate azioni per recuperare eventuali pagamenti effettuati ma non
dovuti insieme agli interessi legali. Aeroporti di Puglia, inoltre, può rivalersi sulla
garanzia emessa al momento della firma dal contratto dalla parte inadempiente. Tale
condizione è pertanto rispettata.
GU del 23/2/2007, V° Serie Speciale N° 23. http://www.seap-puglia.it/default.asp?idlingua=1&idContenuto=588
12


IV

56.    Infine il punto 80 degli orientamenti 2005 stabilisce che "gli aiuti di avviamento di nuove attività non potranno cumularsi con altri tipi di aiuti erogati per lo sfruttamento di una linea, come gli aiuti a carattere sociale per certe categorie di passeggeri o le compensazioni per la prestazione di servizi pubblici. Inoltre, gli aiuti all'avviamento non sono ammessi quando l'accesso a una rotta è stato riservato ad un solo vettore ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n 2408/92, in particolare, del paragrafo 1, lettera d) di tale articolo. Né gli aiuti possono, in base alle regole di proporzionalità enunciate in precedenza, cumularsi con altri aiuti relativi agli stessi costi, neppure quando tali aiuti siano corrisposti in un altro Stato membro ".
57.    L'Italia precisa che l'aiuto non verrà concesso a società che hanno ricevuto altri aiuti nel quadro di altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari né a copertura degli stessi costi ammissibili. Per questi motivi, la Commissione può concludere che la condizione in oggetto è soddisfatta .
58.    Di conseguenza la Commissione ritiene che la misura notificata, che prevede l'aiuto di avviamento alle compagnie aeree per nuove rotte che collegano la Regione Puglia con altre destinazioni nazionali e comunitarie, non pregiudica l'interesse comune e che nella fattispecie sono soddisfatte le condizioni per la compatibilità fissate negli orientamenti 2005.
59.    Di conseguenza, l'aiuto notificato può essere considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
Decisione


La Commissione decide pertanto:

-           Di non sollevare obiezioni alla misura in oggetto in quanto l'aiuto è compatibile con il

trattato CE.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l’esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea,

Direzione generale dell'Energia e dei Trasporti,

Direzione A,

B-1049 Bruxelles

Numero di fax: 0032 (0) 2 2964104

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia piú alta considerazione

Per la Commissione

Jacques Barrot

Vice presidente della Commissione
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